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Scarti di lavorazione = Rifiuti?...Non sempre!


Consulenza Ambientale

Un'interpretazione “troppo restrittiva” della definizione di rifiuto spesso impone alle aziende costi superflui ed elevati privando dell’opportunità di far entrare un materiale nel circuito economico; mentre un'interpretazione “troppo rilassata” può tradursi in danni ambientali e pesanti conseguenze sanzionatorie. Esiste una linea di demarcazione tra due distinte situazioni giuridiche: rifiuto e sottoprodotto. Come fare a riconoscerla?
 

Il primo parametro di individuazione
Per verificare la condizione di sottoprodotto, a cui non si applicano i criteri di gestione dei rifiuti con enormi semplificazioni di tempi, costi e gestione, deve essere anzitutto individuata la volontà del detentore al fine di accertare la sua intenzione (o meno) di “disfarsi” della sostanza o dell’oggetto (e quindi di ritenere/non ritenere la stessa come rifiuto).
Infatti, solo “i materiali e le sostanze di cui il detentore si disfi, abbia intenzione di disfarsi o abbia l'obbligo di disfarsi” soddisfano la definizione di rifiuto e rientrano nel campo di applicazione della parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (c.d. Testo Unico Ambientale).
Il sottoprodotto invece è qualcosa di cui l’impresa non ha intenzione di disfarsi ma che intende sfruttare o commercializzare a condizioni più favorevoli in un processo successivo.
Questa condizione però da sola non basta.
 

I punti cardine per l’esonero dal regime dei rifiuti
Secondo la nuova definizione del D.Lgs. 4/2008, “i prodotti dell’attività dell’impresa che, pur non costituendo l’oggetto dell’attività principale, scaturiscono in via continuativa dal processo industriale dell’impresa stessa e sono destinati ad un ulteriore impiego o al consumo”, possono essere esclusi dal regime dei rifiuti a patto che rispettino contemporaneamente cinque condizioni (art. 183, comma 1, lett. p), ovvero che:

1.  Siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione.
2.  Il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito.
3.  Soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l’impianto dove sono destinati ad essere utilizzati.
4.  Non siano sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3) ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione.
5.  Abbiano un valore economico di mercato.
 

Più ordine e chiarezza
Certamente, nel complesso, il nuovo correttivo del testo unico ambientale, rispetto al precedente D.Lgs. 152/06, ha elencato in maniera più ordinata i criteri di sussistenza di sottoprodotto, ma, considerando la possibile ed infinita casistica, non è affatto agevole stabilire in maniera netta i confini dei 5 criteri indicati.
Fortunatamente la Corte di Giustizia Europea (es. Sentenze Palin Granit del 18 aprile 2002 e Niselli dell'11 novembre 2004; Ordinanza Saetti-Frediani del 15 gennaio 2004 e le recenti Sentenze Regno di Spagna dell'8 settembre 2005) ha aggiunto nel corso degli anni indizi e indicazioni che possono permettere di individuare la volontà del detentore ovvero di distinguere direttamente, con riferimento ad una data sostanza, il rifiuto dal sottoprodotto. Il D.Lgs. 152/06 recepisce proprio la suddetta Giurisprudenza Comunitaria.

Noi proviamo ad analizzare uno per volta gli aspetti principali, supportati dalla giurisprudenza a cui, come noto, spetta sempre l’arduo compito finale di pronunciarsi caso per caso fornendo i criteri di interpretazione e gli orientamenti generali.


Valore economico di mercato
La nozione di rifiuto non esclude le sostanze ed oggetti suscettibili di riutilizzo economico, con un valore commerciale (sentenze 28/03/90, in cause riunite C-206//88 e C- 207/88 e 25/06/97, Tombesi e altri).
Il fatto che un fabbricante possa vendere un determinato materiale ricavandone un vantaggio economico indica come vi sia un’alta probabilità di riutilizzazione della sostanza ma tali indizi oggettivi non sembrano bastare poiché l’aggiramento della norma è dietro l’angolo: l’imprenditore potrebbe infatti pensare di proporre un prezzo simbolico solo per riuscire a sfuggire dalla disciplina dei rifiuti. E’ quindi necessaria la contemporanea presenza degli altri elementi caratterizzanti il sottoprodotto.
 

Contratto o dichiarazione firmata
Il legislatore ha inteso tutelare l'ambiente dalle conseguenze potenziali di un’ incertezza nel riutilizzo del materiale. Il materiale deve essere certamente utilizzabile, ovvero deve avere le caratteristiche tecniche e qualitative necessarie all’uso cui viene destinato e deve esistere un mercato di riferimento. Questo vuol dire che nei casi in cui il riutilizzo non è certo sin dalla fase di produzione ed è prevedibile solo a più o meno lungo termine, il residuo è da considerarsi rifiuto a tutti gli effetti e come tale va gestito. Ad esempio il deposito del materiale per un periodo indeterminato o irragionevolmente lungo, in attesa di un possibile riutilizzo (non certo), è una condotta che rende applicabile la normativa sui rifiuti.
La certezza dell’impiego può essere desunta da comportamenti concreti di natura gestionale/operativa, preordinati alla loro utilizzazione come ad esempio scritture contrattuali o più in generale dichiarazioni del produttore del residuo/sottoprodotto controfirmate dal titolare dell’impianto dove avviene l’effettivo riutilizzo.
 

Utilizzo integrale e non parziale
Ci sono casi in cui solo una parte del materiale potrebbe essere riutilizzata. In tal caso cade la nozione di sottoprodotto in quanto l’utilizzo non avviene integralmente su tutta la quantità prodotta ed il materiale deve essere gestito in toto come rifiuto.
Un dubbio ci assale: perché non è possibile gestire come sottoprodotto la parte venduta e come rifiuto la quota invenduta? Forse la nuova e recente direttiva sul punto ci sorreggerà (riprendiamo l’argomento in seguito).
 

Le operazioni preliminari: parte dello stesso processo di produzione?
Questo appare uno dei criteri più problematici. Il punto centrale da considerare è che spesso sono necessarie più e diverse operazioni per la preparazione del prodotto. Come sono integrate queste operazioni nel processo di produzione principale?
Su questo punto si è espressa la Commissione UE nella “Comunicazione interpretativa sui rifiuti e sui sottoprodotti” del 21 febbraio 2007, dove afferma che “gli utilizzatori successivi e le aziende intermediarie possono partecipare alla preparazione del materiale per il suo utilizzo, svolgendo il tipo di operazioni descritte al punto 3.3.2”. Tale punto, a sua volta, afferma: “[…] dopo la produzione il sottoprodotto può essere lavato, seccato, raffinato o omogeneizzato, […] Alcune operazioni sono condotte nel luogo di produzione del fabbricante, altre presso l’utilizzatore successivo, altre ancora sono effettuate da intermediari. Nella misura in cui tali operazioni sono parte integrante del processo di produzione non impediscono che il materiale sia considerato un sottoprodotto”.
In sintesi quindi secondo la Commissione UE la partecipazione di terzi al processo produttivo - se avviene nell’ambito delle operazioni sopra menzionate – è pienamente compatibile con l’esistenza di un sottoprodotto. Pertanto “la nozione di «processo di produzione» al fine della possibile configurazione di un «sottoprodotto» non può essere intesa né in modo rigorosamente geografico (come impiego del sottoprodotto nel medesimo luogo di produzione) né come assoluta necessaria identità tra il titolare del processo produttivo da cui origina il materiale e il titolare del processo in cui avviene l’utilizzo. L’importante - ovviamente – è che il processo di produzione sia previamente individuato e definito dal produttore nella sua interezza” (G. Garzia, Ambiente e Sviluppo 4/2008).
 

Nessuna trasformazione prima dell’utilizzo
I sottoprodotti non devono essere sottoposti a trasformazioni preliminari, ma possedere i requisiti merceologici e di qualità ambientale sin dalla fase della produzione.
Ma cosa si intende per trasformazione preliminare?
Così come si evince dalle traduzioni ufficiali effettuate dagli uffici della Corte, per “further processing” la Corte intende le operazioni di trasformazione preliminare e non di semplice trattamento. Si tratta pertanto di operazioni che fanno perdere al sottoprodotto la sua identità, ossia le caratteristiche merceologiche e di qualità e le proprietà che esso già possiede, e non di semplici trattamenti, quali la purificazione, la deumidificazione o la frantumazione, cui possono essere sottoposte anche le materie prime vergini nel normale processo di produzione.
Questa è una condizione spesso difficile da valutare. Al fine di dimostrare l’assenza di attività preliminari di trasformazione che facciano perdere al residuo la sua identità potrebbe essere opportuno essere in grado di provare le specifiche caratteristiche del sottoprodotto in uscita dal ciclo in cui si produce e in entrata in quello in cui si reimpiega.
 

Utilizzo compatibile con l’ambiente
Questa disposizione esige che l'utilizzo del sottoprodotto non debba comportare per l'ambiente o la salute condizioni peggiorative rispetto a quelle delle normali attività produttive. Naturalmente l’assenza di rischi ambientali è condizione necessaria ma non sufficiente per dimostrare che un materiale non sia un rifiuto. Questo non sembra destare perplessità: il fatto ad esempio che i materiali da demolizione edilizia siano inerti non autorizza a scaricarli in una zona non adibita allo scopo, pur non costituendo alcun rischio per la salute o per l’ambiente.


La recente direttiva europea: un aiuto per le esigenze industriali
È stata approvata dal Parlamento Europeo il 17 giugno la revisione della direttiva rifiuti.

Tra le maggiori novità:

• la direttiva richiede per riconoscere la qualità di sottoprodotto che “la sostanza o l’oggetto possono essere utilizzati direttamente senza ulteriore trattamento che non sia la consueta pratica industriale”. A differenza del passato, proibisce solo i trattamenti che esulano dalla normale pratica industriale e non qualsiasi trasformazione preliminare.
• pretende che l’utilizzo sia certo senza porre un limite cronologico e tecnologico come quello imposto dal nostro deceto correttivo quando afferma “…impiego sia certo fin dalla fase della produzione”…. e sia “preventivamente individuato e definito”.
• In quanto all’impiego integrale, non viene più richiesto: il sottoprodotto potrà essere acquistato solo in parte mentre la quota invenduta potrà essere gestita come rifiuto.

Ricordiamo che la nuova direttiva quadro avrà veri e propri effetti diretti sul nostro ordinamento interno, solo quando verrà recepita. Ciò che si sottolinea è che nel complesso sembra che vengano imposti meno limiti alla definizione di sottoprodotto con beneficio per le aziende italiane spesso costrette a percorsi burocratici complessi non sempre effettivamente utili a traguardare un vero beneficio sotto il profilo ambientale.


Dott.ssa Laura Saviano
Dott. Antonello Dimiccoli

Studio Kemis
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