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Il REACH e le dogane

Le dogane sono senza dubbio uno dei principali enti di controllo per quanto riguarda il Regolamento REACH. In effetti il compito specifico dell’Agenzia delle dogane sarà verificare l’applicazione del Regolamento per quanto riguarda le importazioni da paesi extra-UE verso l’Europa.

Ricordiamo, infatti, che per il REACH il fabbricante e l’importatore hanno esattamente gli stessi ed identici obblighi (art. 5 e 6) per tutto quanto viene previsto dal Regolamento stesso. Si ricorda inoltre che, essendo un Regolamento, per importazione si intende l’introduzione della merce all’interno dell’Unione Europea da paesi “terzi”, mentre non si intendono TUTTI gli scambi intra-comunitari.

Attenzione, perché la Svizzera non fa parte dell’Unione Europea e quindi la merce proveniente dalla Confederazione è considerata a tutti gli effetti un’importazione.

Che cosa si deve fare quando si importano dei prodotti chimici da paesi extra UE?

In aiuto ci può venire una circolare dell’Agenzia delle Dogane data 7 giugno 2008. In questo documento il laboratori chimici centrali di Roma spiegano a tutte le sedi regionali che cosè il Regolamento REACH e soprattutto come si dovrà operare con le importazioni. Le aziende, infatti, importatrici di prodotti chimici (al di sopra di 1 ton/anno) oppure i loro spedizionieri, dovranno compilare la casella 44 del DAU (la bolletta doganale) inserendo una specifica codifica.

La casella 44 è in effetti una sezione di testo libero ed è proprio qua che si dovrà inserire la sigla “01CH” che sta ad indicare che la merce è conforme alla registrazione secondo quanto disposto dal REACH. Una volta inserita questa voce, sarà necessario fornire tutta la documentazione relativa a quanto si è dichiarato. Questa documentazione verrà di conseguenza attaccata alla bolletta doganale stessa per successivi eventuali controlli.

La dogana potrà in effetti eseguire due diverse tipologie di controlli.

1.  “Documentale” e cioè verificare se quanto dichiarato in casella 44 del DAU è veritiero. Per fare questo si andrà quindi a vedere la documentazione prodotta ed allegata.

2.  “Effettiva”. Attraverso i propri laboratori l’Agenzia andrà a verificare se quanto importato corrisponde a quanto dichiarato nella documentazione (attraverso il prelievo di campioni ed opportune analisi).


In questa fase transitoria del REACH (che ha visto la pre-registrazione delle sostanze Phase-in) permane però un punto ancora NON chiaro per l’importazione di sostanze e cioè, se si deve dichiarare su DAU il codice 01CH anche per la pre-registrazione.
Mentre è chiara l’operazione per le sostanze registrate, non lo è per quelle pre-registrate. Siamo comunque in attesa di una risposta da parte dell’Agenzia a questo proposito.


Dott. Gianluca Stocco
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