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Per effetto dell’applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento Delegato (UE) 2020/217 tutte le miscele liquide e solide contenenti biossido di titanio dovranno essere etichettate, se del caso, secondo le nuove disposizioni a partire dal 1° ottobre 2021.

 

Sebbene il regolamento sopraindicato sia stato pubblicato il 18 febbraio 2020, concedendo alle imprese interessate poco meno di 20 mesi per l’adeguamento delle etichette di pericolo CLP delle miscele, in realtà le informazioni utili per le imprese ai fini della valutazione delle miscele liquide e solide secondo i nuovi criteri sono stati definiti tardivamente ed ECHA ha pubblicato in extremis la guida “Guide on the classification and labelling of titanium dioxide” all’inizio di settembre (approfondisci qui).

 

Nonostante il tardivo supporto alle imprese il Regolamento 2020/217 non offre sconti: dal 1° ottobre 2021 le nuove disposizioni di etichettatura CLP saranno obbligatorie!

 

A questo proposito rilevo una frase, a pagina 4 della guida di ECHA, che può portare ad un’interpretazione errata:
These requirements will apply after an eighteen-month transitional period from 01.10.2021. However, suppliers can already apply them, on a voluntary basis, before this date” ovvero “Queste disposizioni si applicheranno dopo un periodo transitorio di 18 mesi a partire dal 01.10.2021. Tuttavia, i fornitori possono già applicarle, su base volontaria, prima di questa data”.

 

Considerando che la guida non può modificare l’entrata in vigore delle disposizioni del Regolamento 2020/217 dal 01/10/2021 al 01/04/2023 (dopo 18 mesi) ritengo che l’inserimento delle virgole nella frase sia utile a dissipare i dubbi e propongo una frase modificata del tipo:
These requirements will apply, after an eighteen-month transitional period, from 01.10.2021. However, suppliers can already apply them, on a voluntary basis, before this date”.

 

Nonostante che le disposizioni di legge nazionali abbiano previsto in passato periodi di smaltimento delle scorte per le sostanze e i preparati pericolosi, in questo caso le imprese italiane non potranno usufruire di un periodo transitorio per lo smaltimento delle scorte presenti in magazzino o sugli scaffali delle rivendite al dettaglio quando gli imballaggi riportano un’etichettatura non conforme alle nuove disposizioni.

 

Considerato l’impatto della nuova etichettatura sulle miscele liquide e solide contenenti biossido di Titanio e la tardiva pubblicazione della guida di orientamento ECHA, ritengo necessario un ragionevole slittamento delle verifiche sull’applicazione delle nuove disposizioni di legge. In occasione di un recentissimo evento sull’argomento l’Autorità compente nazionale ha dimostrato piena consapevolezza delle criticità delle imprese soggette alla nuova etichettatura e ha evidenziato un approccio proattivo al tema dichiarando di voler condividere tali criticità con il comitato interregionale di vigilanza REACH & CLP.

 

Vi terrò aggiornati sull’argomento, buon lavoro!

 

Dott. Gabriele Scibilia

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