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Articoli e REACH |
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| Scritto da Dott. Gabriele Scibilia |
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ARTICOLI E REACH La “Guidance on requirements for substances in articles” è stata pubblicata in data 27/05/2008. La linea guida fornisce, finalmente, gli strumenti per la valutazione degli oggetti che devono essere considerati “articoli” ai sensi di REACH. La definizione di articolo, di cui all’articolo 3 del regolamento, è abbastanza generica: un articolo è un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica. I criteri oggettivi per definire se un oggetto è da considerarsi “articolo” ai sensi di REACH ci sono forniti, anche con l’aiuto di esempi significativi, dalla suddetta guida tecnica. In pratica un produttore o un importatore di un articolo deve: • Determinare la/e funzione/i dell’oggetto valutando le caratteristiche tecniche della materia in relazione alla funzione intesa dal venditore ovvero attesa dal compratore. • Decidere se è più rilevante per la funzione dell’oggetto: - la forma/superficie/disegno (articolo), oppureIn base ai nuovi criteri di valutazione della “guidance” suddetta, ricordo che un oggetto può consistere di: • un contenitore speciale o uno speciale “carrier” che è normalmente un materiale solido e può essere costruito come oggetto molto semplice oppure altamente sofisticato; Esempi: una cartuccia di toner che contiene inchiostro, panno che contiene detergente, diffusore di fragranze, ecc. • sostanza/e solida/e, liquida/e o gassosa/e e/o preparato/i che potrebbero essere parte integrante di un articolo. Esempi: candela profumata, gomma per cancellare profumata, termometro, carta patinata, giocattoli profumati, ecc. Le disposizioni applicabili ad un “articolo” sono le seguenti: 1. Registrazione delle sostanze (a partire dal 1° giugno 2008) Ogni produttore o importatore di articoli deve presentare una registrazione all'ECHA per ogni sostanza contenuta in tali articoli, se sono soddisfatte le due seguenti condizioni: • la sostanza è contenuta in tali articoli in quantitativi superiori ad una tonnellata all’anno per produttore o importatore; • la sostanza è destinata a essere rilasciata in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili. 2. Notifica delle sostanze contenute negli articoli (a partire dal 1° giugno 2011) Ogni produttore o importatore di un articolo deve notificare all'ECHA una sostanza se sono soddisfatte le tre seguenti condizioni: • la sostanza è soggetta ad autorizzazione; • la sostanza è contenuta complessivamente negli articoli in quantitativi > 1 ton/anno per produttore o importatore; • la sostanza è contenuta nel singolo articolo in concentrazione > 0,1% (p/p). Segnalo che la procedura di notifica non si applica se il produttore o l'importatore può escludere l'esposizione di persone o dell'ambiente in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, anche in fase di smaltimento, ovvero quando l’articolo è divenuto un rifiuto. 3. Comunicazione delle informazioni sulle sostanze contenute negli articoli (dopo la pubblicazione della lista delle sostanze candidate) Il fornitore di un articolo contenente • una sostanza soggetta ad autorizzazione; • in concentrazione > 0,1% (p/p); deve fornire al destinatario dell'articolo informazioni, in possesso del fornitore, sufficienti a consentire la sicurezza d'uso dell'articolo e comprendenti, quanto meno, il nome della sostanza. Ricordo che il destinatario dell’articolo è rappresentato da un utilizzatore industriale o professionale o da un distributore cui viene fornito un articolo (è escluso il consumatore finale). |





