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LA GESTIONE DEGLI ARTICOLI CHE CONTENGONO SOSTANZE CHIMICHE SECONDO IL REGOLAMENTO REACH (art. 7 del Regolamento n. 1907/2006)

 

Il REACH è il primo Regolamento che finalmente TRATTA le sostanze chimiche contenute in ogni tipologia di articolo. Esistono già alcune norme ma sono legate a specifiche categorie e sostanze, ad esempio gli ftalati nei giocattoli.

Per capire bene il senso del REACH, a proposito degli articoli, è bene partire dalla definizione degli stessi.

Articolo: un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica.

Secondo il REACH gli articoli che contengono sostanze chimiche si dividono in due categorie

1. quelli la cui sostanza/e è destinata a essere rilasciata in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili,

2. quelli invece la cui sostanza/e NON è destinata a essere rilasciata ma il rilascio può avvenire non solo durante l’intera vita dell’articolo ma anche dopo che è diventato rifiuto.


Nel primo caso si possono considerare la penna, il toner, i deodoranti per la casa, le candele profumate, mentre nel secondo gli abiti, alcune tipologie di mobili, i giocattoli, ecc. ecc.

Nel caso della categoria n. 1 il fabbricante e/o importatore deve presenta una registrazione all'Agenzia per ogni sostanza contenuta negli articoli, se la sostanza è contenuta in tali articoli in quantitativi complessivamente superiori ad 1 tonnellata all'anno per produttore o importatore e la sostanza NON è già stata registrata per tale uso.

Nel caso della categoria n. 2 il fabbricante e/o importatore deve presenta una notifica all'Agenzia per ogni sostanza contenuta negli articoli se valgono tutte le seguenti condizioni:

a) la sostanza è soggetta ad autorizzazione (allegato XIV);
b) la sostanza è contenuta in tali articoli in quantitativi complessivamente superiori ad 1 tonnellata all'anno per produttore o importatore;
c) la sostanza è contenuta in tali articoli in concentrazione superiore allo 0,1 % in peso/peso.

Il Regolamento tratta solamente questi due casi e soprattutto NON definisce con precisione i metodi e le frequenze di analisi e di individuazione delle sostanze. Grossi problemi nasceranno soprattutto per gli importatori. Come individuare le sostanze contenute, come identificarle precisamente, capire in quale categoria di articoli si rientra e soprattutto con quale frequenza verificare le sostanze contenute ed il loro eventuale rilascio.

Questi sono solo alcuni dei quesiti che un importatore di articoli da paesi extra europei (Cina, India, ma anche USA o Svizzera) si dovrà porre nei prossimi giorni, mesi ed anni.

A supportare questo complicato aspetto del REACH c’è una linea guida ad-hoc (RIP 3.8 – Guidance on fulfilling the Requirements for articles) che però NON è ancora stata pubblicata. Il problema che sta bloccando la pubblicazione di questa guida è legato al mancato accordo tra gli Stati Membri su alcuni aspetti “legali” legati alla definizione di articolo ed al campo di applicazione.

Fintantoché non ci sarà un accordo in seno al CA Meeting Group (che si tiene a Bruxelles ogni tre mesi e al quale partecipano TUTTI gli Stati Membri oltre a quelli candidati) non ci potrà essere la pubblicazione della linea guida. Ci si auspica che il tutto possa sistemarsi in occasione del prossimo incontro del 27 e 28 marzo 2008.

 

Dott. Gianluca Stocco

(Osservatore UEAPME alle Riunioni Aut. Comp.)

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