i professionisti delle merci pericolose a portata di click
a cura di Flashpoint
mercipericolose.it
il modo più sicuro per conoscere il mondo
delle merci pericolose

Prendendo spunto da alcune segnalazioni di controlli effettuati dai funzionari doganali sulle sostanze e miscele importate ricordo che dal 4 ottobre 2021 sono iniziati i controlli REACH e CLP all’importazione delle merci in conformità alla Convenzione tra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ed il Ministero della Salute del 5 agosto 2021.

In particolare, i controlli mirano a verificare la conformità dei prodotti chimici rispetto alle seguenti disposizioni di legge:

  • Registrazione delle sostanze importate in quantità ≥ 1 t/anno secondo l’art.5 di REACH.
  • Autorizzazione delle sostanze importate, indipendentemente dal quantitativo, incluse nell’allegato XIV di REACH.
  • Rispetto delle Restrizioni di cui all’allegato XVII di REACH.
  • Verifica dell’Etichettatura e dell’Imballaggio ai sensi del CLP.


e, nel caso di merci pericolose per il trasporto, la verifica della conformità secondo le regolamentazioni per il trasporto riguarda anche

  • colli (omologazione del singolo imballaggio o dell’imballaggio esterno dell’imballaggio combinato), e
  • etichettatura e marcatura dei colli.

 

Infatti, dopo l’immissione in libera pratica, i prodotti chimici importati sono interessati da un trasporto stradale (ADR) e, nel caso di distribuzione nelle isole, da un trasporto marittimo (IMDG Code).

 

Per quanto sopra la verifica della conformità di una sostanza o miscela rispetto a CLP e REACH deve essere verificata dall’importatore prima dell’acquisto della merce da un qualsiasi fabbricante basato al di fuori dell’Unione Europea.

 

Dopo la verifica preliminare delle disposizioni REACH concernenti registrazione, autorizzazione e restrizione, ricordo che è indispensabile verificare la disponibilità di:

  • etichetta CLP presso il fornitore per l’etichettatura obbligatoria degli imballaggi destinati al nostro Paese, e
  • scheda dati di sicurezza redatta secondo l’allegato II di REACH, fornita dal fabbricante/formulatore extracomunitario oppure elaborata dall’importatore sulla base della composizione comunicata dal fornitore,

perché le sostanze e miscele contenute in imballaggi non etichettati secondo il Reg. CLP e non accompagnate da una SDS elaborata secondo il Reg. REACH non possono essere immesse in libera pratica.

 

Inoltre, merita ricordare che la classificazione doganale delle merci deve essere effettuata dall’importatore italiano (o basato in un Paese UE) senza accettare passivamente quanto comunicato dal fornitore extracomunitario perché, in caso di accertamento di un errore di classificazione ex post, l’importo adeguato del dazio più l’ulteriore misura tariffaria se prevista (dazio antidumping, misura di salvaguardia, ecc.) più la sanzione sono a carico dell’importatore.

 

A titolo esemplificativo vi segnalo i seguenti articoli sul web:

 

Per maggiori informazioni ed approfondimenti potete scrivermi.

 

 

Dott. Gabriele Scibilia

i professionisti delle merci pericolose a portata di click
a cura di Flashpoint

Informiamo che è stata modificata la nostra privacy policy a seguito dell'entrata in vigore del Reg. UE 679/2016 (GDPR), la preghiamo di prenderne visione al link http://www.flashpointsrl.com/disclaimer . Il presente sito utilizza i "cookie" per migliorare la navigazione e analizzare il traffico. + Info