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Il recepimento della Direttiva (UE) 2024/1203 segna un’evoluzione decisiva nel valore giuridico della scheda dati di sicurezza (SDS), soprattutto con riferimento alla posizione del fornitore di una sostanza o miscela pericolosa. Ciò che emerge con chiarezza è il passaggio da un obbligo informativo a un vero e proprio presidio penalmente rilevante.

 

La direttiva introduce un approccio che sanziona penalmente anche le omissioni rispetto agli obblighi di legge quando si verificano danni alle persone o all’ambiente.

 

In questo scenario, il fornitore assume un ruolo centrale: è il principale responsabile della qualità, completezza e trasmissione delle informazioni contenute nella SDS e, in particolare, di quelle che si riferiscono alle normative concernenti le sostanze chimiche correlate a reati presupposto ex D. Lgs. 231/2001.

 

Per il fornitore, la scheda dati di sicurezza non è più solo un documento tecnico, ma uno strumento attraverso cui si realizza la valutazione e comunicazione del rischio per la salute e per l’ambiente. Un errore, un’omissione o un ritardo nella sua trasmissione possono tradursi in una responsabilità penale, soprattutto se tali carenze contribuiscono a generare danni significativi alle persone o all’ambiente.

 

Questo rafforzamento si innesta perfettamente nei principi espressi dalla Cassazione penale, secondo cui la responsabilità dell’ente dipende dalla concreta efficacia dei presidi organizzativi adottati. In tale ottica, la gestione delle SDS da parte del fornitore diventa un indicatore chiave dell’idoneità del Modello 231.

 

La Corte ha chiarito che il Modello 231 non deve contenere il dettaglio tecnico, ma deve garantire che gli strumenti operativi – come appunto le schede dati di sicurezza – siano correttamente predisposti, aggiornati e utilizzati. Ne deriva che il processo di redazione e consegna della SDS rientra tra i protocolli sensibili che il modello deve presidiare.

 

Per il fornitore, la mancata o inadeguata gestione della SDS può rappresentare una carenza organizzativa rilevante, idonea a fondare la responsabilità dell’ente ex D. Lgs. 231/2001 relativamente ai danni provocati presso la sede operativa del cliente e connessi alla violazione commessa. Non è più sufficiente dimostrare di aver formalmente predisposto il documento ma è necessario provare che esso sia corretto, aggiornato e realmente trasmesso ai destinatari.

 

La scheda dati di sicurezza diventa quindi, per il fornitore, una leva strategica di compliance, un documento che deve essere integrato nei flussi informativi aziendali, nei controlli interni e nelle attività dell’Organismo di Vigilanza.

 

In conclusione, dopo il recepimento della Direttiva (UE) 2024/1203, il fornitore di prodotti chimici pericolosi diventerà il garante della corretta informazione sul rischio nella supply chain e la SDS trasmessa al cliente si trasformerà così in uno strumento probatorio fondamentale, capace di dimostrare – o di escludere – la responsabilità dell’ente ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

 

Per approfondimenti sulla redazione e consegna di SDS a prova di 231 potete scrivermi.

 

Dott. Chim. Gabriele Scibilia

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