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Buona lettura!

A seguito di numerose richieste di chiarimento pervenute allo scrivente, autore delle traduzioni dell’ADR in lingua italiana dall’edizione 2011 a quella 2017, ritengo opportuno fornire un chiarimento sul tema del testo ufficiale di riferimento in materia di trasporto di materie soggette all’ADR.

 

•    Trasporto internazionale di merci pericolose su strada
(Il trasporto interessa l’Italia ed una o più Parti contraenti dell’Accordo ADR)

 

Il testo ufficiale dell’ADR 2017, che entrerà in vigore il 01/01/2017 è quello nelle lingue inglese, francese o russo pubblicato dall’ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite).
Pertanto, in caso di contenzioso tra le parti, il testo di riferimento per l’analisi delle disposizioni pertinenti è esclusivamente quello nelle lingue ufficiali sopra indicate mentre il valore di una qualsiasi traduzione nella lingua nazionale (e.g. italiano) è nullo.

 

•    Trasporto nazionale di merci pericolose su strada
(Il trasporto interessa esclusivamente il territorio italiano)

 

Il testo ufficiale in lingua italiana è esclusivamente quello eseguito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale, per effetto delle seguenti disposizioni di legge nazionali:

  • articolo 168 comma 2 del Nuovo Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 e s.m.i.):

    2. Le prescrizioni relative all'etichettaggio, all'imballaggio, al carico, allo scarico ed allo stivaggio sui veicoli stradali ed alla sicurezza del trasporto delle merci pericolose ammesse al trasporto in base agli allegati all'accordo di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

  • -    D. Lgs. 27 gennaio 2010 n.35 (costituisce ad oggi il decreto sopra richiamato) ed in particolare l’art.5:

    Art. 5
    Recepimento modifiche all'ADR, al RID ed all'ADN
    1. Con provvedimento dell'amministrazione, sono recepite le direttive comunitarie concernenti adeguamento al progresso scientifico e tecnico della materia del trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile interna recanti modifiche:
    1. degli allegati A e B dell'ADR;
    2. dell'allegato del RID, che figura come appendice C della COTIF; e
    3. dei regolamenti allegati all'ADN.

Gli Allegati A e B dell’ADR sono quindi recepiti nel nostro ordinamento tramite il “provvedimento dell’amministrazione” di cui all’art.5 del D.Lgs. n.35/2010 ovvero il decreto ministeriale di recepimento nazionale delle modifiche alla direttiva 2008/68/UE relativa al trasporto interno di merci pericolose:

  • D.M. 21 gennaio 2013 che recepisce la direttiva 2012/45/UE che adegua per la seconda volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE (i.e. allegati A e B dell’ADR 2013).

  • D.M. 16 gennaio 2015 che recepisce la direttiva 2014/103/UE che adegua per la terza volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE (i.e. allegati A e B dell’ADR 2015).

Nel corso del prossimo mese di gennaio 2017 ci aspettiamo perciò la pubblicazione del decreto di recepimento delle modifiche (quarto adeguamento) degli allegati alla direttiva 2008/68/CE (i.e. ADR 2017).

 

Ma quale testo degli allegati A e B dell’ADR 2017 sarà da considerarsi ufficiale in Italia nel caso di contenziosi tra gli operatori del settore o tra operatori ed organi di vigilanza?

A questo proposito occorre fare chiarezza sul testo ufficiale di riferimento secondo i due possibili casi che possono verificarsi:

  1. la disposizione di interesse è contenuta nel testo degli allegati dell’ADR 2013 non emendato dalle modifiche intervenute con il recepimento dell’ADR 2015 e dell’ADR 2017:
    il testo ufficiale in lingua italiana è quello pubblicato in data 19 gennaio 2015 sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti all’indirizzo seguente: http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=3689).
    Vale la pena ricordare che la pubblicazione del sopra citato testo sul sito ministeriale ha il medesimo valore della pubblicazione del testo sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

  2. la disposizione di interesse non è contenuta nel testo degli allegati dell’ADR 2013 oppure è contenuta ma è stata emendata dall’ADR 2015 e/o dall’ADR 2017:
    il testo ufficiale in lingua italiana non è disponibile perciò, in caso di contenzioso, dovrà essere effettuata una traduzione in italiano a partire dal testo della disposizione in una lingua ufficiale dell’ADR valido a livello internazionale (inglese, francese o russo), per esempio da un perito nominato dal Tribunale competente.

 
Per quanto sopra, in qualità di autore dell’ADR 2017 in italiano per conto di Flashpoint, confermo l’assoluta sovrapponibilità del testo non emendato dall’ADR 2015 e/o dall’ADR 2017 con il testo “ufficiale” della traduzione dell’ADR 2013 in italiano eseguita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

 

Dott. Gabriele Scibilia

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