La Restrizione di cui alla voce 74 dell’allegato XVII del REACH riguarda i diisocianati (composti contenenti il gruppo –N=C=O), sostanze altamente reattive e sensibilizzanti, ampiamente utilizzate in formulazioni poliuretaniche (schiume, adesivi, vernici, elastomeri). Gli obblighi si applicano agli utilizzatori industriali e professionali.
A partire dal 24 agosto 2023, i diisocianati non possono essere utilizzati come componenti di altre sostanze o miscele da parte di lavoratori industriali e professionali se:
Il datore di lavoro deve garantire che i lavoratori abbiano completato con esito positivo la formazione sui rischi connessi ai diisocianati prima che sia consentito loro di manipolare le sostanze o miscele che li contengono.
Il fornitore di sostanze o miscele contenenti diisocianati in concentrazione > 0,1% (peso/peso) deve:
A distanza di due anni dall’entrata in vigore della restrizione, il cui nobile obiettivo è quello di garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, le statistiche ci forniscono dati preoccupanti per il nostro Paese:
Evidenzio che la restrizione 74 impone condizioni stringenti per l’utilizzo dei prodotti contenenti diisocianati (formazione ad hoc in base agli usi previsti) e se l’obbligo formativo non viene assolto o assolto solo “sulla carta” senza che i lavoratori comprendano le misure di gestione dei rischi correlate alle condizioni d’uso, le imprese rischiano sanzioni ai sensi del D. Lgs. 133/2009 quale l’ammenda penale con sanzione da 40.000 € a 150.000 €.
Potrebbe bastare, ma in realtà uno tsunami è all’orizzonte...
Per effetto del recepimento della direttiva (UE) 2024/1203 nella legislazione nazionale a mezzo del D. Lgs. 231/2001, la violazione potrebbe essere sanzionata penalmente con un importo fino al 5% del fatturato mondiale annuo dell’impresa inadempiente quando la condotta illecita determina danni ai lavoratori o all’ambiente.
Chi ha tempo non aspetti tempo!
Dott. Chim. Gabriele Scibilia