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Chance per fornitori extra UE di sostanze e preparati

Un'azienda residente in un Paese extracomunitario che sviluppa business importanti nei Paesi aderenti all’Unione Europea, pur non essendo soggetta alle disposizioni contenute nel Regolamento n. 1907/2006 (REACH), deve elaborare una strategia appropriata per evitare di trasferire gli obblighi e gli oneri economici, a carico dell’importatore, ai clienti residenti nell’UE.

A tale proposito l’azienda potrebbe effettuare gli acquisti di materie prime (sostanze e preparati) esclusivamente da fornitori residenti nell’UE e perciò soggetti alle disposizioni di REACH. In questo modo le sostanze utilizzate nel ciclo produttivo sarebbero registrate da un soggetto comunitario a monte della catena di approvvigionamento ed il cliente dell’azienda extracomunitaria, residente in un qualsiasi Paese dell’UE, sarebbe da considerarsi come “reimportatore” ovvero “utilizzatore a valle” in base alla definizione di cui all’articolo 3 del Regolamento n. 1907/2006:

utilizzatore a valle: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa dal fabbricante o dall'importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali. I distributori e i consumatori non sono considerati utilizzatori a valle. Un reimportatore a cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), è considerato un utilizzatore a valle;

Il cliente comunitario sarebbe quindi esonerato dalla registrazione delle sostanze, in quanto tali o contenute nei preparati forniti dall’azienda extra UE, quando sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c):

le sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di preparati, registrate a norma del titolo II, esportate a partire dalla Comunità da un attore della catena d'approvvigionamento e reimportate nella Comunità dallo stesso o da un altro attore della stessa catena d'approvvigionamento il quale dimostri quanto segue:
i) che la sostanza in corso di reimportazione è la stessa sostanza esportata;
ii) che gli sono state comunicate le informazioni a norma degli articoli 31 o 32 (schede dati di sicurezza, ndr) in relazione alla sostanza esportata;

In definitiva l’azienda extra UE dovrebbe fornire al cliente comunitario un’opportuna documentazione che dimostri l’origine delle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo nonché le Schede Dati di Sicurezza dei preparati contenenti le sostanze interessate dalla reimportazione. Segnalo, tuttavia, che una procedura appropriata, relativa all’esenzione in questione, non è stata ancora definita nelle linee guida pubblicate dall’ECHA.

Nessun obbligo invece per l’azienda relativamente a tutte le forniture di sostanze e preparati destinati ai clienti non residenti in Paesi dell’UE. A tale proposito segnalo che la fornitura dovrà essere diretta al cliente extra UE senza transitare da un altro soggetto residente nell’UE che, nel caso contrario, diverrebbe importatore di sostanze.


Dott. Gabriele Scibilia
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