i professionisti delle merci pericolose a portata di click
a cura di Flashpoint
mercipericolose.it
il modo più sicuro per conoscere il mondo
delle merci pericolose

La Restrizione di cui alla voce 74 dell’allegato XVII del REACH riguarda i diisocianati (composti contenenti il gruppo –N=C=O), sostanze altamente reattive e sensibilizzanti, ampiamente utilizzate in formulazioni poliuretaniche (schiume, adesivi, vernici, elastomeri). Gli obblighi si applicano agli utilizzatori industriali e professionali.

 

A partire dal 24 agosto 2023, i diisocianati non possono essere utilizzati come componenti di altre sostanze o miscele da parte di lavoratori industriali e professionali se:

  • la concentrazione totale di diisocianati nella miscela supera lo 0,1% in peso, e
  • l’utilizzatore non ha completato una formazione adeguata.

Il datore di lavoro deve garantire che i lavoratori abbiano completato con esito positivo la formazione sui rischi connessi ai diisocianati prima che sia consentito loro di manipolare le sostanze o miscele che li contengono.

 

Il fornitore di sostanze o miscele contenenti diisocianati in concentrazione > 0,1% (peso/peso) deve:

  1. garantire che il destinatario disponga delle informazioni per soddisfare i requisiti formativi (materiali didattici, riferimenti dei fornitori di corsi di formazione idonei), e
  2. inserire sulla confezione la seguente dicitura obbligatoria, ben separata dalle altre informazioni: “A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata.”

 

A distanza di due anni dall’entrata in vigore della restrizione, il cui nobile obiettivo è quello di garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, le statistiche ci forniscono dati preoccupanti per il nostro Paese:

 

  • i lavoratori che hanno seguito un corso di formazione in aderenza alle disposizioni di cui alla restrizione 74 sono meno del 5% in base ad un campione di riferimento di alcune decine di migliaia di aziende clienti di circa settanta produttori e distributori di prodotti contenenti diisocianati, e
  • non abbiamo evidenza di casi in cui gli organi di controllo hanno contestato violazioni ad aziende che utilizzano tali prodotti.

 

Evidenzio che la restrizione 74 impone condizioni stringenti per l’utilizzo dei prodotti contenenti diisocianati (formazione ad hoc in base agli usi previsti) e se l’obbligo formativo non viene assolto o assolto solo “sulla carta” senza che i lavoratori comprendano le misure di gestione dei rischi correlate alle condizioni d’uso, le imprese rischiano sanzioni ai sensi del D. Lgs. 133/2009 quale l’ammenda penale con sanzione da 40.000 € a 150.000 €.

 

Potrebbe bastare, ma in realtà uno tsunami è all’orizzonte...

 

Per effetto del recepimento della direttiva (UE) 2024/1203 nella legislazione nazionale a mezzo del D. Lgs. 231/2001, la violazione potrebbe essere sanzionata penalmente con un importo fino al 5% del fatturato mondiale annuo dell’impresa inadempiente quando la condotta illecita determina danni ai lavoratori o all’ambiente.

 

Chi ha tempo non aspetti tempo!

 

 

Dott. Chim. Gabriele Scibilia

i professionisti delle merci pericolose a portata di click
a cura di Flashpoint

Informiamo che è stata modificata la nostra privacy policy a seguito dell'entrata in vigore del Reg. UE 679/2016 (GDPR), la preghiamo di prenderne visione al link http://www.flashpointsrl.com/disclaimer . Il presente sito utilizza i "cookie" per migliorare la navigazione e analizzare il traffico. + Info