i professionisti delle merci pericolose a portata di click
a cura di Flashpoint
mercipericolose.it
il modo più sicuro per conoscere il mondo
delle merci pericolose


Compilazione del formulario: responsabilità del produttore o del trasportatore?



Consulenza AmbientaleNon sarà un contratto di fornitura a dispensare il produttore dalle sue responsabilità
Spesso informazioni parziali o errate convinzioni portano il produttore/detentore del rifiuto a trascurare la responsabilità connessa alla compilazione del formulario. E’ nota a tutti la prassi ormai diffusa secondo la quale questo importante documento di trasporto viene compilato dal trasportatore come servizio incluso nel contratto di acquisto. Tale consuetudine contribuisce a dare al produttore, ormai sempre più spesso, la certezza di essere libero da colpe o responsabilità relativamente alla compilazione. Ma come stanno veramente le cose? Chi deve compilare il formulario? Che valore ha la controfirma del trasportatore? Il produttore può ritenersi esonerato da responsabilità in ordine alla redazione?


Il principio di responsabilizzazione e coinvolgimento
Partiamo dall’art. 178, comma 3 del Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/06) che stabilisce l’importantissimo principio comunitario del coinvolgimento. Esso infatti prevede “[…] la “responsabilizzazione e cooperazione di tutti soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti […]”.
Questo significa nella pratica che sono responsabili tutti gli attori del processo di gestione dei rifiuti e che ciascuno di essi ha il dovere di controllare anche l’esecuzione delle fasi di gestione non svolte fisicamente in prima persona. Ad esempio -e lo abbiamo più volte precisato- il sol fatto di conferire i propri rifiuti a terzi (anche quando autorizzati) non significa assolutamente che, dall’istante in cui il rifiuto parte, il produttore non abbia più responsabilità in ordine alla sua gestione (ricordiamo infatti che la responsabilità del produttore in caso di scorretto smaltimento o recupero decade solo una volta che il formulario sia stato compilato e che abbia ricevuto la quarta copia datata e firmata dal destinatario entro 90 giorni dal conferimento, denunciando tempestivamente alla provincia l’eventuale mancata restituzione).
Anche la Cassazione afferma che “la sola osservanza delle condizioni di legge non vale di per sé ad escludere la responsabilità del produttore/detentore qualora questi abbia in concreto posto in essere un comportamento materiale o psicologico tale da determinare una compartecipazione, anche a livello di semplice facilitazione, negli illeciti commessi da soggetti dediti alla gestione dei rifiuti” (Cass. Sez. III, n. 06.02.2000)


Il ruolo del formulario: non una semplice bolla di accompagnamento

Il Testo Unico Ambientale (ma già l’ex Decreto Ronchi) conferisce al formulario un ruolo che è tutt’altro che di solo accompagnamento dei rifiuti su strada; gli riconosce anzi un ruolo fondamentale appunto nell’esclusione della responsabilità del produttore del rifiuto.
Anche la giurisprudenza si è espressa al riguardo richiedendo che il formulario di identificazione “consenta di rendere trasparente in ogni momento il percorso del rifiuto, sia in senso oggettivo (tipologia, quantità, impianto di origine, impianto di destinazione, dati di consegna iniziali e finali, percorso prescelto), sia soggettivo (tutti i soggetti comunque implicati, quali produttori, detentori, trasportatori, destinatari)” (Cass. Pen. III sez. del 19 marzo 2000).
Da questo punto di vista il formulario non è solo un pezzo di carta formale ma un importante chiave di verifica della regolarità della gestione del rifiuto. Da tutto ciò si deduce, senza alcun’ombra di dubbio, che parti non compilate o compilate male (con dati falsi o incongruenti) configurino casi di condotta illegale. Ma di chi sono le responsabilità?


Tra false dichiarazioni e concorsi di reato

Se in fase di accertamento durante il trasporto su strada, gli organi di controllo rilevano formulari incompleti o inesatti, devono ragionevolmente presumere la corresponsabilità di tutti i soggetti coinvolti. Con la sentenza n. 254 del 3 novembre 2006, ad esempio, il Tribunale di Venezia ha riconosciuto la punibilità del trasportatore e del produttore per un caso di compilazione incompleta del formulario, ovvero barratura della casella “peso da verificarsi a destino” senza contestuale indicazione del peso presunto dei rifiuti trasportati.
Lo stesso vale anche quando il formulario è formalmente corretto ma nella sostanza non c’è rispondenza tra quanto dichiarato e quanto effettivamente trasportato. Per la precisione, se la difformità tra il rifiuto consegnato e quello descritto nel formulario è palese ed evidente ad occhio, ci si trova di fronte a un concorso di reato (tra produttore e trasportatore se il carico viene fermato durante il viaggio; tra produttore, trasportatore e destinatario se il carico è controllato a destinazione raggiunta ed accettazione avvenuta); in caso contrario, ovvero quando il trasportatore non ha possibilità di accorgersi delle difformità, non può essergli contestato il concorso di colpa o dolo nel reato. La responsabilità sarà unicamente del produttore che avrà prodotto una falsa dichiarazione. Come afferma l’Albo gestori rifiuti nella circolare del 18 giugno 2003, n. 3934, “non sembrerebbe ragionevole ritenere che il trasportatore debba accertarsi della reale natura del rifiuto sottoponendolo ad esami analitici prima di ogni carico”. Ma se il formulario non è compilato dal produttore?


Il formulario compilato da terzi

L’art. 193, comma 2 del Testo Unico Ambientale  stabilisce che “ il formulario di identificazione deve essere compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore […]”. Sulla base di questo disposto si ritiene che debba essere il produttore/detentore a compilare materialmente (oltre che datare e firmare) il formulario, trattenendo una copia e consegnando le altre tre al trasportatore. Egli dovrà provvedere alla corretta redazione di tutte le sue parti con l’obbligo di indicare in maniera esatta e corretta le caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti che intende conferire procedendo ad assegnazione del codice CER e, nei casi previsti dalla normativa, alla caratterizzazione analitica.
Pur tuttavia chi lavora sul campo e non si limita agli studi teorici, sa bene quanto sia consolidata la pratica secondo la quale è il trasportatore a provvedere alla compilazione del formulario.

Non si nega che il produttore possa affidarsi a soggetto terzo ma non per questo può tirare un sospiro di sollievo disinteressandosi dei contenuti dichiarati. La responsabilità della corretta redazione resta comunque a suo carico.


A nulla vale che il trasportatore provveda da anni per conto del produttore
Il suggerimento per le imprese produttrici che sottoscrivono il formulario, quand’anche compilato da terzi, è quello di verificare correttezza e completezza delle informazioni indicate ed accertarsi che quanto dichiarato corrisponda realmente alle caratteristiche del rifiuto, del mezzo e del trasporto in questione rinunciando senza indugio alla famosa “firma ad occhi chiusi”.
L’omettere queste necessarie e doverose verifiche conduce al rischio della falsa dichiarazione nel caso di inesattezze o errori e può integrare gli estremi della colpa e della negligenza. Secondo la Suprema Corte, proprio in forza del principio di responsabilizzazione e coinvolgimento, non è possibile accettare la scusante della buona fede. “Il reato di gestione illecita del rifiuto è punibile anche a titolo di (sola) colpa: è perciò sufficiente che la condotta illecita sia frutto di un comportamento dovuto a mera negligenza, imprudenza o imperizia. A nulla vale la circostanza che la società affidataria provvedesse da anni, per conto della ditta produttrice, alla identificazione dei rifiuti e alla redazione dei formulari” (Cass. Sez. III, n. 7461 del 15.01-19.02.2008).


La firma e la controfirma: che valore hanno?
La controfirma, apposta dal trasportatore in calce al formulario di identificazione, può essere di per sé considerata come piena assunzione di responsabilità per la regolarità di quanto indicato nel formulario medesimo?
Esiste, a tal proposito, la circolare di chiarimento dell’Albo Gestori Rifiuti sulla responsabilità del trasportatore di rifiuti (n. 3934 del 18 giugno 2003) che, specificando la diversa responsabilità del trasportatore e del produttore, ha inteso escludere un’assunzione diretta di responsabilità da parte del trasportatore per quanto dichiarato da un altro soggetto (il produttore/detentore).
Orbene, è vero che la firma e controfirma sul formulario sono una conferma del dovere di controllo reciproco e responsabilità condivisa fino al buon esito del viaggio verso il sito di destinazione finale; ma è pur vero che mentre la responsabilità del produttore/detentore, che compila e sottoscrive il formulario, è piena e totale, quella del trasportatore che ufficialmente non compila e non firma il formulario ma controfirma, è diversa, non piena e totale.
L’Albo precisa infatti che non sarebbe ragionevole ritenere che il trasportatore debba accertarsi della reale natura del rifiuto, specialmente quando il rifiuto è chiuso e sigillato in fusti o comunque confezionato in maniera tale che non sia possibile verificarne la natura, a meno che non sia evidente che il carico non corrisponde alla descrizione tipologica e al codice CER indicato nel formulario. In questo caso allora la responsabilità del trasportatore rientra in quella più generale di colpa e dolo. Escluso questo caso, la responsabilità del trasportatore che controfirma il formulario sull’esattezza dei dati in esso inseriti può essere soltanto una responsabilità generale in materia di trasporto di cose.


Le sanzioni applicabili
Le sanzioni riguardanti la compilazione e la tenuta del formulario di identificazione dei rifiuti sono disposte dal comma 4 dell’art. 258 del D. Lgs. 152 del 2006.
La prima grande evidenza che salta fuori del quadro sanzionatorio è il fatto che, a parità di inesattezza, incompletezza o omissione totale del formulario, ci si trova di fronte ad una infrazione amministrativa nel caso di trasporto di rifiuti non pericolosi (sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 € 9.300 €) mentre si configura un illecito penale (cosa ben più grave) nel caso in cui oggetto del trasporto siano i rifiuti pericolosi (pena prevista dall’art. 483 del codice penale). Tale ultimo caso può implicare anche il sequestro preventivo del mezzo di trasporto (Cass. pen. sez. III n. 30903/2001).
E’ poi prevista una sanzione più mite (da 260 € a 1.550 €) nei casi in cui il formulario non sia correttamente tenuto ma siano comunque ricostruibili da esso le informazioni dovute. Questa mitigazione è però applicabile solo al trasporto di rifiuti non pericolosi e solo quando si tratti di incompletezza o inesattezza meramente formale (sono esclusi i casi di omissione dell'annotazione del dato).


dott.ssa Laura Saviano
dott. Antonello Dimiccoli

Studio Kemis
i professionisti delle merci pericolose a portata di click
a cura di Flashpoint

Informiamo che è stata modificata la nostra privacy policy a seguito dell'entrata in vigore del Reg. UE 679/2016 (GDPR), la preghiamo di prenderne visione al link http://www.flashpointsrl.com/disclaimer . Il presente sito utilizza i "cookie" per migliorare la navigazione e analizzare il traffico. + Info