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Il RECUPERO E RICICLAGGIO DEI PRODOTTI CHIMICI


Il recupero e riciclo dei prodotti chimici è un’attività che negli ultimi anni ha trovato un forte impulso in linea con le direttive dell’Unione europea che vuole incentivare e spingere le aziende a recuperare il più possibile i prodotti (i chimici in particolare). Nello stesso tempo spinge le aziende a produrre manufatti e articoli (ad esempio le automobili) che siano facilmente e per la maggior parte recuperabili.

In questo contesto le aziende dovranno “calare” il regolamento REACH cercando di interpretare (il meglio possibile) le poche righe che tale regolamento dedica a questo delicato argomento.

Se andiamo a leggere il regolamento, già nei consideranda si legge:

“ Per garantire la praticabilità e preservare gli incentivi al riciclaggio e al recupero dei rifiuti, i rifiuti non dovrebbero essere considerati sostanze, preparati o articoli a norma del presente regolamento”.

Ecco allora che all’articolo 2 (ambito d’applicazione) comma 2 troviamo che i RIFIUTI sono completamente esentati dal Regolamento REACH. Quindi, quella che è la materia prima del processo di recupero (il rifiuti appunto), è esclusa dal campo di applicazione.

Ed i prodotti risultanti dal processo di recupero o riciclaggio?

Bene, sempre all’articolo 2, però al comma 7 si legge che sono però esentati dalla registrazione (e da alcuni altri obblighi) :

“ Le sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di preparati o contenute in articoli, registrate a norma del titolo II, recuperate nella Comunità se:

i) la sostanza risultante dal processo di recupero è la stessa sostanza registrata a norma del titolo II; e

ii) le informazioni prescritte dagli articoli 31 o 32 in merito alla sostanza registrata a norma del titolo II sono disponibili nello stabilimento che effettua il recupero.

A questo punto possiamo quindi dire che la sostanza RECUPERATA è esentata dalla registrazione solamente se l’impresa è in grado di garantire che il prodotto ottenuto è lo stesso di origine. Quindi deve avere la garanzia che qualcuno in Europa abbia registrato quella stessa sostanza. Le principali (e non sempre semplici) azioni che il recuperatore dovrà quindi intraprendere sono:

1. identificare precisamente la o le sostanze ottenute dal proprio processo (e che quindi andrà a immettere sul mercato);

2. pre-registrare queste sostanze (non è un obbligo ma è l’unica via per essere a norma fintantochè non si avrà la certezza dell’avvenuta registrazione delle sostanze d’interesse da parte di qualche azienda europea);


Questi due punti, all’apparenza banali, NON sono sempre semplici soprattutto se pensiamo al fatto che NON sempre le aziende del settore recupero sono del comparto CHIMICO e quindi non saranno ben informate di quanto disposto dal REACH. Per questa tipologia di aziende sarà certamente complicato IDENTIFICARE precisamente la o le sostanze recuperate e riuscire in breve tempo (entro il 1° dicembre 2008) a pre-registrarle.

Si ricorda inoltre che, nel caso in cui il processo di recupero passi attraverso intermedi di reazione isolati in sito (si faccia però riferimento per la definizione a quanto riportato in articolo 3 comma 15), si potrebbe rendere necessaria la loro registrazione. Si ricorda che per gli intermedi la registrazione potrebbe avvenire in modo semplificato se, come definito all’articolo 17, il tutto avviene in condizioni rigidamente controllate. Ecco quindi che ci si può trovare nel caso in cui il prodotto finale (oggetto di recupero) sia esentato mentre le fasi intermedie non lo sono.

Dott. Gianluca Stocco

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