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Il trasporto per mare delle materie pericolose è regolato dalle raccomandazioni elaborate dall’IMO, International Maritime Organization organo delle Nazioni Unite, nell’ambito più generale della convenzione SOLAS (Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare)  adottata dall'Italia con la Legge 23.5.1980 n. 313.
Tale convenzione  raccoglie i "codici" che regolano i vari modi di trasporto via mare; in particolare il trasporto dei prodotti pericolosi è regolato dall’IMDG Code mentre gli aspetti relativi all’impatto ambientale conseguente al trasporto via mare delle materie pericolose sono disciplinati dalla convenzione MARPOL. L’IMDG Code contiene tutte le istruzioni operative che permettono l’applicazione e il rispetto anche della convenzione MARPOL.

 

Dal 2004 la SOLAS ha reso obbligatoria la applicazione dell’IMDG Code e poiché lo Stato italiano ha aderito alla SOLAS dalla stessa data trovano formale applicazione anche in Italia le norme del Codice IMDG Code.

L’IMDG Code è diviso in sette parti: 

  • Parte 1a: Generalità, definizioni, formazione del personale, ecc.
  • Parte 2a: Classificazione delle materie
  • Parte 3a: Elenco delle materie con le prescrizioni per il trasporto
  • Parte 4a: Utilizzo degli imballi e delle cisterne
  • Parte 5a: Disposizioni per la spedizione: etichette, marcature, documentazione
  • Parte 6a: Costruzione degli imballi e delle cisterne
  • Parte 7a: Prescrizioni operative per il trasporto

Il Codice IMDG fornisce le regole necessarie al trasporto in sicurezza delle merci pericolose in mare, come ad esempio quelle relative all’imballaggio, ai criteri di pericolosità, alle condizioni di trasporto, alla segnalazione dei colli/unità di trasporto, alla documentazione necessaria (come la Multimodal Dangerous Goods Form), ai veicoli preposti al trasporto, eccetera.
Secondo il Codice, che viene aggiornato con cadenza biennale , le merci pericolose sono distinte sulla base di classi e sottoclassi differenti a seconda delle sostanze che le compongono. Come già specificato sopra, in ciascuna classe possono essere trovati la tipologia di imballaggio, il numero ONU/UN Number, le raccomandazioni e la prassi operativa.

 

A livello nazionale, il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, nell’ambito del trasporto di merci pericolose, delega la sua autorità alla Capitaneria di Porto.

La normativa di riferimento per il nostro Paese è:

  • il Decreto 481/2010, (procedure e metodi di prova per la sicurezza degli imballaggi per il trasporto marittimo delle merci pericolose);
  • il Decreto Ministeriale 265 del 2010 (elenco di prodotti ammessi al trasporto marittimo in imballaggi, contenitori intermedi e cisterne);
  • il Decreto del Presidente della Repubblica N. 134/2005.

Il 23 Luglio 2019 il Comando Generale delle Capitanerie di porto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emesso la Circolare n. 35/2019, nella quale viene specificata l’implementazione anticipata dell’Emendamento 39 – 18 del Codice IMDG: tra le novità introdotte dall’Emendamento vi è l’inserimento di 15 nuovi numeri UN nella lista delle merci pericolose, al fine di appianare le divergenze con l’ADR.

 

A seguito degli eventi determinati dala pandemia SARS-COv 19 la Capitaneria di Porto, con circolare serie Merci Pericolo n°37/2020, ha disposto che la formazione periodica del personale di terra così definito dal cap. 1.3 del regolamento IMDG in scadenza fino al 30 giugno 2020, sia da intendersi automaticamente prorogata fino al 30 settembre 2020.
Si riporta qui un estratto della circolare:
“Al riguardo, in considerazione che il periodo di aggiornamento quadriennale è una scelta unilaterale dell’Amministrazione italiana mentre le previsioni sulla formazione del c.d. “personale di terra”, contenute nel capitolo 1.3 del Codice IDG, prevedono esclusivamente che “la formazione deve essere periodicamente integrata con corsi di aggiornamento….”, si dispone che la formazione quadriennale in scadenza ‘fino al 30 giugno 2020 sia da intendersi automaticamente prorogata, in via del tutto eccezionale ed in considerazione dell’emergenza covid-19, fino al 30 settembre 2020”.

 

Studio Legale Mordiglia

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