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Il Regolamento REACH è diventata LEGGE cogente in tutti i Paesi dell’Unione europea nel momento in cui è entrato in vigore (1° giugno 2007, la prima parte) senza dover essere recepito da alcuna legge/decreto nazionale. Questa è la caratteristica tipica del Regolamento che lo distingue invece dalla Direttiva.

Due aspetti importanti però vengono demandati agli Stati membri e sono:

1.    definizione del piano dei controlli, sorveglianza e sanzioni;
2.    definizione delle misure di accompagnamento/supporto alle imprese.

Quindi, le sanzioni e la pianificazione dei controlli devono essere definite attraverso impianti legislativi NAZIONALI. Il REACH definisce solamente degli orientamenti su questi aspetti che già si possono leggere sui consideranda, come ad esempio:

[Consideranda 122] Per assicurare la trasparenza, l'imparzialità e la coerenza a livello dei provvedimenti di applicazione da parte degli Stati membri, è necessario che questi ultimi stabiliscano un appropriato quadro di sanzioni che permetta di irrogare sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di mancata ottemperanza, poiché da essa possono derivare danni per la salute umana e per l'ambiente.

Invece in articolo 126 possiamo leggere:

Gli Stati membri emanano le disposizioni relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano dette disposizioni alla Commissione entro il 1° dicembre 2008 e informano immediatamente la Commissione di ogni loro modifica successiva.

Due aspetti importanti da considerare.

1.    Il REACH definisce, come detto prima, solo un principio sulle sanzioni e cioè che devono essere “giuste e dissuasive”.
2.    Gli Stati dovevano definire il decreto (e comunicarlo alla Commissione) entro il 1° dicembre 2008.

L'Italia è quindi già “inadempiente” per quanto riguarda il Decreto sanzioni (sarà un Decreto Legislativo) in quanto NON è ancora stato pubblicato in GU italiana. Attualmente si trova ancora al Senato e da poco ha avuto il parere favorevole della Commissione Giustizia del Senato stesso.

In realtà il parere favorevole è anche accompagnato da una condizione, la seguente:

all'articolo 14 le parole: «Salvo che il fatto costituisca reato» siano sostituite dalle seguenti:
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato» e le parole: «con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 120.000» siano sostituite dalle seguenti: «con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 40.000 a euro 150.000».


Questo significa che la Commissione Giustizia del Senato ha introdotto la sanzione PENALE per chi immette sul mercato e/o utilizza una sostanza che sia soggetta ad autorizzazione (presente quindi in allegato XIV) senza avere ottemperato agli obblighi specifici previsti dal Regolamento. Sembrerebbe, inoltre, che l’estensione del Penale sia anche possibile nei confronti di chi NON applica il regime delle Restrizioni (art. 16 del Decreto sanzioni) definite dal titolo VIII e dall’allegato XVII del REACH.

Questi sono gli unici due punti critici e soggetti a sanzione Penale, per tutto il resto si parla di sanzione amministrativa con importi massimi di 90 mila euro. Si ricorda però alle aziende che, oltre alla sanzione, scatta immediatamente il divieto di produrre e/o importare e/o impiegare la sostanza soggetta alla sanzione e questo può portare a delle conseguenze economiche molto ma molto pesanti per l’azienda interessata.

Per avere garanzia di tutto questo bisognerà attendere la pubblicazione di questo Decreto che dovrebbe avvenire entro il mese di Giugno 2009.


Dott. Gianluca Stocco
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