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Il Consiglio europeo dell'industria chimica (CEFIC) ha pubblicato sul proprio sito, in data 4 Luglio, un documento che rappresenta un vero e proprio campanello di allarme sulla (anomala) presenza all'interno del sito di disseminazione dell'Agenzia europea sulle sostanze chimiche (ECHA) di circa 300 sostanze a cui sono associate voci "duplicate", indicative cioè dell'avvenuta presentazione di registrazioni individuali che vanno quindi contro l'ormai celebre concetto OSOR, "One Substance One Registration" .


Se da un lato una limitata presenza di dossier presentati individualmente dai registranti (e non all'interno di una presentazione congiunta, come da art. 11 di REACH) può essere giustificata come conseguenza di particolari situazioni all'interno dei SIEF, l'elevata incidenza di queste casistiche lascia adito al sospetto che si sia in molti casi volutamente ignorato uno dei punti fondamentali di REACH, ovvero la collaborazione e la condivisione dati tra dichiaranti potenziali.


A peggiorare le cose, si somma la qualità estremamente bassa di gran parte di questi dossier individuali, come confermato da Erwin Annys - direttore dell'area REACH di Cefic - il quale ha segnalato come in alcuni casi i fascicoli "incriminati" non contengano alcuna informazione o dato degno di questo nome, facendo sì che questi dossier debbano essere considerati praticamente vuoti.


Cefic conferma che i dichiaranti possono "ragionevolmente sostenere" come la loro presentazione individuale delle informazioni sia "legittima e proporzionata", in base all'art. 11.3 di REACH. "Tuttavia, non si ritiene che una valida giustificazione possa essere fornita per i fascicoli praticamente vuoti", attesta Erwin Annys. "Per Cefic è molto importante focalizzarsi su quei fascicoli che sono praticamente privi di informazioni e che quindi non rispettano i principi fondamentali del Regolamento REACH".


Cefic ha proposto, in questo contesto, due possibili scenari relativi ai futuri sviluppi legati alla gestione di questa criticità:

Scenario 1: gli ispettori nazionali potranno chiedere in modo proattivo la giustificazione ai dichiaranti individuali. Questa verifica potrà essere inclusa nelle ispezioni periodiche attualmente in corso presso le aziende.

Scenario 2: le aziende potranno decidere di segnalare i casi "sospetti "alle autorità nazionali ("whistle blowing").


Nel documento in questione, Cefic attesta come la combinazione dei due scenari è inoltre possibile, con gli ispettori che verificheranno il rispetto di questa disposizione focalizzandosi prioritariamente sui casi sospetti segnalati da altre società.


Per inciso, va rilevato che tali azioni potranno applicarsi anche ad altre situazioni, come le casistiche in cui le imprese hanno effettuato una registrazione relativa ad una fascia di tonnellaggio superiore rispetto alla fascia "coperta" dalla quota effettivamente pagata per la condivisione in termini di informazioni all'interno del SIEF.


Le azioni possibili da parte delle autorità (ad esempio la valutazione dei dossier da parte di ECHA, le sanzioni REACH da parte delle autorità nazionali) comporteranno presumibilmente l'aggiornamento dei summenzionati dossier individuali (con possibile acquisto della lettera di accesso, partecipazione alla presentazione congiunta e conseguente eliminazione delle voci doppie relative a specifiche sostanze).


Il Consiglio europeo dell'industria chimica fornisce, infine, un approccio multi-fase per le aziende che identificano una presentazione individuale relativa alla loro sostanza nel sito di disseminazione. Inoltre, suggerisce Cefic, le aziende potrebbero contattare direttamente ECHA nel caso siano preoccupate per la qualità dei fascicoli individuali, in modo che l'Agenzia possa esercitare un controllo di conformità su tali dossier.

E' possibile consultare liberamente il "paper" Cefic di recente pubblicazione attraverso questo web-link.


Si deve ricordare in questo contesto che REACH impone ai dichiaranti l'obbligo normativo di condivisione delle informazioni, quantomeno dei dati sui vertebrati come da art. 30 del medesimo regolamento, e che l'Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) ha messo in luce già in passato come, per alcune sostanze, tale prescrizione normativa sia stata erroneamente ignorata, con conseguente presentazione di più dossier per la medesima sostanza (rif. ECHA News Alert del 10 Agosto 2011).


Alla luce di tale criticità ECHA ha offerto (e sta tuttora offrendo) supporto ai singoli dichiaranti che hanno la necessità di entrare far parte di una presentazione congiunta. L' helpdesk dell'Agenzia fornisce infatti i dettagli di contatto degli altri dichiaranti individuali, in modo che sia possibile creare una presentazione congiunta.


Tale approccio è un primo passo nella direzione giusta, come affermato anche da Erwin Annys di Cefic, ma a questo seppur utile strumento di supporto proposto dall'Agenzia si deve affiancare una maggiore consapevolezza da parte delle aziende del fatto che la registrazione REACH non è un mero passaggio burocratico, finalizzato a consentire di iniziare o continuare a fare business, ma un importante strumento per raggiungere una maggiore conoscenza delle sostanze chimiche fabbricate e manipolate in UE e consentire, quindi, un innalzamento del livello di protezione per l'uomo e per l'ambiente.

 

Dott. Iacopo Carlini
(REACH SIEF & IUCLID 5 dossier project Manager)

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