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Nel 2010, membri di spicco della Commissione europea come il vicepresidente Tajani e il commissario Potočnik si impegnarono ad avere almeno 136 sostanze estremamente preoccupanti (Substances Very High Concern, SVHCs) all'interno della lista delle sostanze candidate ("candidate list" da art. 59 di REACH) all'inclusione in Allegato XIV di REACH entro la fine del 2012. Questo elenco è il primo passo nella selezione delle sostanze soggette ad Autorizzazione.
Grazie agli sforzi congiunti degli Stati membri, della Commissione e l'ECHA, tale impegno è stato rispettato e nel dicembre 2012 risultavano 138 SVHCs incluse in "candidate list".

 

Ai fini di una pianificazione sul lungo periodo, il vicepresidente Tajani e il commissario Potočnik hanno raggiunto un accordo sull'inclusione in "candidate list" di tutti gli SVHCs attualmente conosciuti incluso nella lista dei candidati entro il 2020.

 

Questo secondo impegno implica che, entro il 2020, sarà necessario analizzare le informazioni su un gran numero di sostanze, non solo per determinare la rilevanza delle sostanze estremamente problematiche note ad oggi, ma anche per individuare nuove possibili SVHCs emerse a seguito della Registrazione e Valutazione REACH.

 

Per raggiungere questo ambizioso obiettivo, la Commissione europea ha pubblicato in data 6 Febbraio 2013 un documento concernente la tabella di marcia ("roadmap") per l'identificazione delle sostanze estremamente problematiche (SVHC) e l'attuazione delle misure di gestione del rischio da qui al 2020, discutendone preventivamente il contenuto con le Autorità Competenti degli Stati membri in ambito REACH. Tra le tematiche trattate nel documento, sono inclusi:

  • i progressi in altri settori di REACH, come restrizioni;
  • l'uso efficiente delle informazioni generate da REACH, ad esempio dei fascicoli di registrazione e di valutazione, per individuare le esigenze normative per la gestione del rischio; e
  • le azioni più appropriate da intraprendere.

Si sottolinea nel documento come debbano essere stabiliti opportuni criteri operativi per l'efficace collaborazione tra la Commissione, ECHA e gli Stati membri per definire gli SVHCs rilevanti da oggi al 2020, alla luce delle nuove informazioni disponibili. In questa ottica si prevede di effettuare un primo screening dei fascicoli di registrazione REACH, seguita da una valutazione dell'idonea opzione di gestione dei rischi (RMO) da adottare.

 

Il punto di partenza per la identificazione di nuove SVHCs da includere in "candidate list" si riallaccia ovviamente ai criteri di cui all'articolo 57 (a) a (f) di REACH, ovvero sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione (CMR), persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT), molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB ) e sostanze a equivalente pericolosità prodotte o utilizzate nell'UE (es. gli interferenti endocrini), che siano inoltre state registrate in UE mediante fascicolo di registrazione completo - anche se in determinati casi pure le sostanze registrate unicamente come "intermedi isolati" fabbricati e/o usati in condizioni strettamente controllate possono essere rilevanti (es. i casi in cui è stato proposto un approccio per "categoria" da Allegato XI di REACH).

 

Ai fini della scelta delle opportune RMO, il documento suggerisce che per specifici usi a cui è associato un rischio acclarato, si dovrebbe attuare un controllo attraverso il processo di Restrizione, che dovrebbe prendere in considerazione le relazioni sulla sicurezza chimica (CSR) della sostanza in esame, i rapporti di valutazione del rischio e, ove disponibile, i risultati della Valutazione da Titolo VI di REACH. Ciò si riallaccia anche ad altre informazioni, come ad esempio una chiara evidenza che l'esposizione è superiore ai valori limite come i parametri di DNEL e PNEC, le notifiche RAPEX sugli articoli di consumo e dati sull'emissione nell'ambiente di sostanze PBT/vPvB.

Il documento della Commissione rileva, inoltre, che sostanze esentate dall'Autorizzazione o soggette ad altri atti legislativi dell'UE, come la RoHS, non dovrebbe essere incluse nella maggior parte dei casi. Eccezioni a questa esclusione sono suggerite per le sostanze PBT e vPvB, e per le sostanze che presentano rischi equivalenti senza rispondere ai criteri di cui all'Allegato I del regolamento CLP, come gli interferenti endocrini (EDCs). Per queste categorie di sostanze si suggerisce una inclusione in "candidate list", anche se è stata pianificata una Restrizione.

 

Il raggiungimento di un obiettivo così importate sarà chiaramente condizionato da una buona collaborazione tra tutte le parti chiamate in causa. "Il coinvolgimento di tutti gli attori nella stesura della tabella di marcia sarebbe pertanto cruciale per una positiva attuazione", si afferma nel documento. Tutte le Autorità Competenti degli Stati membri dell'UE hanno quindi indicato la loro disponibilità a collaborare in tal senso.

 

Non è stato fissato alcun obiettivo "rigido" in merito al numero di sostanze da includere nella "candidate list", ma quello a cui la Commissione punta è "un processo credibile per assicurare l'obiettivo 2020". Ciò include la definizione di un processo o un metodo con risultati chiari su come valutare i diversi gruppi di potenziali SVHCs - compresi quelli che sono cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione (CMR), persistenti, bioaccumulabili e tossici (PBT), molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB ), interferenti endocrini (EDCs), e sensibilizzanti respiratori e cutanei - da ora fino al 2020.


In questa ottica, segnala la Commissione, è necessario da un lato che siano rese disponibili risorse adeguate per ECHA e per gli Stati membri al fine di poter fornire il loro contributo operativo, dall'altro che sia raggiunto un accordo in merito alla ripartizione del carico il lavoro tra i diversi attori. La "roadmap" suggerisce che siano proposte relazioni periodiche durante le riunioni ufficiali, come quelle del gruppo di esperti nella gestione del rischio (RiME), e quelle delle Autorità Competenti per il REACH e CLP (Caracal).

 

Al fine di supportare una pianificazione razionale della risorse è stato comunque necessario proporre una stima del numero di sostanze che potrebbero essere valutate entro il 2020. Da una stima cautelativa (fondata sul "worst case") si prevede che 440 sostanze richiederanno una valutazione dell'idonea RMO tra il 2013 e il 2020, con una proiezione globale di circa 55 sostanze/anno.


La Commissione ritiene che ulteriori risorse saranno necessarie per:

  • generare informazioni sufficienti sui PBT / vPvB e sugli interferenti endocrini per consentire un raffronto rispettivamente con i criteri da Allegato XIII di REACH ed i futuri criteri per gli EDC;
  • valutare se le sostanze sensibilizzanti devono essere considerate come sostanze "di equivalente preoccupazione";
  • lo screening fascicoli di registrazione delle sostanze pertinenti;
  • preparare ed elaborare i fascicoli come SVHC da Allegato XV di REACH e
  • dare la priorità a sostanze della "candidate list" per l'inclusione in Allegato XIV (Autorizzazione).

 

La "roadmap" della Commissione europea ai fini di una corretta gestione della criticità legata agli SVHC è all'ordine del giorno del prossimo Consiglio sulla Competitività e sull'Ambiente.
La Commissione sta, inoltre, organizzando ulteriori discussioni con gli Stati membri e con ECHA in merito alla sua effettiva implementazione.

 

Dott. Iacopo Carlini
(REACH SIEF & IUCLID 5 dossier project Manager)

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