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Prendendo spunto da alcune segnalazioni di clienti giunte nella settimana scorsa affronto questo mese il tema dell’importazione di sostanze nel territorio dell’unione Europea in quantità superiori a 1 tonnellata/anno senza che l’importatore sia in possesso della regolare registrazione secondo l’art.5 del Regolamento CE 1907/2006 (REACH):

 

Articolo 5 - Commercializzazione solo previa disponibilità dei dati («no data, no market»)
Fatti salvi gli articoli 6, 7, 21 e 23, le sostanze in quanto tali o in quanto componenti di una miscela o di un articolo non sono fabbricate nella Comunità o immesse sul mercato a meno che siano state registrate, ove richiesto, a norma delle pertinenti disposizioni del presente titolo.

 

La vostra impresa però:

  • ha presentato un dossier di registrazione, spesso impiegando e pagando un consulente esterno,
  • ha pagato un importo non trascurabile per la lettera di accesso ai dati,
  • ha pagato una tassa di registrazione proporzionale alle sue dimensioni.

Situazione intollerabile. Cosa fare?

 

Ricordo a questo proposito quanto emerso dalla tavola rotonda della IV edizione del Safety Day Symposium (2014) in merito al comportamento delle imprese che non rispettano le disposizioni del regolamento REACH. Prendendo spunto da una slide, presentata dal Dott. Celsino Govoni, che riportava il testo seguente:

 

"IL CONTROLLO IN MATERIA DI SOSTANZE CHIMICHE DISCENDE DA UNA VERA E PROPRIA SCIENZA CHE DEFINISCE LA STRATEGIA PER RAGGIUNGERE L'OBIETTIVO DELLA SALUTE UMANA E DELLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, CERCANDO DI SALVAGUARDARE ANCHE LA COMPETITIVITÀ E LA CONCORRENZA LEALE"

 

chiesi agli Ispettori REACH presenti quali fossero le modalità di denuncia di comportamenti riconducibili alla concorrenza sleale operata da aziende concorrenti, da parte di quelle aziende virtuose che avevano osservato fedelmente le disposizioni di legge e sostenuto i costi di implementazione dei loro obblighi REACH.
 
Gli Ispettori REACH regionali affermarono di prendere in considerazione le denunce "circostanziate" relative ad infrazioni al regolamento REACH:

  1. comunicate da soggetti che si identificano chiaramente, oppure
  2. comunicate da associazioni di categoria che, in questo caso, possono tutelare l'anonimato dell'impresa denunciante svolgendo in pratica un ruolo di "rappresentante terzo" per l'inoltro delle denunce alle autorità competenti regionali.

 

A distanza di alcuni anni vi confermo che la seconda modalità di denuncia è stata già utilizzata con successo da numerose imprese che si sono appoggiate alle loro associazioni di categoria.

 

Per tutte le imprese che vengono danneggiate dai concorrenti sleali ritengo opportuno citare l’apostrofe di Cicerone contro Catilina:

Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?
Quamdiu etiam furor iste tuus nos eludet?
Quem ad finem sese effrenata iactabit audacia?

 

Perciò… anche basta!

 

Dott. Gabriele Scibilia

 

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