Il Regolamento REACH NON definisce precise sanzioni in quanto dovranno poi essere gli Stati membri, sulla base della propria organizzazione interna, a definire le opportune sanzioni. Il REACH però in più di un’occasione delinea dei principi molto chiari e che si possono riassumere con il considerandum di seguito riportato.
“Per assicurare la trasparenza, l'imparzialità e la coerenza a livello dei provvedimenti di applicazione da parte degli Stati membri, è necessario che questi ultimi stabiliscano un appropriato quadro di sanzioni che permetta di irrogare sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di mancata ottemperanza, poiché da essa possono derivare danni per la salute umana e per l'ambiente.”
Il REACH inoltre all’articolo 126 definisce il termine ultimo entro il quale gli Stati membri devono adottare un regolare sistema sanzionatorio.
“Gli Stati membri emanano le disposizioni relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano dette disposizioni alla Commissione entro il 1° dicembre 2008 e informano immediatamente la Commissione di ogni loro modifica successiva”.
L’Italia proprio in questi giorni sta lavorando alla stesura di un Decreto Legislativo che dovrà racchiudere in sé tutte le sanzioni che si potranno applicare per le diverse tipologie di azioni scorrette rispetto le richieste del Regolamento. Lo Stato italiano per questo tipo di sanzioni NON prevede sanzioni penali, a meno che il fatto non costituisca reato, ma solamente amministrative.
In questo decreto saranno previste sanzioni di diverso peso a seconda del rischio ed eventuale “danno” che può derivare dall’inadempienza da parte dell’azienda. Il caso più grave sarà senza ombra di dubbio la mancata registrazione delle sostanze, l’uso delle sostanze al di fuori degli usi identificati ed ovviamente l’utilizzo di sostanze molto pericolose SENZA L’AUTORIZZAZIONE dell’Agenzia europea della chimica.
Per questo tipo di “infrazioni” si arriverà a pagare parecchie decine di migliaia di euro (sicuramente oltre i 50.000€ per sostanza).
Chi effettuerà i controlli ed eventualmente emetterà le sanzioni?
Le funzioni che potranno verificare l’applicazione del Regolamento REACH saranno:
Si può capire facilmente che sicuramente il numero e la frequenza dei controlli, anche solo per l’elevato numero di organi di controllo interessati, sarà destinato ad aumentare notevolmente rispetto a quanto sta già avvenendo con le vecchie Direttive sulle sostanze chimiche ad oggi ancora in vigore (67/548/CEE, 76/769/CEE, 1999/45/CE, ecc. ecc.).
L’Autorità competente italiana (il Ministero della Salute) dovrà inoltre trasmettere ogni anno (entro il 1° luglio) all’Agenzia europea i seguenti dati relativi ai controlli e sanzioni:
In questo modo NESSUNO Stato membro potrà sottovalutare il sistema dei controlli e si arriverà in questo modo ad un’applicazione ARMONIZZATA sotto tutti i punti di vista del Regolamento in tutti e ventisette gli Stati dell'Unione Europea.