L’impresa produttrice di una miscela pericolosa destinata esclusivamente a un utilizzo professionale è responsabile, ai sensi del Regolamento REACH (CE 1907/2006), di assicurare che tale miscela non venga resa disponibile ai consumatori. Tale obbligo si fonda sia su principi di tutela della salute e della sicurezza, sia su precisi adempimenti legali in materia di gestione delle catene di fornitura.
In particolare, l’impresa produttrice, oltre a garantire che l’etichetta di pericolo e la scheda di dati di sicurezza riportino in modo chiaro un’indicazione del tipo “Ad uso esclusivamente professionale”, può implementare una serie di azioni di tutela legale e di iniziative proattive nei confronti dei distributori. L’obiettivo è prevenire la possibilità che il prodotto venga commercializzato attraverso canali non autorizzati o, peggio, reso disponibile al consumatore finale attraverso i canali autorizzati.
1. Clausole contrattuali vincolanti
Un primo strumento di tutela consiste nell’inserimento, all’interno dei contratti di fornitura con i distributori, di clausole specifiche che vietino in modo esplicito la vendita della miscela ai consumatori (clienti privati). Queste clausole dovrebbero:
Tali clausole rafforzano la posizione legale del produttore e riducono il rischio di non conformità nella catena di distribuzione.
2. Controllo e verifica dei canali di distribuzione
Oltre alle previsioni contrattuali, l’impresa può istituire un sistema di audit periodici sui distributori, mirati a verificare il rispetto delle condizioni di vendita. Gli audit possono includere:
In questo modo il produttore si dota di una strategia di due diligence attiva e documentabile.
3. Obblighi di formazione e informazione dei distributori
Il Regolamento REACH e le linee guida ECHA evidenziano l’importanza della comunicazione lungo la catena di approvvigionamento. Il produttore dovrebbe organizzare corsi di formazione periodici, anche on line, rivolti ai distributori, volti a:
Un distributore correttamente formato è meno incline a commettere errori nella commercializzazione dei “prodotti critici”.
4. Rafforzamento delle etichette e della documentazione tecnica
L’etichetta di pericolo deve riportare in modo inequivocabile una dicitura del tipo “Ad uso esclusivamente professionale”, accompagnata dai pittogrammi, avvertenze e frasi H e P pertinenti secondo quanto previsto dal regolamento CLP.
Analogamente, la Scheda Dati di Sicurezza (SDS) deve contenere un’indicazione chiara e dettagliata sulle restrizioni d’uso, in modo che anche i distributori non possano addurre giustificazioni di scarsa chiarezza.
5. Monitoraggio delle vendite online
Un aspetto cruciale riguarda le piattaforme e-commerce, dove il rischio di immissione della miscela sul mercato consumer è più elevato. Il produttore può: