i professionisti delle merci pericolose a portata di click
a cura di Flashpoint
mercipericolose.it
il modo più sicuro per conoscere il mondo
delle merci pericolose

Facendo seguito ad alcune richieste pervenute ai nostri numeri telefonici chiarisco la posizione, rispetto al regolamento REACH, degli imballaggi immessi sul mercato e destinati ad un uso industriale, professionale o privato e contenenti materiale di qualsiasi tipo.


L'imballaggio di una vernice, di un giocattolo, di un apparecchio elettrico, di un ricambio per l'auto, ecc., in pratica di milioni di prodotti sotto forma di sostanze/miscele/articoli, è da considerare "articolo" ai sensi del Regolamento REACH.
La Guida ECHA concernente le prescrizioni in materia di articoli riporta al paragrafo 2.3 il seguente testo:

 

2.3. Imballaggio
Sostanze, miscele e articoli possono essere contenuti all'interno dell'imballaggio, come un cartone, un involucro di plastica o un barattolo. L'imballaggio non costituisce parte della sostanza, della miscela o dell'articolo contenuto e di conseguenza deve essere considerato come un articolo separato ai sensi del regolamento REACH. I produttori, gli importatori e i fornitori di imballaggi o di sostanze, miscele o articoli imballati devono soddisfare per tale imballaggio le stesse prescrizioni previste per qualunque altro articolo. Imballaggi con funzioni diverse devono essere considerati separatamente (per esempio, se un articolo è avvolto direttamente in un involucro di plastica e poi imballato in una scatola di cartone, la plastica e la scatola di cartone devono essere considerate come articoli distinti).

 

Pertanto il fornitore dell'imballaggio (e del suo contenuto) è soggetto agli obblighi di cui agli articoli seguenti:

  • art. 7 par. 1 relativo alla registrazione delle sostanze rilasciate in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili (questo si può in genere escludere nel caso degli imballaggi, in quanto non pertinente tranne in casi molto particolari quali ad esempio gli imballaggi destinati a proteggere dei metalli rilasciando degli specifici inibitori di corrosione);
  • art. 7 par. 2 relativo alla notifica delle sostanze SVHC contenute negli articoli;
  • art. 33 relativo alla comunicazione delle informazioni sulle sostanze SVHC presenti negli articoli.

Un caso "sui generis" è costituito dagli imballaggi per alimenti che, seppure rientrino nel campo di applicazione del titolo IV di REACH, non dovrebbero contenere di default sostanze "estremamente preoccupanti" (SVHC) contenute nella "candidate list".

 

Purtroppo segnaliamo che, in alcuni casi, SVHC sono state rilevate negli imballaggi contenenti alimenti per l'uomo; a titolo di esempio, già dall'anno 2006 in Italia, è stata rilevata la presenza di Di-isobutilftalato (DIBP) nei cartoni per la pizza, prodotti da carta riciclata, a causa dell'uso del DIBP nel processo di riciclaggio della carta per l'eliminazione di inchiostri e coloranti.
In questo caso le determinazioni analitiche effettuate nel 2006 evidenziarono un contenuto massimo di 72 microgrammi/dm2; nel caso di presenza di SVHC negli imballaggi che contengono alimenti, è pacifico che il limite dello 0,1% per l'applicazione degli obblighi REACH è del tutto ridicolo perché l'eventuale contenuto di sostanza pericolosa è di pertinenza del Sistema di allerta alimentare del Ministero della Salute e non dell'Autorità competente REACH!

 

Dott. Gabriele Scibilia
Docente di REACH (Facoltà di Farmacia - Università di Pisa)

Air Jordan 3 Blue Cement CT8532 400 Release Date 1 | Nike Air Max Plus Red/Black Release Details - JustFreshKicks
i professionisti delle merci pericolose a portata di click
a cura di Flashpoint

Informiamo che è stata modificata la nostra privacy policy a seguito dell'entrata in vigore del Reg. UE 679/2016 (GDPR), la preghiamo di prenderne visione al link http://www.flashpointsrl.com/disclaimer . Il presente sito utilizza i "cookie" per migliorare la navigazione e analizzare il traffico. + Info