Prendendo spunto dall’articolo della scorsa newsletter ritengo opportuno approfondire il tema della tutela legale dell’impresa che produce miscele pericolose destinata esclusivamente all’utilizzo professionale e, all’insaputa del produttore, immesse sul mercato nazionale di altri Paesi dell’UE dai distributori.
La commercializzazione di queste miscele pericolose deve prevedere l’impiego da parte del produttore di strumenti contrattuali idonei a prevenire la loro immissione sul mercato consumer in conformità agli obblighi previsti dall’allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).
In pratica, il produttore deve vincolare contrattualmente il distributore, che opera come soggetto indipendente nella catena di fornitura, al rispetto delle restrizioni d’uso e della destinazione professionale del prodotto quando immesso sul mercato a marchio del produttore. A tal fine, il contratto di distribuzione deve contenere clausole espresse, inequivocabili e conformi alla legislazione nazionale vigente, in grado di configurare un obbligo giuridico di diligenza qualificata.
Le clausole che consiglio di inserire in un contratto di distribuzione sono le seguenti:
In sintesi, la predisposizione di set coerente di clausole contrattuali vincolanti rappresenta una misura preventiva di elevato valore strategico e legale per l’impresa produttrice. Essa consente non solo di garantire la conformità al Regolamento REACH, ma anche di dimostrare, in caso di controllo o contenzioso, l’adozione di tutte le misure ragionevoli per impedire la vendita al consumatore di miscele pericolose destinate a uso esclusivamente professionale.
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Dott. Chim. Gabriele Scibilia