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Questo mese ritengo opportuno segnalarvi due scadenze importanti principalmente per il settore delle vernici anche se le sostanze interessate sono utilizzate anche in altri settori professionali ed industriali.

 

Scadenza del 24 febbraio 2022

Le sostanze e le miscele contenenti diisocianati destinate ad utilizzatori professionali o industriali devono riportare, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull’etichetta apposta sull’imballaggio, la seguente dicitura: «A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata».

 

L’obbligo di legge decade nel caso in cui la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in una combinazione, sia inferiore allo 0,1 % (peso/peso) nella sostanza o nella miscela.

 

Maggiori informazioni sulla restrizione di cui alla voce 74 dell’allegato XVII del Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) nella nostra news del settembre 2020.

 

Al momento l’ambiziosa piattaforma multilingue lanciata da ISOPA e ALIPA è in fase di rodaggio con formazione disponibile solo in inglese e tedesco mentre non è possibile frequentare corsi di formazione in lingua italiana. Novità per gli utilizzatori professionali ed industriali italiani sono previsti per il prossimo autunno.

 

Scadenza del 1° marzo 2022

 

Il regolamento (UE) 2021/2204 ha aggiornato le appendici all’allegato XVII di REACH includendo nuove sostanze CMR.

Tra le sostanze inserite per la prima volta sono presenti la 2-butanonossima (metil etil chetossima), storico antipelle per vernici, e lo zinco piritione, principio attivo per pitture antivegetative.

Le miscele contenenti tali sostanze, in concentrazione superiore al limite specifico di cui all’allegato VI del CLP o a limite generico di cui alla parte 3 dell’allegato I del CLP, non dovranno essere più vendute al consumatore a partire dal 1° marzo 2022 secondo le restrizioni di cui alla voce 28 (2-butanonossima) e alla voce 30 (zinco piritione).

 

Si raccomanda di informare i distributori, fino al livello del punto vendita, in merito al divieto di vendita al consumatore di prodotti contenenti le suddette sostanze.
Contestualmente la vendita degli stessi prodotti può essere riservata ai soli utilizzatori professionali esplicitando chiaramente tale destinazione d’uso sugli imballaggi.

 

Per ogni informazione ulteriore potete scrivermi.

 

 

Dott. Gabriele Scibilia

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