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Scritto da Dott.ssa Laura Saviano (Kemis)
Il contributo Conai va applicato anche agli imballaggi recuperati?
Il contributo ambientale conai si applica al momento della “prima cessione”, ovvero al trasferimento dell’imballaggio dall’ultimo produttore al primo utilizzatore.
Tale cessione va individuata anche nel caso in cui un imballaggio, terminato il proprio ciclo di utilizzo, rientra al consumo attraverso una cessione su territorio nazionale, a seguito di trattamento o riparazione.
Se invece l’imballaggio non viene trattato/recuperato ma solo riutilizzato, in questo caso il contributo conai, applicato al momento della prima cessione, non dovrà essere riapplicato.
In pratica, si tratta di stabilire se gli imballaggi sono dei rifiuti da destinare a recupero e poi rivendere come materia prima secondaria, oppure se sono ancora imballaggi a tutti gli effetti e possono essere riutilizzati tal quali, per lo stesso uso per il quale sono stati concepiti (ad esempio gli imballaggi vuoti che vengono restituiti al fornitore). In quest’ultimo caso, infatti, non essendo terminato il ciclo di utilizzo dell’imballaggio, non si configura una reimmissione su territorio nazionale e quindi la cessione non è sottoposta all’obbligo di pagamento del contributo conai. Viceversa, la cessione di un imballaggio che viene reimmesso in commercio dopo trattamento/recupero, deve essere sottoposto al pagamento del contributo.
dott.ssa Laura Saviano
dott. Antonello Dimiccoli
Studio Kemis