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Pubblicata la nuova Guida sulle esenzioni previste dall’Allegato V

In base a quanto indicato nell’Art. 2(7)b sono esentate dalle disposizioni dei titoli II (Registrazione) , V (Utilizzatori a valle) e VI (Valutazione) le sostanze di cui all'allegato V, in quanto la registrazione è considerata non opportuna o non necessaria per tali sostanze e la loro esenzione da detti titoli non pregiudica gli obiettivi perseguiti dal Regolamento.
I criteri per valutare tali esenzioni non sono però sempre così chiari, in quanto sono stati definiti in modo piuttosto generale. Per questo motivo l’ECHA ha stabilito di fornire maggiori informazioni e chiarimenti all’interno di una specifica guida, la cui ultima edizione è stata pubblicata il 1 aprile 2010. L’ordine con cui l’ECHA ha affrontato questi approfondimenti rispetta la struttura delle sezioni riportate nell’Allegato V, così come aggiornato e sostituito dal Regolamento (EC) n° 987/2008. E’ importante ricordare inoltre il fatto che le aziende che possono godere delle esenzioni devono preparare e fornire, su richiesta, materiale sufficiente che ne giustifichi questa loro posizione. Di seguito sono riportate, raggruppate per tipologia di sostanza, le distinte sezioni riportate all’interno della guida.

1. Sostanze risultanti da una reazione chimica che si produca in connessione con l’esposizione di un’altra sostanza o di un altro articolo a fattori ambientali quali aria, umidità, organismi microbici o luce naturale. Alcuni esempi sono: i prodotti di reazione che derivano da un’idrolisi accidentale di sostanze, il dietil etere che a contatto con l’aria o la luce potrebbe formare perossidi, i prodotti di decomposizione per esposizione solare dei prodotti contenuti nelle pitture.

2. Sostanze risultanti da una reazione chimica che si produca in connessione con l’immagazzinamento di un’altra sostanza, di un altro preparato o di un altro articolo. Alcuni esempi sono: i perossidi che si formano a partire dagli eteri, alcuni oli polimerizzati, tipo l’olio di semi di lino, i prodotti di decomposizione del carbonato di ammonio (ammoniaca e diossido di carbonio).

3. Sostanze risultanti da una reazione chimica che si produca in conseguenza dell’uso finale di altre sostanze, altri preparati o altri articoli, e che non sono fabbricate, importate o immesse sul mercato. Alcuni esempi sono: i prodotti risultanti dall’uso finale di adesivi e pitture, i prodotti di combustione dei carburanti nei veicoli,  i prodotti di reazione degli agenti sbiancanti durante il lavaggio dei tessuti.

4. Sostanze che non sono esse stesse fabbricate, importate o immesse sul mercato e che risultano da una reazione chimica che ha luogo quando agiscono come:
a) agente stabilizzante, colorante, aromatizzante, antiossidante, riempitivo, solvente, eccipiente, tensioattivo, plastificante, inibitore di corrosione, antischiuma o de-schiumante, disperdente, inibitore di precipitazione, disseccante, legante, emulsionante, de-emulsionante, disidratante, agglomerante, promotore di adesione, modificatore di flusso,
neutralizzatore del pH, sequestrante, coagulante, flocculante, ignifugo, lubrificante, chelante o reagente di controllo;
ovvero
b) sostanza destinata unicamente a conferire una caratteristica fisico-chimica specifica.
Alcuni esempi di questo secondo gruppo sono: gli emulsionanti, i lubrificanti, i modificanti di viscosità, i solventi.

5. Sottoprodotti, tranne se sono essi stessi importati o immessi sul mercato, così come definiti dalla Direttiva 2008/98/EC (“Waste Framework Directive”). Sono questi i cosiddetti “by products”.

6. Idrati di una sostanza o ioni idratati, formati dall’associazione di una sostanza con l’acqua.

7. Le seguenti sostanze presenti in natura, se non sono chimicamente modificate:
minerali, minerali metallici, concentrati di minerali metallici, gas naturale greggio e lavorato, petrolio greggio, carbone.

8. Altre sostanze presenti in natura diverse da quelle elencate al punto 7 se non sono chimicamente modificate (purché non siano definite pericolose a norma della Direttiva 67/548/CEE o non siano PBT/vPvT o non siano in “Candidate List”). Alcuni esempi sono: alcuni prodotti di fermentazione, il cotone, la lana.

9. Le seguenti sostanze ottenute da fonti naturali, se non sono modificate chimicamente (purché non siano definite pericolose a norma della Direttiva 67/548/CEE o non siano classificate come infiammabili [R10], irritanti per la cute [R38] o irritanti per gli occhi [R36] o non siano PBT/vPvT o non siano in “Candidate List”): grassi vegetali, oli vegetali, cere vegetali; grassi animali, oli animali, cere animali; acidi grassi da C6 a C24 e i rispettivi sali di potassio, sodio, calcio e magnesio; glicerolo.

10. Le seguenti sostanze, se non sono chimicamente modificate:
gas di petrolio liquefatto, condensato di gas naturale, gas del processo e relativi componenti, coke, clinker/cemento, magnesia.

11. Le seguenti sostanze (purché non siano definite pericolose o non contengano costituenti pericolosi a norma della Direttiva 67/548/CEE in concentrazioni superiori ai limiti minimi di concentrazione stabiliti dalle Direttive 1999/45/CE e 67/548/CEE, tranne quando dati scientifici sperimentali conclusivi mostrano che tali componenti non sono disponibili per l’intero ciclo di vita della sostanza e che i dati sono adeguati e affidabili): fritte ceramiche e vetro.

12. Compost e biogas.

13. Idrogeno e ossigeno.


Dott. Gianluca Stocco

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