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Importazione di articoli: criticità nell’osservanza delle restrizioni UE da parte dei fornitori extracomunitari |
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| Scritto da Dott. Gabriele Scibilia |
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In base alle disposizioni contenute nel Regolamento n. 1907/2006 (REACH) l'importatore è il diretto responsabile dell'immissione sul mercato UE di articoli conformi alla norma sopraindicata salvo il caso in cui il produttore extracomunitario abbia nominato un suo Rappresentante esclusivo nell'Unione Europea (c.d. Only Representative).
Pertanto l'importatore, ammesso e non concesso che conosca la composizione chimica dell'articolo, deve ottemperare agli obblighi previsti da REACH concernenti:
A tale proposito segnalo che l'assenza del nichel, o comunque il suo contenuto al di sotto di un limite di soglia, negli articoli destinati ad entrare in contatto con il corpo umano (orecchini, collane, bracciali, ecc.) rappresenta una delle disposizioni di REACH più conosciute dai consumatori comunitari a causa dell'impatto emotivo suscitato dalle reazioni allergiche provocate dalla cessione del metallo dagli articoli. Ricordo che la restrizione sul nichel, contenuta nella voce 27 dell'Allegato XVII di REACH, era già prevista dalla dodicesima modifica della direttiva 76/769/CEE (direttiva 94/27/CE). Nonostante la restrizione in questione sia "consolidata" è comunque ancora possibile (ahimè!) che produttori extracomunitari forniscano articoli contenenti nichel e soprattutto fuori dai limiti imposti dall'Allegato XVII di REACH. Si veda sul tema il ritiro volontario dal mercato tedesco di un articolo metallico da parte dell'"ignaro" importatore nella settimana n.40 (3-9 ottobre 2011): http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create_rapex.cfm?rx_id=402 Dott. Gabriele Scibilia
Docente di REACH (Facoltà di Farmacia - Università di Pisa)
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