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Prendendo spunto da quanto già pubblicato qualche mese fa vi metto in evidenza che il 2021, seppur convivendo ancora con l’emergenza sanitaria da Covid-19, sarà un anno nel quale tutte le imprese e i loro consulenti saranno messi in seria difficoltà per adempiere nei tempi e nei modi alle nuove disposizioni legislative comunitarie.

 

L’improvvisazione sulla gestione delle legislazioni applicabili al singolo “prodotto” immesso sul mercato comunitario potrebbe danneggiare in modo significativo l’operatività e la reputazione delle imprese inadempienti.

 

I nuovi obblighi dovrebbero essere considerati come opportunità di crescita e di distinzione in un mercato eterogeneo dal punto di vista della conformità regolatoria.

 

1° Gennaio 2021: UFI (Regolamento UE 2020/1677)
Gli importatori e gli utilizzatori a valle che immettono miscele pericolose sul mercato dell'Unione Europea devono fornire informazioni specifiche sulle loro miscele agli organismi designati nei vari Paesi ai sensi dell'allegato VIII del regolamento CLP.
L'allegato VIII specifica anche un formato armonizzato per le notifiche. Le informazioni contenute nelle notifiche saranno utilizzate dai centri antiveleni per scopi di risposta sanitaria di emergenza in caso di incidenti che coinvolgono queste miscele.
Approfondisci qui l'argomento.
 
1° Gennaio 2021: UK REACH
Con la Brexit il Regno Unito si è dotato di un dispositivo di legge indipendente sulle sostanze chimiche denominato UK REACH. Perciò le imprese che fabbricano, importano, distribuiscono o utilizzano sostanze chimiche, in quanto tali o contenute in miscele o in articoli, dovranno obbligatoriamente conformarsi allo UK REACH.
Il nuovo sistema normativo conferma i principi dell’EU REACH e stimola nuove dinamiche di gestione degli scambi commerciali tra l’Unione Europea ed il Regno Unito
ed in particolare il ricorso ad Only Representative che possano alleggerire gli obblighi degli importatori nei due territori.
Le modalità di implementazione del nuovo sistema normativo britannico sono però ancora da definire come ci ricorda un nostro partner basato in UK: “There is now greater clarity from the authorities with respect to WHAT needs to be done and from WHEN, we’re still awaiting further details on the HOW part”.

 

1° Gennaio 2021: Conflict Minerals (Regolamento UE 2017/821)

Il regolamento istituisce un sistema dell'Unione Europea sulla “due diligence” delle imprese nella catena di approvvigionamento di stagno, tantalio, tungsteno ed oro, i cosiddetti “conflict minerals”, replicando nel territorio comunitario la ratio legis che aveva ispirato la redazione del Dodd-Frank Wall Street Act negli Stati Uniti, in particolare la sezione 1502 dell’atto riguardante i conflict minerals è entrata in vigore nel 2012.
L’obiettivo del regolamento è ridurre le possibilità di finanziamento dei gruppi armati presenti nelle zone in cui si trovano le miniere degli elementi sopraindicati e di garantire la trasparenza e la sicurezza relativamente alle pratiche di approvvigionamento degli importatori dell'UE, delle fonderie e delle raffinerie in zone di conflitto o ad alto rischio.
 
5 Gennaio 2021: SCIP (Direttiva UE 2018/851)
SCIP è l’acronimo di Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products). Costituisce la banca dati comunitaria per le informazioni sulle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) contenute negli articoli istituita ai sensi della direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE.
Le imprese che forniscono articoli contenenti SVHC, incluse perciò nella candidate list, in una concentrazione superiore allo 0,1% (peso/peso) sul mercato dell'UE devono inserire informazioni specifiche su questi articoli nella banca dati di ECHA.
Il database SCIP garantisce che le informazioni sugli articoli contenenti SVHC siano disponibili durante l'intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali, anche quando diventano rifiuti.
Le informazioni nel database saranno messe a disposizione degli operatori professionali/industriali nel campo dei rifiuti e dei consumatori.

Approfondisci qui l'argomento.

 

1° Febbraio 2021: Precursori di esplosivi (Regolamento UE 2019/1148)
Il Regolamento (UE) 2019/1148, che abroga il Reg. 98/2013 relativo all’immissione sul mercato ed utilizzo di precursori di esplosivi, si applica dal 1° Febbraio 2021 alle sostanze e miscele così come definite all’art.3 del Reg. REACH messe a disposizione di operatori economici, utilizzatori professionali e privati. Sono esentati soltanto gli articoli indicati all’art. 2 (2).
A livello preliminare è necessario verificare nelle materie prime e nei prodotti finiti la presenza di sostanze di cui all’allegato I (soggette a restrizione e segnalazione) con la relativa concentrazione %, e sostanze di cui all’allegato II (soggette a segnalazione) in concentrazione pari o superiore all’1% (p/p) per definire la lista degli adempimenti obbligatori e raccomandati dal regolamento.

 

16 Luglio 2021: Sorveglianza del mercato (Regolamento UE 2019/1020)
L’obiettivo del regolamento è di migliorare il funzionamento del mercato interno rafforzando la vigilanza del mercato sui prodotti oggetto della normativa di armonizzazione dell’Unione Europea per garantire che nel mercato comunitario siano disponibili soltanto prodotti conformi che soddisfano prescrizioni che offrono un livello elevato di protezione degli interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza in generale, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, la tutela dei consumatori, la protezione dell'ambiente e della sicurezza pubblica.
Segnalo che l’allegato I al regolamento contiene 70 legislazioni differenti alle quali i prodotti immessi sul mercato devono risultare conformi, in svariati casi un prodotto potrà essere soggetto a più di una legislazione.
 
Repetita iuvant!

 

Considerate le prossime scadenze, la pianificazione delle attività e la preparazione del personale necessarie per adempiere in tempo ai nuovi obblighi, potete contattarmi per maggiori informazioni all’indirizzo scibilia@flashpointsrl.com

 

Dott. Gabriele Scibilia

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