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PILLOLE DI REACH - n° 13

Redazionale sul nuovo Regolamento sulle sostanze chimiche a cura di Gabriele Scibilia (Flashpoint S.r.l.)

Dopo la pubblicazione del Regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione sulla G.U.U.E. L107 del 17/04/2008 l’attenzione di tutti gli “addetti ai lavori” di REACH si è spostata sulle tariffe e gli oneri da pagare all’Agenzia europea per le sostanze chimiche con sede ad Helsinki.

Per valutare correttamente l’entità degli oneri economici a carico di ogni impresa non si può prescindere dalla definizione di categoria di impresa contenuta nell’articolo 2 della Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese:


Verificati i parametri di riferimento, rappresentati da numero di effettivi e fatturato annuo, le imprese definite come micro, piccole e medie (PMI) usufruiranno di tariffe e oneri ridotti.

Gli importi delle tariffe e degli oneri riscossi dall’Agenzia europea (ECHA) si riferiscono principalmente a:


I valori adottati confermano quelli che ci si aspettava.

Si può notare con una certa soddisfazione che gli sconti previsti per le PMI arrivano anche al 90% (nel caso delle microimprese).

Nel caso di presentazione di domande congiunte sono previste tariffe ed oneri ridotti in generale del 25%, sconto questo che in tanti casi potrà non risultare sufficientemente appetibile per scoraggiare le registrazioni individuali.

Nel caso di un rappresentante esclusivo per l’Unione Europea la valutazione dell’applicabilità della riduzione per le PMI deve essere effettuata con riferimento alla “dimensione” del fornitore extra-europeo (numero degli effettivi, fatturato annuo e rendiconti finanziari del fabbricante della sostanza, del formulatore di un preparato o del produttore di un articolo non stabiliti nella Comunità) che è rappresentato da tale rappresentante esclusivo.


Infine, si noti la possibilità di esenzione dalla tariffa di registrazione nella fascia di tonnellaggio da 1 a 10 tonnellate all’anno nel caso che il dossier sia completo di tutti i dati indicati all’Allegato VII del regolamento (art. 74 REACH).

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