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Il Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio entrerà pienamente in vigore a partire dal 1° luglio 2013.
A tale proposito evidenzio che la valutazione della  prestazione di un prodotto da costruzione dovrà considerare anche gli aspetti sanitari e di sicurezza legati all'utilizzo del prodotto durante il suo intero ciclo di vita.
La dichiarazione di prestazione dovrà, infatti, essere accompagnata dalle informazioni relative alle sostanze pericolose contenute nel prodotto da costruzione al fine di migliorare la possibilità di realizzare costruzioni sostenibili e facilitare lo sviluppo di prodotti rispettosi dell'ambiente.


L’articolo 6 del regolamento (Contenuto della dichiarazione di prestazione) riporta al par. 5 il seguente testo:
5. Le informazioni di cui all'articolo 31 o, a seconda dei casi, all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono fornite assieme alla dichiarazione di prestazione.
Pertanto la fornitura di informazioni riguarderà sostanze/miscele ed articoli ai sensi degli artt. 31 e 33 di REACH:

  • Informazioni relative a sostanze e miscele pericolose sotto forma di Scheda Dati di Sicurezza redatta secondo le disposizioni del Regolamento REACH così come aggiornato dal Regolamento n.453/2010;
  • Informazioni relative alle sostanze “estremamente preoccupanti” (Substances of Very High Concern”, SVHC) contenute negli articoli.

Naturalmente continuano ad applicarsi alle sostanze, in quanto tali o contenute in miscele o contenute in articoli, le disposizioni contenute in altri disposizioni di legge comunitari quali ad esempio:

  • la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (superata dal Regolamento (UE) n.528/2012);
  • la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
  • la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;
  • il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Segnalo che tutte le Aziende coinvolte nella catena di fornitura dei prodotti da costruzione (distributori compresi) dovranno adottare misure appropriate per garantire che vengano immessi o sul mercato solo prodotti conformi ai requisiti del Regolamento n.305/2011. In particolare, gli importatori e i distributori dei prodotti da costruzione dovranno essere consapevoli delle norme applicabili ai prodotti da costruzione e dovranno fare uso di tali conoscenze nelle loro transazioni commerciali.

 

Dott. Gabriele Scibilia
Docente di REACH (Facoltà di Farmacia - Università di Pisa)

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