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Con il Regolamento (UE) n. 143/2011 del 17 febbraio 2011 sono state incluse nell'Allegato XIV le prime 6 sostanze soggette ad autorizzazione. Ricordiamo che si trattava del muschio xilene, del 4,4'-diaminodifenilmetano (MDA), dell' esabromociclododecano (HBCDD) e di 3 ftalati, ossia il DEHP, il BBP e il DBP.
Successivamente, alla fine del 2011, l'ECHA ha trasmesso alla Commissione europea una raccomandazione contenente una lista di 13 sostanze il cui uso dovrebbe essere soggetto ad autorizzazione. Le sostanze indicate nella raccomandazione, classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (o una combinazione delle stesse), sono utilizzate in settori dove ha luogo una potenziale esposizione dei lavoratori. Alcune tra queste sono state recentemente inserite nel Regolamento (UE) n. 125/2012 del 14 febbraio 2012, che contiene quindi la lista delle nuove sostanze soggette ad autorizzazione, ossia:

• Diisobutilftalato (DIBP)
• Diarsenico triossido
• Pentaossido di diarsenico
• Cromato di piombo
• Giallo di piombo solfocromato (colorante CI Pigment Yellow 34)
• Piombo cromato molibdato solfato rosso (colorante CI Pigment Red 104)
• Fosfato di tris(2-cloroetile) (TCEP)
• 2,4-Dinitrotoluene (2,4 DNT)

 

Per ognuna di queste è previsto un termine ultimo entro il quale occorre richiedere all'ECHA un'autorizzazione all'uso e all'immissione sul mercato; questo deve precedere di almeno 18 mesi la data di scadenza, ossia il termine oltre il quale la sostanza, se non autorizzata, non potrà più essere utilizzata. Tutte le indicazioni sui termini sono contenute nell'Allegato al nuovo Regolamento.

La richiesta di autorizzazione per l'immissione sul mercato o l'utilizzo di una sostanza inclusa nell'elenco delle autorizzazioni può essere fatta da fabbricanti, importatori o utilizzatori a valle. In particolare questi ultimi, qualora si trovassero ad utilizzare una sostanza autorizzata, devono notificare all'ECHA l'uso di tale sostanza entro tre mesi dalla prima fornitura.
Si ricorda che le autorizzazioni vengono concesse se il richiedente può dimostrare che il rischio connesso all'uso della sostanza è adeguatamente controllato. Altrimenti, l'autorizzazione può comunque essere concessa qualora si dimostri che i benefici socio-economici derivanti dall'uso della sostanza superano i rischi e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.
In base all'Art.58(1)e e 58(2) è inoltre prevista la possibilità di esenzione di usi o categorie di usi, a condizione che il rischio sia adeguatamente controllato in base alla vigente normativa comunitaria.

Dott. Gianluca Stocco

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