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Scritto da Dott. Gianluca Stocco (Osservatore UEAPME alle Riunioni Aut. Comp.)
Il rapporto sulla sicurezza chimica - CSR
Un documento che rivestirà un ruolo importantissimo nel processo di REGISTRAZIONE delle sostanze chimiche sarà il Rapporto di Sicurezza Chimica.
Questo documento dovrà essere inviato all’Agenzia ECHA assieme al dossier tecnico e alla ricevuta di avvenuto pagamento della tariffa di registrazione. Di seguito un riepilogo di quanto sarà necessario inviare all’agenzia.
La richiesta di REGISTRAZIONE all’Agenzia deve includere:
1 - FASCICOLO TECNICO, commisurato alla fascia di quantità di sostanza prodotta/importata;
- Fra 1 e 10 t/a: All.VII (solo info chimico-fisiche se sostanza è phase-in e non è PBT, vPvB, CMR);
- Fra 10 e 100 t/a: All.VII e VIII;
- Fra 100 e 1000 t/a: All.VII, VIII e proposte di test all. IX;
- Oltre 1000 t/a: All.VII, VIII e proposte di test all. IX e X;
2 - RELAZIONE SULLA SICUREZZA CHIMICA – CSR, solo per quantità > 10 tonn./anno, secondo art. 14 e all. I. La CSR documenta la Valutazione della sicurezza Chimica e deve essere effettuata da consulenti tecnici competenti;
3 - PAGAMENTO TARIFFA a norma del titolo IX.
Come si può vedere dallo schema sopra riportato, il CSR dovrà essere compilato secondo quanto prescritto dall’allegato II del REACH e si dovrà applicare SOLAMENTE per i quantitativi superiori a 10 ton/anno. Questo limite/soglia è stato fortemente voluto da gran parte delle associazioni industriali e artigianali per dare così un po’ di “sollievo burocratico ed economico” alle Piccole e Medie Imprese.
Questo documento è alquanto complesso e deve essere compilato sicuramente da un Tossicologo, un eco-tossicologo ed un chimico i quali, sulla base di tutti i dati contenuti in fascicolo tecnico, saranno in grado di sviluppare TUTTI i capitoli elencati e descritti dal REACH nell’allegato II. Di seguito un succinto riepilogo dei principali capitoli.
La valutazione della sicurezza chimica deve contenere:
- Valutazione dei pericoli per la salute umana;
- Valutazione dei pericoli per la salute umana per le prop. fisico-chim.;
- Valutazione dei pericoli per l’ambiente;
- Valutazione PBT e vPvB.
Se la sostanza è classificabile come pericolosa ai sensi della dir.67/548/CEE o se risulta un PBT o un vPvB, va effettuata anche:
- Valutazione dell’esposizione, inclusa la creazione di scenari di esposizione;
- Caratterizzazione del rischio.
A fine luglio (il 30 per la precisione) è stato pubblicato su sito dell’Agenzia un CSR template che ci può dare utili indicazioni su come si dovrà sviluppare un Rapporto di Sicurezza Chimica.” Per scaricare il modello si veda la News “REACH: Principali Novità dall’ECHA - Relazione sulla Sicurezza Chimica (CSR)”.
Anche eventuali fonti bibliografiche (solo se attendibili e di buona provenienza) possono essere utilizzate per compilare e completare il CSR che diventerà così una vera e propria “carta d’identità” della sostanza chimica. In esso sarà contenuto tutto il “sapere” della sostanza compresi gli usi identificati e quelli sconsigliati. Ci saranno anche tutte le indicazioni per poter usare in sicurezza la sostanza chimica (scenari espositivi). Per le sostanze classificate pericolose, un riassunto, fatto da tecnici competenti diventerà l’allegato tecnico alla scheda dati di sicurezza.
Dott. Gianluca Stocco