La scadenza per la pre-registrazione delle sostanze phase-in si avvicina inesorabilmente e l’ultimo giorno utile per l’invio dei dati è fissato nel 1° dicembre 2008. Purtroppo rimangono ancora in sospeso alcuni aspetti applicativi del regolamento: l’esenzione nell’interesse della difesa, l’esenzione per le sostanze re-importate, l’esenzione per le sostanze recuperate, la pre-registrazione di “preparati” codificati come “sostanze” nell’allegato 1 della direttiva 67/548/CEE o nell’inventario EINECS, ecc. All’ultimo momento poi intervengono novità interpretative, in realtà letture attente del regolamento, che generano una “psicosi” da pre-registrazione anche in aziende che avevano effettuato le loro pre-registrazioni in largo anticipo sulla scadenza del 1° dicembre p.v.
A tale proposito segnalo una serie di argomenti su cui si è equivocato sull’applicazione delle esenzioni indicate nel regolamento, in quanto tali esenzioni sono applicabili solo a fronte di una registrazione e non di una pre-registrazione della sostanza.
Polimeri Le aziende, che modificano i polimeri acquistati da fornitori comunitari, devono preregistrare le sostanze (monomeriche e non) contenute, anche se i loro fornitori di polimeri lo avessero già fatto, in quanto l'obbligo di registrazione decade formalmente, ai sensi dell’art. 6 c. 3, solo quando un attore a monte della catena di approvvigionamento abbia registrato (e non pre-registrato) le sostanze suddette.
Sostanze re-importate nell’UE Le aziende, che re-importano le sostanze nell’Unione Europea, devono pre-registrare tali sostanze perché l'obbligo di registrazione decade formalmente, ai sensi dell’art. 2 c. 7 lettera c, solo quando le sostanze suddette sono state previamente registrate (e non pre-registrate).
Sostanze recuperate Le aziende, che riciclano e recuperano le sostanze, devono pre-registrare le sostanze che recuperano perché l'obbligo di registrazione decade formalmente, ai sensi dell’art. 2 c. 7 lettera d, solo quando le sostanze suddette sono state previamente registrate (e non pre-registrate).
Articoli che rilasciano intenzionalmente sostanze Le aziende, che producono articoli con rilascio intenzionale di sostanze, devono pre-registrare tali sostanze perché l'obbligo di registrazione decade formalmente, ai sensi dell’art. 7 c. 6, solo quando un attore a monte della catena di approvvigionamento abbia registrato (e non pre-registrato) le sostanze suddette per tali usi.
Le aziende coinvolte nelle attività sopra indicate determineranno perciò una doppia pre-registrazione di migliaia di sostanze e, solamente quando tali sostanze saranno registrate da un altro attore della “supply chain”, le aziende saranno esentate dall’obbligo di registrazione.
Dott. Gabriele Scibilia
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