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La legalità di un prodotto chimico dipende anche dal rispetto delle condizioni che ne consentono la commercializzazione e l’impiego. Il D. Lgs. 21 aprile 2026, n. 81, in vigore dal 2 giugno 2026, rafforza questo collegamento nel recepire la direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente e aggiorna la lista dei reati presupposto del D. Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti.

 

Il concetto di “prodotto abusivamente immesso sul mercato” può essere ricostruito come commercializzazione contraria agli obblighi sostanziali applicabili alla sostanza, alla miscela o all’articolo immesso sul mercato. L’abusività non coincide quindi soltanto con l’assenza di un’autorizzazione.
Il nuovo articolo 452-quinquiesdecies del codice penale comprende le violazioni della legislazione ambientale dell’UE e delle disposizioni nazionali attuative, nonché le condotte fondate su autorizzazioni ottenute fraudolentemente o mediante determinati reati. Occorre pertanto individuare concretamente la prescrizione violata, senza dedurre l’illiceità dalla sola pericolosità intrinseca del prodotto.

 

Il nucleo della disciplina regolatoria richiamata dall’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), della direttiva (UE) 2024/1203 comprende il REACH, regolamento (CE) n. 1907/2006, per autorizzazioni e restrizioni.
Comprende inoltre il regolamento (CE) n. 1107/2009 sui fitosanitari, il BPR,  regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi e il CLP, regolamento (CE) n. 1272/2008, su classificazione, etichettatura e imballaggio.
Vi rientrano i divieti dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti e
completano il quadro specifico il regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio, il regolamento (UE) 2024/590 sulle sostanze lesive per l’ozono e il regolamento (UE) 2024/573 sui gas fluorurati.

 

Le fattispecie europee considerano anche sostanze incorporate in articoli e prodotti o apparecchiature contenenti determinate sostanze pericolose.

 

Nel diritto italiano, il nuovo articolo 452-bis.1 c.p., “Commercio di prodotti inquinanti”, punisce l’immissione abusiva sul mercato o comunque in circolazione. Occorre che dall’impiego del prodotto derivino rilasci capaci di cagionare una compromissione o un deterioramento ambientale significativi e misurabili.
Il delitto consumato richiede quindi l’evento ambientale: la sola non conformità commerciale non basta.
Il pericolo per le persone costituisce un’aggravante; morte o lesioni non volute possono ricadere nell’articolo 452-ter. Restano da accertare il nesso causale e l’elemento soggettivo richiesto.

 

Diversa è la struttura dei reati speciali introdotti dagli articoli 4 e 5 del decreto per sostanze lesive per l’ozono e gas fluorurati. Queste disposizioni sanzionano le condotte abusive descritte senza richiedere il medesimo evento di deterioramento previsto dall’articolo 452-bis.1. Non è quindi corretto applicare indistintamente a tutti i prodotti chimici un’unica soglia di rilevanza penale.

 

Sul piano operativo, questa ricostruzione suggerisce di verificare composizione, destinazione d’uso, restrizioni, autorizzazioni e informazioni sui pericoli prima della commercializzazione di un prodotto.

 

Ne deriva l’opportunità di integrare i controlli sulla conformità regolatoria nei processi di acquisto, importazione, formulazione e vendita.

 

 

Dott. Chim. Gabriele Scibilia

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