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Il report di ECHA sul progetto pilota concernente i controlli delle notifiche delle miscele pericolose presenti sul mercato dell’UE ha evidenziato che il 19% delle miscele non è stato notificato dalle imprese ai sensi dell’art. 45 del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP). In pratica le imprese coinvolte hanno disatteso un obbligo funzionale alla tutela della salute pubblica e alla pronta risposta dei Centri Antiveleni in caso di esposizione dei consumatori e dei lavoratori.

 

L’omessa notifica della miscela pericolosa non è una mera violazione formale in quanto:

  • impedisce ai centri sanitari di conoscere la composizione esatta della miscela;
  • può ritardare o compromettere il trattamento medico;
  • aumenta il rischio di aggravamento delle lesioni.

Tale condotta illecita, se collegata a un evento lesivo, assume oggi una rilevanza penale significativamente rafforzata alla luce dell’inserimento delle violazioni al regolamento CLP nel campo di applicazione della Direttiva (UE) 2024/1203 che sarà recepita a livello nazionale come aggiornamento del D. Lgs. 231/2001 (Responsabilità degli enti).

 

La Direttiva (UE) 2024/1203 introduce:

  • nuovi reati ambientali;
  • sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive;
  • responsabilità delle persone giuridiche;
  • aggravanti in caso di lesioni gravi o morte;
  • sanzioni pecuniarie parametrate anche al fatturato mondiale dell’impresa.

Se l’immissione sul mercato di una miscela pericolosa in violazione dell’obbligo di cui all’art.45 del CLP comporta o aggrava lesioni a una persona, la condotta può integrare fattispecie penale.

 

Attualmente in Italia la mancata notifica ex art.45 del CLP prevede una sanzione amministrativa pecuniaria secondo il D. Lgs. 27 ottobre 2011, n. 186:

 

1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca   reato,  l'importatore   o l'utilizzatore a  valle  responsabile  della  commercializzazione  di miscele sul mercato  nazionale,  che  non  ottempera  all'obbligo  di comunicazione  delle  informazioni   di   cui   all'articolo   15   e all'allegato XI  del  decreto  legislativo  14  marzo  2003,  n.  65, all'organismo designato ai sensi dell'articolo 45, paragrafo  3,  del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria  del pagamento di una somma da 3.000 euro a 18.000 euro.

 

Con il recepimento della direttiva (UE) 2024/1203 la violazione potrà configurare responsabilità penali dell’impresa secondo il D. Lgs. 231/2001.

 

Il cambio di approccio del legislatore è draconiano, pertanto una verifica puntuale delle notifiche delle miscele pericolose deve essere effettuata adesso e con la massima priorità. 

 

Resto a disposizione per ogni approfondimento.

 

Dott. Chim. Gabriele Scibilia

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