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L’impresa produttrice di una miscela pericolosa destinata esclusivamente a un utilizzo professionale è responsabile, ai sensi del Regolamento REACH (CE 1907/2006), di assicurare che tale miscela non venga resa disponibile ai consumatori. Tale obbligo si fonda sia su principi di tutela della salute e della sicurezza, sia su precisi adempimenti legali in materia di gestione delle catene di fornitura.

 

In particolare, l’impresa produttrice, oltre a garantire che l’etichetta di pericolo e la scheda di dati di sicurezza riportino in modo chiaro un’indicazione del tipo “Ad uso esclusivamente professionale”, può implementare una serie di azioni di tutela legale e di iniziative proattive nei confronti dei distributori. L’obiettivo è prevenire la possibilità che il prodotto venga commercializzato attraverso canali non autorizzati o, peggio, reso disponibile al consumatore finale attraverso i canali autorizzati.

 

1. Clausole contrattuali vincolanti

 

Un primo strumento di tutela consiste nell’inserimento, all’interno dei contratti di fornitura con i distributori, di clausole specifiche che vietino in modo esplicito la vendita della miscela ai consumatori (clienti privati). Queste clausole dovrebbero:

  • precisare chiaramente che la miscela è destinata esclusivamente a utilizzatori professionali;
  • prevedere l’obbligo per il distributore di non immettere il prodotto nei canali di vendita al dettaglio che lo propongono al consumatore;
  • stabilire sanzioni contrattuali in caso di violazione, come la risoluzione immediata del contratto o il risarcimento dei danni.

 

Tali clausole rafforzano la posizione legale del produttore e riducono il rischio di non conformità nella catena di distribuzione.

 

2. Controllo e verifica dei canali di distribuzione

 

Oltre alle previsioni contrattuali, l’impresa può istituire un sistema di audit periodici sui distributori, mirati a verificare il rispetto delle condizioni di vendita. Gli audit possono includere:

  • ispezioni documentali sui registri di vendita;
  • verifiche sugli acquirenti finali;
  • controlli a campione presso i punti vendita fisici o online.

In questo modo il produttore si dota di una strategia di due diligence attiva e documentabile.


3. Obblighi di formazione e informazione dei distributori


Il Regolamento REACH e le linee guida ECHA evidenziano l’importanza della comunicazione lungo la catena di approvvigionamento. Il produttore dovrebbe organizzare corsi di formazione periodici, anche on line, rivolti ai distributori, volti a:

  • chiarire le responsabilità legali riguardanti la commercializzazione di una miscela pericolosa;
  • aggiornare sulle modifiche normative in materia di restrizioni o divieti concernenti le miscele pericolose.

Un distributore correttamente formato è meno incline a commettere errori nella commercializzazione dei “prodotti critici”.


4. Rafforzamento delle etichette e della documentazione tecnica


L’etichetta di pericolo deve riportare in modo inequivocabile una dicitura del tipo “Ad uso esclusivamente professionale”, accompagnata dai pittogrammi, avvertenze e frasi H e P pertinenti secondo quanto previsto dal regolamento CLP. 


Analogamente, la Scheda Dati di Sicurezza (SDS) deve contenere un’indicazione chiara e dettagliata sulle restrizioni d’uso, in modo che anche i distributori non possano addurre giustificazioni di scarsa chiarezza.


5. Monitoraggio delle vendite online

 

Un aspetto cruciale riguarda le piattaforme e-commerce, dove il rischio di immissione della miscela sul mercato consumer è più elevato. Il produttore può:

  • stabilire nei contratti che la vendita online sia consentita solo su portali dedicati al settore professionale;
  • richiedere procedure di verifica dell’acquirente (es. partita IVA, iscrizione ad albi professionali);
  • prevedere il divieto assoluto di vendita tramite marketplace generalisti che si rivolgono al grande pubblico.

Per i vostri commenti potete scrivermi.

 

Dott. Chim. Gabriele Scibilia

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