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Aggiornamento Allegato XVII Regolamento REACH

L’Allegato XVII del Regolamento 1907/2006 (REACH), riguarda le restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, preparati ed articoli pericolosi. Si applica a partire dal 1° giugno 2009, data alla quale è stata abrogata la Direttiva 76/769/CEE che disciplinava, nell’Allegato 1, le restrizioni per alcune sostanze e preparati pericolosi.

In data 26 Giugno 2009 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea una modifica dell’Allegato XVII. Questa riguarda alcune precisazioni e prevede l’eliminazione di alcune restrizioni considerate superflue, in quanto già disciplinate da altre Leggi.

Alle 52 sostanze precedentemente riportate ne sono state aggiunte 6, ossia:
•  Perfluorottano sulfonati (PFOS)
•  2-(2-metossietossi)etanolo (DEGME)
•  2-(2-butossietossi)etanolo (DEGBE)
•  Diisocianato di metilendifenile (MDI)
•  Cicloesano
•  Nitrato di ammonio.

Di seguito, suddiviso per sostanza, l’elenco delle principali modifiche apportate al Testo.

Perfluoroottano sulfonati e composti dell’arsenico
Inclusione delle restrizioni indicate nelle Direttive 2006/122/CE e 2006/139/CE, in quanto abrogate il 1° giugno 2009.

Mercurio contenuto in apparecchiature di misura
Inclusione delle restrizioni adottate con la Direttiva 2007/51/CE. Viene inoltre chiarito che le restrizioni all’immissione sul mercato non si applicano ai dispositivi già in uso nella Comunità Europea.

2-(2-butossietossi)etanolo, diisocianato di metilendifenile, cicloesano e nitrato di ammonio
Inclusione delle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso adottate con la Decisione n.1348/2008/CE.

Policlorodifenili e policlorotrifenili (PCB/PCT)
Eliminazione della voce riguardante lo smaltimento di apparecchi che li contengono, in quanto già disciplinato dalla direttiva 96/59/CE.

2-naftilamina, benzidina, 4-nitrobifenile e 4-amminobifenile
Precisazione che le restrizioni relative a tali sostanze devono essere coerenti con la direttiva 98/24/CE, riguardante la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici.

Tetracloruro di carbonio e 1,1,1-tricloroetano
Soppressione delle restrizioni relative alle due sostanze, considerate superflue, in quanto già disciplinate dal Regolamento n. 2037/2000/CE.


Mercurio contenuto nelle pile
Soppressione delle restrizioni, considerate superflue, relative a tale uso,  in quanto già disciplinate dalla direttiva 2006/66/CE.

Fibre d’amianto
Concessione da parte degli Stati membri all’immissione sul mercato di alcuni articoli contenenti tali fibre, già installati o in servizio anteriormente al 1° gennaio 2005, purché sia assicurato un elevato livello di protezione della salute umana

Difeniletere (pentabromo derivato) e difeniletere (ottabromo derivato)
Esclusione delle restrizioni per gli articoli caratterizzati da un lungo ciclo di vita (ad esempio aeroplani e veicoli), già in uso al momento dell’entrata in vigore delle restrizioni stesse. Soppressione delle restrizioni relative all’uso di tali sostanze nelle apparecchiature  elettriche ed elettroniche,  in quanto già disciplinate dalla direttiva 2002/95/CE.

Nonilfenolo e nonilfenolo etossilato
Chiarimento riguardante la validità delle autorizzazioni nazionali esistenti relative ad antiparassitari e biocidi contenenti tali sostanze come coformulanti, che rimane quindi impregiudicata come indicato nella Direttiva 2003/53/CE.

A norma dell’Articolo 2 del Regolamento REACH sono inoltre abrogate le restrizioni riguardanti i rifiuti in quanto non considerati, a norma dell’articolo 3 del REACH, né sostanze, né miscele, né articoli.

Per le sostanze che sono state incorporate nell’allegato XVII viene infine precisato che le restrizioni non si applicano all’immagazzinamento, alla conservazione, al trattamento, al riempimento in contenitori o al trasferimento da un contenitore all’altro di tali sostanze se destinate all’esportazione, a meno che la fabbricazione delle sostanze non sia proibita.


Dott. Gianluca Stocco
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