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Gli inchiostri utilizzati dai vari “Tattoo shop”, che si sono diffusi rapidamente nelle nostre città, hanno meritato l’attenzione di ECHA che ha dedicato loro un pagina dal titolo “Inchiostri per tatuaggi e trucco permanente” nelle “hot topics”.

 

L’approccio di ECHA è mirato ad evidenziare la possibilità di un’esposizione a lungo termine agli ingredienti, potenzialmente pericolosi per la salute contenuti negli inchiostri per tatuaggi, che possono rimanere nel nostro organismo in modo permanente nonché gli obblighi di carattere generale che sono in carico ai vari attori della catena di approvvigionamento.

 

Sull’argomento mi preme spostare l’attenzione su alcune disposizioni del Regolamento REACH che generino degli spunti di riflessione e forniscano una visione globale dell’attività professionale di “perforazione dello strato superficiale della cute umana fino a penetrazione nel derma e successiva iniezione dell’inchiostro per realizzare un disegno”, in pratica la produzione di un tatuaggio.

 

Un tatuatore, utilizzatore a valle secondo REACH, avrebbe dovuto notificare l’uso (molto particolare) al suo fornitore secondo l’art.37 (2):

 

2. L'utilizzatore a valle ha il diritto di notificare per iscritto (su carta o in forma elettronica) un uso — come minimo la descrizione succinta dell'uso — al fabbricante, importatore, utilizzatore a valle o distributore che gli fornisce una sostanza in quanto tale o in quanto componente di una miscela, al fine di renderlo un uso identificato. In tale occasione fornisce informazioni sufficienti a consentire al fabbricante,  importatore o utilizzatore a valle, che gli ha fornito la sostanza, di predisporre uno scenario d'esposizione, o se del caso una categoria di uso o di esposizione, per tale uso nella valutazione della sicurezza chimica.

 

D’altra parte un distributore dell’inchiostro avrebbe dovuto ottemperare alle seguente prescrizione sempre riportata all’art.37(2):

I distributori trasmettono tali informazioni all'attore o al distributore immediatamente a monte della catena d'approvvigionamento. Gli utilizzatori a valle che ricevono tali informazioni possono predisporre uno scenario d'esposizione per l'uso o gli usi identificati o trasmettere le informazioni all'attore immediatamente a monte della catena d'approvvigionamento.

 

A questo punto alcuni quesiti sorgono spontanei:

 

D. Quanto è probabile che un tatuatore conosca il suo diritto di notifica dell’uso di cui all’art.37(2) e, qualora consapevole del suo diritto, notifichi l’uso al fornitore?

R. La risposta è scontata, a mio avviso, probabilità circa zero!
Con ogni probabilità quindi il Lead Registrant non ha previsto l’uso del tatuatore nella sua registrazione della sostanza pericolosa, indicata alla sezione 3.2 della scheda dati di sicurezza dell’inchiostro, che viene impiegata in modo non sicuro presso l’utilizzatore a valle a fronte dell’uso non “identificato”.

 

D. Per quanto sopra il tatuatore provvederà alla redazione di un suo CSR da  utilizzatore a valle?

R. La risposta è scontata, a mio avviso, probabilità circa zero!

 

Ops …

 

D. Ma la scheda dati di sicurezza e gli eventuali scenari espositivi relativi all’inchiostro sono consegnati secondo quanto previsto dall’art.31 di REACH?

R. La risposta non è scontata questa volta tuttavia, a mio avviso, probabilità molto bassa!

 

Nei casi in cui l’uso è stato invece valutato dal Lead Registrant lo scenario espositivo è dunque legalmente vincolante per l’attività professionale del tatuatore ed inoltre deve prevedere un’esposizione del consumatore quanto meno per l’inalazione ed il contatto cutaneo relativo all’inchiostro liquido.

 

In bocca al tatuaggio!

 

 

Dott. Gabriele Scibilia

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