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Scritto da Dott.ssa Laura Saviano (Kemis)
Ammissibilità dei rifiuti in discarica: per chi e per cosa è valida la proroga al 31/12/2009?
Con decreto legge n. 208/2008 è stata modificata per la quinta volta la data di scadenza per l'applicazione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica stabiliti dal DLgs. 36/2003.
Dopo aver fissato il termine originario al 16 luglio 2005 con DLgs 36/2003 e aver prorogato per la prima volta la scadenza al 31 dicembre 2005, il legislatore non è mai mancato all’appuntamento fatidico, prolungando puntualmente, ogni anno, il termine di adeguamento di ulteriori 12 mesi, fino ad arrivare all’ultimo rinvio al 31 dicembre 2009.
Benché la proroga in questione non sia nuova, non mancano, tuttavia, gli equivoci e le interpretazioni estensive che allontanano produttori e gestori dalla corretta applicazione delle disposizioni transitorie.
In virtù della proroga, fino al 31 dicembre 2009:
1) le discariche già autorizzate al 27 marzo 2003 (data di entrata in vigore del D.lgs. 36/2003) possono continuare a ricevere i rifiuti per i quali sono state autorizzate in base alla precedente disciplina contenuta nella Delibera del Comitato interministeriale 27 luglio 1984 (art. 17, comma 1, D.Lgs. 36/2003 così come modificato per effetto della legge 208/2008);
2) le nuove discariche, pur se autorizzate successivamente alla data del 27 marzo 2003, potranno ricevere i rifiuti in osservanza delle condizioni e dei limiti di accettabilità previsti dalla Delibera del Comitato interministeriale 27 luglio 1984 (art. 17, commi 2 e 6, lettera a, D.Lgs. 36/2003, così come modificati per effetto dela legge 208/2008).
In particolare, la suddivisione delle discariche in diverse tipologie è stata completamente rivista dal Dlgs 36/2003, rispetto a quanto disposto dalla precedente Delibera Interministeriale del 1984, per cui:
- possono essere accettati nelle discariche per rifiuti inerti, i rifiuti precedentemente avviati in discariche di II categoria, tipo A (ad esempio materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, vetri, rocce, etc;
- nelle discariche per rifiuti non pericolosi, i rifiuti precedentemente avviati in discariche di I categoria (ad esempio, rifiuti solidi urbani e assimilati) e II categoria, tipo B;
- nelle discariche per rifiuti pericolosi, i rifiuti precedentemente avviati in discariche di II categoria, tipo C e III categoria (ad esempio, rifiuti tossici e nocivi).
Cosa vuol dire?
Per capire cosa comporta la proroga e, soprattutto, chi e cosa riguarda, vogliamo fare riferimento ad alcuni elementi che caratterizzano il decreto Dlgs 36/2003 e il suo decreto di attuazione D.M. del 3 agosto 2005, che stentano a decollare in pieno.
Partiamo dal test di cessione
I D.Lgs. 36/2003 e D.M. 3 agosto 2005 regolano rispettivamente la disciplina sulle discariche e i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica. Con essi sono stati introdotti limiti più severi sulle concentrazioni da rispettare per consentire lo smaltimento.
Ai sensi di queste due “nuove” normative, i rifiuti, per poter essere ammessi in discarica, devono risultare perfettamente conformi ai criteri di ammissibilità della corrispondente categoria (inerti, pericolosi o non pericolosi), ovvero, in particolare, sottoposti a test di cessione, devono presentare un eluato conforme ai limiti che il decreto ha stabilito per ciascuna categoria di discarica.
La differenza sul test di cessione rispetto alla “vecchia” delibera
Il test di cessione da eseguire ai sensi del D.M. 03/08/2005 (emanato in attuazione del Dlgs. 36/2003), deve essere condotto in acqua deionizzata e i limiti sono quelli stabiliti da questo stesso decreto. Secondo la vecchia delibera del 1984, invece, per l’accettabilità dei rifiuti in discarica che venivano classificate di tipo B (attualmente confluite nella categoria “discarica per rifiuti non pericolosi”), le prove di cessione devono essere eseguite in acido acetico e i limiti di accettabilità sono quelli previsti dalla tabella A della legge n. 319/1976 (nota come Legge Merli e abrogata nel 1999).
La proroga sull’entrata in vigore del nuovo regime comporta che questi “vecchi” criteri di ammissibilità resteranno in vigore fino al 31 dicembre 2009. Pertanto il produttore (ovvero il laboratorio incaricato) deve eseguire, per quanto riguarda il test di cessione, la prova in acido acetico sia per il conferimento nelle “vecchie” discariche che nelle “nuove”.
Tuttavia non tutti sanno che…
Per le discariche “vecchie” i nuovi criteri di ammissibilità sono comunque applicabili, nonostante la proroga, se richiamati dal provvedimento di approvazione del piano di adeguamento.
Attenzione al piano di adeguamento
Ricordiamo che, a norma del comma 3 dell’art 17, entro sei mesi dall'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2003 (cioè entro il 27 settembre 2003), il gestore della discarica aveva l’obbligo di presentare all'autorità competente un piano di adeguamento della discarica alle nuove disposizioni che erano state introdotte dal D.Lgs. 36/03.
Se l’autorità competente approvava il piano di adeguamento, nel provvedimento fissava i lavori da eseguire per l’adeguamento, le modalità di esecuzione e il termine finale per l'ultimazione, definendo anche la classificazione della discarica in una delle nuove categorie. Se, invece, non approvava il piano di adeguamento, l’autorità competente doveva prescrivere modalità e tempi di chiusura della discarica.
Orbene, se l'autorità competente ha approvato il piano di adeguamento con prescrizioni che fanno riferimento ai nuovi criteri, il gestore/titolare non può continuare a gestire la discarica secondo i previgenti criteri di ammissibilità e, tra i vari obblighi, sarà quindi anche tenuto ad accettare i rifiuti sulla base dei “nuovi” test di cessione (in acqua deionizzata, per intenderci).
La Corte di Cassazione ha puntualizzato e chiarito
A fugare ogni sorta di dubbio sull’applicazione del regime transitorio previsto dall’art. 17 del DLgs 36/2003, la Cassazione Penale, con sentenza n. 37559 del 3 ottobre 2008, è intervenuta a mettere ordine nelle diverse interpretazioni.
La sentenza in questione ha, infatti, chiarito che la proroga di cui si parla non ha alcuna incidenza sul termine semestrale previsto per la presentazione del piano di adeguamento.
Pertanto, per quanto riguarda le discariche preesistenti, la facoltà di continuare a ricevere rifiuti secondo le condizioni e i limiti previsti nella autorizzazione già ottenuta, non esclude né l'obbligo di presentare entro sei mesi un piano di adeguamento alla nuova disciplina, né l'obbligo di rispettare il piano di adeguamento approvato dall'autorità competente con le relative prescrizioni. E' ovvio, afferma la Corte, che questo piano e queste prescrizioni possono, e anzi generalmente debbono, riferirsi anche ai nuovi divieti e ai nuovi criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, che il D.Lgs. 36/2003 e il D.M. del 3.8.2005 hanno introdotto per conformare la disciplina ai più stringenti parametri ambientali della direttiva 1999/31/CE. La Corte aggiunge anche che quando il legislatore nazionale prescrive un piano di “adeguamento” intende conformare gradualmente l'esercizio della discarica proprio ai nuovi e più restrittivi criteri di ammissibilità: altrimenti non avrebbe alcun senso adottare il termine “adeguamento”.
In definitiva:
Sino al 31/12/2009, la disciplina sui requisiti di ammissibilità introdotta dal D.Lgs. 36/2003 e dal D.M. 3.8.2005 non è direttamente applicabile né per le discariche nuove né per le discariche preesistenti. Tuttavia la stessa disciplina è indirettamente applicabile per le discariche preesistenti nella misura in cui sia stata richiamata dal provvedimento di approvazione del piano di adeguamento transitorio. Pertanto, integra il reato di cui all’art. 256, comma 4, D.Lgs. 152/06, la condotta del gestore della discarica preesistente che non osserva le prescrizioni contenute nel provvedimento di approvazione del piano di adeguamento.
Passiamo alla caratterizzazione di base del produttore: obbligatoria con o senza proroga
C’è chi sostiene che fino al 31 dicembre 2009 i rifiuti possano essere accettati in discarica anche senza la caratterizzazione di base, perché questa è prevista come obbligatoria per il produttore dai D.Lgs 36/2003 e D.M. 03/05/2005 che entreranno in vigore, per effetto della proroga, solo il 1 gennaio 2010.
In realtà, si ritiene che questa tesi non sia corretta e che la proroga sino alla suddetta data riguardi solo la disciplina sui criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica (articoli 5, 6, 7 e 8 Dm 3 agosto 2005) e non anche quelli relativi alla caratterizzazione di base (articolo 2, Dm 3 agosto 2005) che è, invece, obbligatoria per la classificazione dei rifiuti in pericolosi o non.
Anche la Corte, nella sentenza suindicata, afferma che, salvo per la parte relativa ai requisiti di ammissibilità dei rifiuti in discarica, la disciplina dettata dal D.Lgs. 36/2003 è in vigore senza alcuna proroga.
Cosa devono fare produttore e gestore
In virtù di quanto detto, il produttore, al fine di determinare l'ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria di discarica (così come definite dall'art. 4 del Dlgs. 36/2003) è tenuto a determinare le caratteristiche dei rifiuti attraverso la raccolta di tutte le informazioni necessarie per lo smaltimento finale in condizioni di sicurezza. Questa caratterizzazione deve essere eseguita in occasione del primo conferimento in discarica e ogni qual volta intervenga una variazione significativa del processo che origina i rifiuti. In ogni caso deve essere eseguita almeno una volta all'anno. Se le caratteristiche di base di una tipologia di rifiuti, dimostrano che gli stessi soddisfano i criteri di ammissibilità per una categoria di discarica, tali rifiuti sono considerati ammissibili nella corrispondente categoria. In caso contrario, la mancata conformità ai criteri comporta l'inammissibilità dei rifiuti a tale categoria.
Successivamente, i rifiuti giudicati ammissibili a una determinata categoria di discarica sulla base della caratterizzazione di base sono sottoposti dal gestore alla verifica di conformità per stabilire se possiedono le caratteristiche della relativa categoria e se soddisfano i criteri di ammissibilità previsto dal decreto.
dott.ssa Laura Saviano
dott. Antonello Dimiccoli
Studio Kemis