L’Agenzia europea per le sostanze chimiche ECHA ha pubblicato un corrigendum alla “Guidance on harmonised information relating to emergency health response – Annex VIII to CLP”, introducendo un importante chiarimento in merito all’utilizzo dell’Unique Formula Identifier (UFI) per le miscele importate nell’Unione Europea. La modifica non introduce nuovi obblighi normativi, ma chiarisce in modo più preciso la ripartizione delle responsabilità tra importatori residenti nei Paesi dell’UE e fornitori extra-UE. (Se vuoi leggere la notizia e vedere il corrigendum clicca qui)
L’UFI rappresenta uno degli elementi centrali delle notifiche ai Centri Antiveleni previste dall’Allegato VIII del regolamento CLP. Questo codice alfanumerico univoco consente di collegare una miscela alle informazioni trasmesse alle autorità, agevolando l’identificazione del prodotto in caso di emergenza sanitaria.
Il chiarimento pubblicato da ECHA conferma che la responsabilità di apporre l’UFI sull’etichetta delle miscele importate e immesse sul mercato dell’Unione Europea ricade sull’importatore UE, in quanto soggetto tenuto agli adempimenti previsti dal Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP).
Sebbene il principio sia chiaro dal punto di vista normativo, la sua applicazione pratica può risultare complessa: nelle organizzazioni aziendali il personale regolatorio interviene generalmente sulle attività regolatorie relative alle miscele formulate internamente o a già importate con etichette da verificare e adeguare, mentre le condizioni di acquisto e le specifiche di etichettatura vengono spesso definite a monte direttamente tra ufficio acquisti e fornitore extra-UE. In tali situazioni, garantire che il fornitore extra-UE utilizzi l’UFI dell’importatore europeo già in fase di predisposizione dell’etichetta richiede un efficace coordinamento interno tra funzioni acquisti, qualità e regolatorio, nonché adeguate clausole contrattuali e procedure di approvvigionamento.
Il chiarimento dell’ECHA richiama quindi l’attenzione delle aziende non solo sugli obblighi normativi, ma anche sulla necessità di integrare tali requisiti nei processi commerciali e nella gestione dei rapporti con i fornitori extra-UE. Dal punto di vista operativo, il chiarimento contribuisce a ridurre possibili dubbi interpretativi e a uniformare le pratiche adottate dagli operatori economici lungo la catena di approvvigionamento internazionale. Le imprese importatrici dovrebbero pertanto verificare che le procedure interne e gli accordi con i fornitori extra-UE siano coerenti con le indicazioni fornite da ECHA, coinvolgendo i colleghi dell’ufficio regolatorio in modo da assicurare la corretta gestione dell’UFI fin dalle fasi di preparazione dell’etichetta.
Un ulteriore aspetto di interesse pratico riguarda il fatto che la corretta gestione dell’UFI presuppone la conoscenza dettagliata della composizione della miscela. Per generare il codice UFI e predisporre la notifica ai Centri Antiveleni, infatti, l’importatore deve disporre di informazioni adeguate sulla formulazione del prodotto e quindi sull’identificazione delle sostanze pericolose presenti.
Questa stessa base informativa costituisce anche il presupposto necessario per adempiere agli obblighi previsti dal regolamento REACH relativi alla redazione e all’aggiornamento della Scheda Dati di Sicurezza (SDS). La classificazione della miscela, l’identificazione degli ingredienti pericolosi, la valutazione dei pericoli per la salute e per l’ambiente, nonché la definizione delle misure di gestione del rischio richiedono infatti una conoscenza approfondita della composizione del prodotto.
In conclusione, pur non modificando il quadro normativo esistente, l’aggiornamento della guida relativa all’allegato VIII del CLP rappresenta un utile richiamo alla necessità di una chiara attribuzione delle responsabilità tra i diversi attori coinvolti e conferma il ruolo centrale dell’importatore nel garantire la conformità delle miscele importate agli obblighi previsti dal regolamento CLP e conseguentemente dal regolamento REACH.
Dott. Chim. Gabriele Scibilia