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Facendo seguito all’intervento della dott.ssa Ida Marcello (CNSC presso Istituto Superiore di Sanità) in occasione della 6a edizione del Safety Day Symposium e ai quesiti pervenuti allo scrivente per chiarimenti sulla classificazione ed etichettatura armonizzata o armonizzanda delle sostanze, mi sembra più che opportuno affrontare questo mese l’argomento dei pareri del RAC (Risk Assessment Committee - ECHA) in merito alla CLH (Harmonised Classification and Labelling) delle sostanze.

 

A livello generale i pareri di classificazione ed etichettatura del RAC sulle CLH delle sostanza non sono “rigidamente” vincolanti fino a quando non sono recepiti con un regolamento che modifica l’allegato VI del Regolamento n.1272/2008 (CLP).

 

Tuttavia evidenzio che:

  • l'Articolo 15 del CLP (Revisione della classificazione delle sostanze e delle miscele) riporta che:
    1. I fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle prendono tutte le misure ragionevoli e disponibili per venire a conoscenza di nuove informazioni scientifiche o tecniche che possono interessare la classifi¬cazione delle sostanze o miscele che immettono sul mercato. Se ven¬gono a conoscenza di tali informazioni che ritengono adeguate e atten¬dibili, il fabbricante, l'importatore o l'utilizzatore a valle procedono senza ritardo ingiustificato ad una nuova valutazione conformemente al presente capo.

  • l’art. 2087 c.c. (Tutela delle condizioni di lavoro) riporta che:
    L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Considerato che i pareri del RAC sulla CLH delle sostanze sono documenti pubblici e costituiscono il livello più avanzato delle conoscenze tecniche e scientifiche sulle sostanze pericolose, normalmente trasferiti con un copia/incolla negli ATP al CLP, e che è difficile dribblare ex post il principio giurisprudenziale della “massima sicurezza tecnologicamente possibile” legato all’art. 2087 c.c. sopra indicato, consiglio le imprese di considerare le modifiche alla C&L delle sostanze interessate dai pareri del RAC.

 

Naturalmente, per ragioni esclusivamente commerciali, l’impresa potrà decidere in base alla qualità delle modifiche da apportare alla C&L le tempistiche di adeguamento alla nuova classificazione di una sostanza, eventualmente recependo la nuova CLH della sostanza in accordo con le tempistiche definite dal nuovo ATP al Regolamento CLP. In quest’ultimo caso, però, l’impresa diverrebbe vulnerabile, almeno nei casi più gravi, per il configurarsi di responsabilità civili e penali a suo carico, a seguito della constatazione di una mancata aderenza all’art.15 del Reg. CLP e all’art. 2087 c.c. da parte dell’autorità giudiziaria, per non avere adeguato la C&L della sostanza alla CLH definita dal RAC.

 

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, se le modifiche alla C&L di una sostanza determinano nuovi pericoli propri delle sostanze CMR l’impresa dovrebbe, a mio avviso, recepire le modifiche con immediatezza considerati gli impatti dei pericoli su tutti i lavoratori impiegati presso gli attori della supply chain.

 

Dott. Gabriele Scibilia

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