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Consulenze Ambientali
Dove tenere il registro di C/S dei rifiuti: un po’ di chiarezza
Non è una novità per molti che i soggetti identificati all’art. 183, comma 3 del DLgs 152/06 (come modificato dal DLgs 4/2008), incluse le imprese produttrici, abbiano l’obbligo di tenere un registro dei rifiuti su cui annotare le informazioni sulle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti.
Ciò su cui qualcuno registra forse ancora qualche incertezza è il luogo dove tenere i registri.
Gli obblighi relativi ai registri, infatti, non si esauriscono nel loro acquisto e nella loro compilazione e nemmeno nella loro vidimazione, ma includono anche la loro tenuta in luoghi ben precisi che il legislatore ha individuato con sufficiente chiarezza.
Se talvolta non risulta immediato nemmeno agli esperti del settore sostenere senza alcun ragionevole dubbio una tesi sulla corretta interpretazione della normativa ambientale e la sua applicazione, è pur vero che l’aspetto del luogo di conservazione del registro di C/S non pare avere molto di equivocabile. Eppure le imprese si espongono in molti casi a rischi sanzionatori.
 
Il luogo di conservazione secondo la normativa
La normativa stabilisce che i Registri di Carico e Scarico Rifiuti devono essere tenuti e conservati presso ogni impianto o unità locale ove avviene effettivamente la produzione, lo stoccaggio, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti oppure presso la sede legale per i trasportatori, i commercianti e gli intermediari. Essi, integrati con i formulari di trasporto, devono essere conservati per 5 anni dalla data dell’ultima registrazione.
 
Il registro presso le associazioni di categoria
Il DLgs 152/2006 prevede la possibilità, in certi casi, ovvero  per i soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 10 tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi, di adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile. In tal caso l’azienda deve tenere la propria sede copia dei dati trasmessi e le informazioni contenute nel registro devono essere rese disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta.
Sovente capita che soggetti che non siano associazioni di categoria, quali studi professionali o società di consulenza, dichiarano di poter tenere presso di loro i registri di C/S dei produttori dei rifiuti.
Si ritiene che la disposizione indicata, invece, non possa che riferirsi esclusivamente alle società di servizi delle organizzazioni di categoria e non a studi di consulenza o società terze.
Ovviamente le imprese che, ignare dei propri obblighi, consegnino i propri registri a terzi, quando non ricorranno le condizioni per la semplificazione e quando i suddetti soggetti terzi non siano i soggetti espressamente previsti dalla legge, sono sottoposte inevitabilmente al rischio sanzionatorio che la normativa prevede per l’omessa tenuta del registro.
 
Il recapito nella disciplina dei registri IVA
Un altro disposto normativo che merita attenzione è, a nostro avviso, quello secondo il quale “i registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA”. Orbene in virtù della previsione di gestione dei registri secondo le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA, qualcuno ha ritenuto che fosse possibile conservare i registri presso soggetti terzi, previa relativa dichiarazione di presa in carico.
Infatti, a proposito di registri IVA, il contribuente può, previa dichiarazione, decidere che le scritture contabili siano tenute presso altri soggetti (es. commercialista) i quali esibiscono un'attestazione, quali depositari delle scritture, riportante il luogo in cui esse sono conservate e la specificazione delle scritture contabili in loro possesso.
Si ritiene che ciò non possa ritenersi valido per il registro di C/S dei rifiuti.
Si ritiene, al contrario, che la possibilità di recapito nella disciplina IVA in relazione alla numerazione, vidimazione e gestione dei registri di C/S, debba essere letta facendo comunque salve le diverse indicazione espressamente previste dal DLgs. 152/2006. Diversamente opinando, non si capirebbe il senso dell'art. 190, comma 3, del decreto.


dott.ssa Laura Saviano
dott. Antonello Dimiccoli

Studio Kemis
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