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TERMINI RICORSO

DECORRONO DALLA DATA RICEZIONE ATTO ...(omissis)... qualora l'ordinanza - ingiunzione prefettizia sia stata notificata a mezzo della posta, come consentito dall'art. 201, terzo comma, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, il termine per la proposizione dell'opposizione non decorre dalla data di spedizione della raccomandata, attestata dal timbro sulla busta, ma da quella di consegna del piego al destinatario ricorrente, ovvero da quella del ritiro, da parte dello stesso, del piego giacente da non più di dieci giorni presso l'ufficio postale ...(omissis)... Cassazione civile sez. II 06.10.2011 n. 20206

Da ricordare che per chi effettua la notifica, il termine utile si considera assolto (si parla infatti di notifica "tempestiva") quando a condizione che l'atto da notificare sia consegnato all'incaricato della notifica (ufficiale giudiziario oppure ufficio postale) prima che scada il termine, a nulla rilevando che l'atto pervenga al destinatario oltre i termini previsti. Per questo la Cassazione ha ritenuto precisare che, per il destinatario dell'atto, i termini per pagare o ricorrere decorrono dal momento di ricevimento effettivo o, in caso di mancato ritiro, dopo dieci giorni di prescritta giacenza.

AUTOVELOX Ammessa presenza tecnico - ammesso sviluppo fotografico presso terzi - Cassazione civile sezione II sentenza 28.09.2011 n. 19816 ...(omissis)... L'art. 142, comma 6 C.d. S. si limita a prevedere l'omologazione dell'apparecchio, e non la preventiva verifica del suo funzionamento volta per volta. Ed infatti, la giurisprudenza della S.C. ha ripetutamente affermato che le rilevazioni mediante strumenti elettronici posso essere disattese solo se se ne dimostrano guasti o difetti costruttivi, in difetto di che la loro efficacia probatoria permane inalterata, fino a querela di falso ...(omissis)... Se, infatti, l'art. 345/1V del Regolamento d'esecuzione ed attuazione del c.s. prevede che le apparecchiature d'accertamento delle infrazioni "devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale - e devono essere nella disponibilità degli stessi", non si vede come tali condizioni di legittima operatività dell'apparecchiatura, normativamente prescritte, possono essere escluse nel caso in esame, laddove, per espressa previsione contrattuale, tutte le attività d'installazione ed utilizzazione dell'apparecchiatura stessa si svolgono alla presenza del pubblico ufficiale preposto al servizio - ed, anzi, con la diretta utilizzazione da parte del medesimo, ad essa "istruito" dal tecnico di supporto - al quale soltanto è demandato disporre la messa in funzione ed al cui allontanamento, anche occasionale, ne è connessa l'immediata disattivazione ...(omissis)... la fonte principale di prova delle risultanze dello strumento elettronico essendo costituita dal negativo della fotografia, quale documento che individua il veicolo e ne consente la rapportabilità alle circostanze di fatto, di tempo e di luogo rappresentativi, la successiva fase dello sviluppo e della stampa del negativo rappresenti il semplice espletamento d'una attività meramente materiale, cui non deve necessariamente attendere, né presenziare, il pubblico ufficiale rilevatore dell'infrazione od altro dei soggetti indicati nel citato art. 12 ... (omissis)...
CALUNNIA FALSE GENERALITA' RESE ALLA PATTUGLIA E CALUNNIA ...(omissis)... Correttamente il contegno del F. che, inducendo in errore gli agenti della polizia stradale, innesca e consente la redazione del verbale di accertamento della contravvenzione nei confronti di un'altra persona è stato valutato scientemente produttivo (dolo generico) del reato di calunnia attenuato ex art. 370 c.p. in danno di G.G. ...(omissis)... Cassazione penale - sez. VI - sentenza 15.09.2011 n. 34101.
In pratica, chi rende false generalità alla pattuglia operante al momento dell'accertamento di un illecito, oltre a rispondere dello specifico reato, è punibile anche per il reato di calunnia avendo, con le false generalità corrispondenti ad altra persona, incolpato un terzo del suo illecito commesso.
VERBALE ...(omissis)... le norme del Codice della Strada prevedono che la violazione può essere portata a conoscenza del destinatario della sanzione o mediante contestazione immediata, in occasione dell'accertamento, ovvero, nel caso in cui ciò non avvenga, mediante notificazione del verbale di accertamento. Soltanto in quest'ultimo caso, però, la legge richiede che al destinatario sia consegnato uno degli originali o una copia autentica del verbale (art. 201 Codice della Strada e 385 del relativo regolamento), mentre nel caso di contestazione immediata è prevista la consegna al trasgressore della sola copia del verbale (art. 200, comma 3, Codice della Strada). La differenza va ravvisata nel fatto che la consegna dell'originale o della copia autenticata mira a dare certezza della effettiva provenienza dell'atto dall'Autorità che lo ha emesso, esigenza che ovviamente non si pone nel caso in cui il verbale venga consegnato direttamente dall'agente accertatore, non potendo in tale evenienza porsi dubbi di sorta ...(omissis)... Cassazione civile , sez. II, sentenza 02.09.2011 n° 18047
PROCEDURA NOTIFICA PER IRREPERIBILITA' ...(omissis)... la validità della notificazione non è fondata sul semplice tentativo della stessa presso uno dei luoghi risultanti dai documenti ivi menzionati, bensì sul necessario espletamento delle formalità previste per l'ipotesi d'irreperibilità del destinatario, sia per quanto riguarda la notificazione ordinaria, sia per quella postale. Ne consegue che, nell'ipotesi di trasferimento del trasgressore in un luogo non annotato sulla carta di circolazione, la notificazione (sia ordinaria che postale), per essere valida richiede necessariamente l'espletamento delle formalità previste dall'art. 140 cod. proc. civ. per il caso d'irreperibilità del destinatario. ...(omissis)... Cassazione civile , sez. II, sentenza 02.09.2011 n. 18049
AUTOVELOX autovelox non possibile sindacare l'organizzazione del servizio - non è necessaria l'omologazione del singolo apparecchio - SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE Ordinanza 20 maggio – 7 luglio 2011, n. 15042 (Presidente Settimj – Relatore Petitti) ...(omissis)... "in materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiuto mediante apparecchiature di controllo (autovelox), l'indicazione nel relativo verbale notificato di una delle ragioni, tra quelle indicate dall'art. 384 del regolamento di esecuzione di detto codice, che rendono ammissibile la contestazione differita dell'infrazione (nella specie, art. 384, lettera e, del regolamento di esecuzione del codice della strada, concernente l'ipotesi in cui l'accertamento avvenga a mezzo di appositi apparecchi di rilevazione che permettono "la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto di rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari") rende ipso facto legittimi il verbale medesimo e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine di apprezzamento da parte del giudice di merito, cui è inibito il sindacato sulle scelte organizzative dell'Amministrazione" ...(omissis)... la necessità di omologazione dell'apparecchiatura di rilevazione automatica, ai fini della validità del relativo accertamento, va riferita al singolo modello e non al singolo esemplare ...(omissis)...
autovelox non possibile sindacare l'organizzazione del servizio - non è necessaria l’omologazione del singolo apparecchio - SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE Ordinanza 20 maggio – 7 luglio 2011, n. 15042 (Presidente Settimj – Relatore Petitti) ...(omissis)... "in materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiuto mediante apparecchiature di controllo (autovelox), l'indicazione nel relativo verbale notificato di una delle ragioni, tra quelle indicate dall'art. 384 del regolamento di esecuzione di detto codice, che rendono ammissibile la contestazione differita dell'infrazione (nella specie, art. 384, lettera e, del regolamento di esecuzione del codice della strada, concernente l'ipotesi in cui l'accertamento avvenga a mezzo di appositi apparecchi di rilevazione che permettono "la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto di rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari") rende ipso facto legittimi il verbale medesimo e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine di apprezzamento da parte del giudice di merito, cui è inibito il sindacato sulle scelte organizzative dell'Amministrazione" ...(omissis)...la necessità di omologazione dell'apparecchiatura di rilevazione automatica, ai fini della validità del relativo accertamento, va riferita al singolo modello e non al singolo esemplare...(omissis)...

 

 

A cura di Maurizio Marchi Comandante Polizia Municipale
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