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Scritto da Dott. Gianluca Stocco (Osservatore UEAPME alle Riunioni Aut. Comp.)
Le principali novità della prossima edizione della Guida sui descrittori d’uso
Dopo la prima revisione da parte del Gruppo degli Esperti (PEG) della nuova Guida R-12, il 13 Novembre è stata emessa la seconda edizione draft, per la quale è in corso una consultazione rivolta ai vari Comitati dell’ECHA, che potranno proporre eventuali cambiamenti.
E’ infatti previsto, nell’iter di aggiornamento di tali documenti, che le revisioni attraversino una serie ben definita di passi successivi prima dell’emissione della nuova edizione.
Per questa specifica attività si faccia riferimento alla seguente procedura: http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/consultation_procedure_en.pdf
La linea guida “Guidance on information requirements and chemical safety assessment - Chapter R.12: Use descriptor system” è dedicata alla definizione del sistema dei descrittori d’uso, argomento particolarmente attuale, in quanto, si ricorda, il 30 novembre scorso è scaduto il termine per la presentazione degli usi delle sostanze che dovranno essere registrate entro il 2010.
Molteplici sono i cambiamenti rispetto alla precedente edizione. Si citano, ad esempio, una serie di nuove e più dettagliate tabelle di codifica per i descrittori “Sectors of Use” (SU), “Chemical Product Category” (PC), “Process Categories” (PC) e “Substances in Articles” (AC).
Di notevole rilevanza inoltre l’inserimento di un quinto descrittore d’uso, l’Environmental Release Category (ERC), che intende definire le caratteristiche d’uso di una sostanza, basate su sei aspetti considerati rilevanti dal punto di vista ambientale, cioè:
1. Il destino tecnico (scopo) della sostanza durante il suo uso determina in quale misura la sostanza viene consumata con l’uso, è previsto che sia rilasciata con gli scarichi, le emissioni nell’aria o i rifiuti, o è previsto che entri in un nuovo ciclo di vita. (ad esempio nel caso di inclusione in un articolo, o quando utilizzata come reagente o come adiuvante di un processo chimico).
2. Gli stadi del ciclo di vita di una sostanza nei quali un uso prende luogo (ad esempio la fabbricazione, la formulazione o le applicazioni finali) determina la misura con cui è previsto che siano minimizzate le perdite (per interessi economici di attori che non intendono perdere prodotto “vendibile”, piuttosto che con l’uso di attrezzature specializzate per trattare le sostanze chimiche).
3. Il grado di dispersione durante l’uso in ambito industriale, professionale e del consumatore finale determina la distribuzione delle emissioni nello spazio e nel tempo.
4. I sistemi di contenimento durante l’uso finale (ad esempio alcuni i sistemi chiusi utilizzati per operazioni di pulizia) limitano il rilascio potenziale nell’aria e nell’acqua.
5. L’uso di una sostanza in ambienti chiusi (indoor) o aperti (outdoor) determina in quale misura le emissioni nell’aria e nell’acqua possono essere potenzialmente raccolte e trattate e in quale misura le condizioni ambientali possono aumentare il rilascio di sostanze da articoli.
6. Per articoli il cui uso prevede infine un rilascio (ad esempio durante l’abrasione di freni o pastiglie) si può prevedere che la quantità rilasciata sia relativamente alta. Questo si applica inoltre agli articoli che prevedono rilascio intenzionale (ad esempio quelli profumati). Anche i processi che prevedono tecniche di abrasione (ad esempio il processo di carteggiatura) sono coperti da questo criterio.
L’emissione della nuova linea guida è prevista per la metà del 2010; chi fosse interessato ad approfondire tutte le proposte di cambiamento può scaricare il documento draft dal sito dell’ECHA, all’indirizzo http://guidance.echa.europa.eu/guidance4_it.htm.
dott. Gianluca Stocco