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Il prossimo 1° giugno 2015 entrerà in vigore, anche per le miscele, l’obbligo di classificazione ed etichettatura secondo il Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP).
Sull’applicazione delle deroghe di due anni previste dal CLP, in tema di etichettatura di pericolo delle miscele, e del Regolamento (UE) n.453/2010, in tema di redazione della scheda dati di sicurezza delle miscele, si è recentemente espresso l’helpdesk CLP nazionale con una posizione illustrata durante la 3a Conferenza CLP, tenutasi presso il Ministero della Salute lo scorso 19 Maggio.
In tale posizione viene affrontata la definizione di “immissione sul mercato” di una miscela, fondamentale per stabilire la possibilità di usufruire delle deroghe dalle disposizioni di legge.

 

Secondo tale posizione, l’immissione sul mercato di una miscela avviene all’atto della prima offerta (fornitura) o messa a disposizione (intenzione di vendita) tra due diverse entità legali a titolo oneroso o gratuito. La miscela deve essere etichettata e approvata per la vendita e quindi essere messa a disposizione di terzi. Si attesta l’avvenuta prima fornitura del prodotto esibendo almeno uno dei seguenti documenti recanti:

  1. L’intenzione e/o l’ordine di acquisto
  2. Il contratto di fornitura/acquisto
  3. La fattura di vendita del prodotto

NB: Per intenzione di vendita si intende la previsione di vendita di quantitativi calcolati in base alle vendite dell’anno precedente.

 

In base a tale definizione evidenzio nella tabella seguente lo stato di conformità regolatoria delle miscele alla data del 1° giugno 2015.

 

Tabella: Conformità regolatoria relativa a miscele immesse sul mercato alla data del 1° giugno 2015.

Miscela Etichetta di pericolo Scheda Dati di Sicurezza Conformità regolatoria
alla data del 1° giugno 2015
Già immessa sul mercato alla
data del 31 maggio 2015
Elaborata secondo DPD (1999/45/CE) Redatta secondo Allegato I del Regolamento (UE) n.453/2010 SI1, 2

Già immessa sul mercato alla
data del 31 maggio 2015

Elaborata secondo DPD (1999/45/CE) Redatta secondo Allegato I del Regolamento (UE) n.453/2010 NO
Già immessa sul mercato alla
data del 31 maggio 2015
Elaborata secondo CLP Redatta secondo Allegato I del Regolamento (UE) n.453/2010 NO
Già immessa sul mercato alla
data del 31 maggio 2015
Elaborata secondo CLP Redatta secondo Allegato I del Regolamento (UE) n.453/2010 SI
       
Non immessa sul mercato alla
data del 31 maggio 2015
Elaborata secondo DPD (1999/45/CE) Redatta secondo Allegato I del Regolamento (UE) n.453/2010 NO
Non immessa sul mercato alla
 data del 31 maggio 2015
Elaborata secondo DPD (1999/45/CE) Redatta secondo Allegato I del Regolamento (UE) n.453/2010 NO
Non immessa sul mercato alla
data del 31 maggio 2015
Elaborata secondo CLP Redatta secondo Allegato I del Regolamento (UE) n.453/2010 NO
Non immessa sul mercato alla
data del 31 maggio 2015
Elaborata secondo CLP Redatta secondo Allegato I del Regolamento (UE) n.453/2010 SI

 

Note:
1 Si veda l’art. 61 par.4 del Regolamento n.1272/2008 (CLP): In deroga al secondo comma dell'articolo 62 del presente regolamento, per le miscele classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 1999/45/CEE e già immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015 non vale l'obbligo di essere rietichettate e reimballate in conformità del presente regolamento fino al 1° giugno 2017.
2 Si veda l’art. 2 par.6 del Regolamento (UE) n.453/2010: Fatto salvo l’articolo 31, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006, per le miscele immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015, per le quali non vale l’obbligo di essere rietichettate e reimballate in conformità dell’articolo 61, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1272/2008, non è necessario sostituire la scheda di dati di sicurezza con una scheda di dati di sicurezza conforme alle prescrizioni dell’allegato II del presente regolamento prima del 1° giugno 2017.

 

Al fine di una corretta applicazione dei regolamenti UE sopra indicati mi preme segnalarVi che:

  1. Il passaggio di una miscela dal terzista, che produce la miscela in nome e per conto del cliente committente, al cliente è da considerarsi un’immissione sul mercato ai fini della applicazione delle deroghe descritte in tabella.
  2. In base alle disposizioni vigenti l’etichettatura dell’imballaggio di una miscela secondo CLP impone l’adeguamento della Scheda Dati di Sicurezza della miscela all’allegato II del Regolamento (UE) n.453/2010. Un tale adeguamento è obbligatorio, anche in mancanza di modifiche di composizione della miscela, per garantire la coerenza tra etichetta di pericolo apposta sull’imballaggio e la sezione n.2 par. 2.2 (Elementi dell’etichetta) della Scheda Dati di Sicurezza.

In data odierna (26 maggio 2015) è stata pubblicata la circolare del Ministero della Salute relativa all’applicazione della deroga di due anni per l’etichettatura CLP.
In tale circolare è specificato che l’avvenuta offerta della miscela è attestata da almeno uno dei seguenti documenti:

  • ordine di acquisto
  • contratto di fornitura/di acquisto
  • fattura di vendita della miscela

fra i quali non è più presente l’intenzione di vendita mentre compare, a sorpresa, l’intenzione di acquisto come documento a supporto della deroga nelle verifiche previste dagli organi di vigilanza.

Vista la complessità dell’argomento e il susseguirsi di pareri discordanti sull’applicazione della deroga, il mio consiglio è quello di provvedere quanto prima a classificare ed etichettare al CLP le miscele ancora invendute alla data del 1° giugno 2015, senza usufruire delle esenzioni legate all’ ”intenzione di vendita”.

 

Cave quicquam incipias, quod paeniteat postea.

 

Dott. Gabriele Scibilia

 

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