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Consulenze AmbientaliMiscelare in deposito rifiuti di imballaggi con diverso codice CER: per la corte UE, il produttore può farlo

Come noto ai più, una delle pratiche maggiormente ricorrenti nell’attività di gestione dei rifiuti di molte imprese produttrici, è quella di raccogliere, per comodità operativa, tutti insieme nello stesso cassone (scarrabile), i rifiuti di imballaggio di ogni genere.
Spesso, però, il produttore non ha la certezza che tale pratica sia corretta e che non sia obbligatorio, invece, fare una cernita e separazione dei diversi tipi di imballaggio, già nella fase di deposito temporaneo, preliminare alle operazioni di gestione dei rifiuti.
La Corte di giustizia Europea, lo scorso mese di dicembre, ha fornito una risposta chiara sull’argomento.

Le due questioni principali
La Corte UE (Sez. II, 11/12/2008, causa C 387/07) si è, in particolare, espressa sulle questioni se:
1) il produttore dei rifiuti possa collocare tutti assieme nel proprio deposito temporaneo imballaggi diversi tra di loro in termini di materiale e codice CER (sacchi di nylon, cassette in polistirolo, palletts e imballaggi di cartone);
2) in secondo luogo, se possa essere utilizzato il codice Cer 15 01 06 per identificare rifiuti costituiti da imballaggi di diverso materiale ammassati tra loro oppure se tale codice identifichi solo gli imballaggi multimateriali (ovvero gli imballaggi costituiti da componenti autonome di diverso materiale).

L’ episodio da cui nasce il caso

La vicenda ha inizio in occasione di un controllo effettuato nel 2005 dalla Polizia provinciale di Macerata che accerta un trasporto su strada di rifiuti costituiti da diverse tipologie di imballaggi, come sacchi di nylon, cassette in polistirolo, palletts e imballaggi di cartone.
Tale carico veniva accompagnato da un formulario di identificazione dei rifiuti, indicante il codice 15 01 06 corrispondente agli “imballaggi in materiali misti”.
Ritenendo che tale codice non potesse essere attribuito ai rifiuti trasportati, poiché si trattava di imballaggi di diverso materiale tra loro ammassati, gli agenti riscontrano una violazione della normativa allora vigente (Dlgs 22/97).

Le due argomentazioni opposte dinanzi al giudice
Dinanzi al giudice, i ricorrenti nella causa principale sostengono che il codice indicato nel formulario di identificazione sia corretto. La Provincia di Macerata, invece, afferma che, all’interno di un deposito temporaneo, non è consentita la commistione di rifiuti riconducibili a diversi codici CER, poiché sarebbe altrimenti configurabile un’attività di gestione soggetta ad autorizzazione. Osserva, in sostanza, che il deposito temporaneo, benché preceda l’effettiva gestione dei rifiuti e non necessiti dunque di un’autorizzazione, deve essere regolamentato dagli Stati membri in modo da raggiungere gli obiettivi di protezione della salute umana e dell’ambiente. Ammettere, invece, che il produttore di rifiuti possa miscelare senza autorizzazione rifiuti riconducibili a diversi codici CER potrebbe comportare dei pericoli.
La Provincia sostiene inoltre che, pur ammettendo tale commistione di rifiuti, il codice 150106, corrispondente agli “imballaggi in materiali misti”, può essere assegnato solo agli imballaggi «multimateriali» e non ai rifiuti costituiti da imballaggi di diverso materiale, tra loro raggruppati.

La risoluzione della prima questione

La Corte ha risolto la prima questione affermando che, sulla base della direttiva 75/442 e della decisione 2000/532, il produttore può, al momento del deposito temporaneo, prima della raccolta,  procedere con la commistione di rifiuti riconducibili a codici CER differenti (facendo riferimento all’elenco CER allegato alla suddetta decisione 2000/532).

La risoluzione della seconda questione

In quanto alla seconda questione, la Corte stabilisce che un imballaggio composto è definito dall’art. 2, n. 1, lett. a), della decisione 2005/270 come «l’imballaggio costituito da materiali diversi che non è possibile separare manualmente, ognuno dei quali non superi una determinata percentuale del peso dell’imballaggio».
Siffatta definizione di imballaggio composto corrisponde a quella di imballaggio multimateriali. Inoltre nell’elenco allegato alla decisione 2000/532 sono stati attribuiti due codici diversi agli imballaggi multimateriali e gli imballaggi in materiali misti. Ciò lascia dedurre che la nozione di imballaggi in materiali misti non comprende gli imballaggi «multimateriali», ma si applica ai rifiuti costituiti da imballaggi di diverso materiale, tra loro raggruppati.
Conseguentemente, il codice 15 01 06, corrispondente agli «imballaggi in materiali misti», può essere utilizzato per identificare rifiuti costituiti da imballaggi di diverso materiale, tra loro raggruppati.

A proposito di miscelazione

In merito alle modalità di tenuta del deposito temporaneo, la norma prevede il divieto di miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi elencati nell’allegato G del D. Lgs. 152/2006 e rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.
Si ritiene quindi che il divieto di miscelazione non valga per codici CER differenti se i rifiuti appartengono alla stessa categoria, fatto salvo il divieto di procedere alla commistione di imballaggi contaminati da sostanze pericolose con imballaggi puliti e recuperabili.

Una considerazione economica
Nonostante la normativa consenta di miscelare tra di loro i rifiuti di imballaggi non pericolosi e la sentenza di Corte abbia legittimato l’assegnazione di un unico codice CER come imballaggi multimateriale, si ritiene, comunque, di non dover perdere di vista l’aspetto pratico-economico della questione.
Considerata, infatti, la destinazione verso il recupero della maggior parte dei rifiuti da imballaggio (puliti), non miscelarli potrebbe consentire, nella maggior parte dei casi, di riciclare e recuperare il rifiuto riducendo la quantità da avviare in discarica e con essa i costi da sostenere per lo smaltimento. E’ vero che, dal punto di vista operativo, la separazione può risultare spesso complicata e impegnativa ma, tutto sommato, a conti fatti, selezionare i rifiuti a monte, presso il luogo nel quale sono stati generati, può condurre ad opportunità di riduzione dei costi di gestione.


dott.ssa Laura Saviano
dott. Antonello Dimiccoli

Studio Kemis
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