La Pre-Registrazione è possibile anche dopo il 1° Dicembre 2008
La prima fase REACH, appena conclusa, prevedeva la possibilità di pre-registrare le sostanze in regime transitorio e quindi dovevano soddisfare ad almeno una delle seguenti condizioni:
a) compresa nell'inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS);
b) era stata fabbricata nella Comunità o nei paesi che hanno aderito all'Unione europea il 1o gennaio 1995 o il 1o maggio 2004, ma non immessa sul mercato dal fabbricante o dall'importatore, almeno una volta nei quindici anni precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento, a condizione che ne sia fornita la prova documentale;
c) era stata immessa sul mercato nella Comunità o nei paesi che hanno aderito all'Unione europea il 1o gennaio 1995 o il 1o maggio 2004 prima dell'entrata in vigore del presente regolamento dal fabbricante o dall'importatore ed è stata considerata notificata a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 67/548/CEE, ma non corrisponde alla definizione di polimero contenuta nel presente regolamento, a condizione che ne sia fornita la prova documentale;
Questa opzione permetteva di poter effettuare poi la reale Registrazione in tempi più o meno lunghi a seconda della quantità di sostanza prodotta e/o importata ed a seconda della pericolosità della stessa secondo la tabella di seguito riportata:
Quantità | Tipologia sostanza
| Scadenza |
> 1 ton | Sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, categoria 1 o 2, a norma della direttiva 67/548/CEE e fabbricate nella Comunità o importate almeno una volta dopo il 1° giugno 2007. | 1° dicembre 2010 |
> 100 ton | Sostanze classificate come altamente tossiche per gli organismi acquatici, che possono provocare effetti a lungo termine negativi per l'ambiente acquatico (R50/53), a norma della direttiva 67/548/CEE, fabbricate nella Comunità o importate almeno una volta dopo il 1° giugno 2007. | 1° dicembre 2010 |
> 1000 ton | Sostanze fabbricate nella Comunità o importate almeno una volta dopo il 1° giugno 2007. | 1° dicembre 2010 |
> 100 ton | Sostanze fabbricate nella Comunità o importate almeno una volta dopo il 1° giugno 2007. | 1° giugno 2013 |
Dal 2 di dicembre 2008 NON è più attivo su REACH-IT il modulo di pre-registrazione in quanto sono scaduti i termini.
Si ricorda però che, in base all’articolo 28 comma 6 del REACH, sarà possibile fare la pre-registrazione “in ritardo” e quindi dopo il 1° dicembre 2008 solamente nei casi in cui l’azienda abbia importato e/o fabbricato per la prima volta tale sostanza (in quantità > 1 t/a) dopo il 1° dic 2008.
Dovrà farlo entro SEI mesi dalla prima importazione e/o fabbricazione e non oltre DODICI mesi dalla pertinente data di registrazione (riportate sopra in tabella). Di seguito l’estratto di tale paragrafo.
Art. 28
…
6. I dichiaranti potenziali che fabbricano o importano per la prima volta una sostanza soggetta a un regime transitorio in quantitativi pari o superiori a una tonnellata all'anno oppure utilizzano per la prima volta una sostanza soggetta a un regime transitorio nell'ambito della produzione di articoli o importano per la prima volta un articolo contenente una sostanza soggetta a un regime transitorio che richiederebbe la registrazione, dopo il 1o dicembre 2008 possono invocare l'articolo 23 purché trasmettano le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo all'Agenzia entro sei mesi dalla prima fabbricazione, importazione o utilizzazione della sostanza in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno e non oltre dodici mesi prima del pertinente termine di cui all'articolo 23.
Per conoscere la modalità operativa per poter eseguire la pre-registrazione secondo l’art. 8 comma 6, si dovrà attendere il nuovo sistema REACH-IT che sarà operativo dal 5 gennaio 2009.
Dott. Gianluca Stocco