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Calcio d’inizio al SISTRI!
E’ entrato in vigore il 14 gennaio scorso il D.M. 17 dicembre 2009 recante “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 189 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e dell’articolo 14-bis del Decreto-Legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009”. Il Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti sarà gestito dal Comando carabinieri per la Tutela dell'Ambiente e sostituirà gradualmente, con tecnologie informatiche, l'attuale sistema cartaceo basato su registri, formulari e MUD.

Le nuove modalità di registrazione dei rifiuti

Gli utenti del SISTRI accederanno ad un sistema informatico e tramite apposite schede inseriranno i dati dei rifiuti (quantitativi e qualitativi) con le stesse modalità e la stessa tempistica previste dalla attuale legislazione ( D.Lgs. 152/2006).
Le imprese obbligate sono tenute ad iscriversi al sistema e a dotarsi di una chiavetta token usb, necessaria per ciascuna unità locale e per ciascun mezzo in dotazione all'azienda dedicato al trasporto di rifiuti speciali ed una black box, per monitorare il percorso dell'automezzo, da installare, a cura di officine autorizzate dal Ministero, a bordo di ogni automezzo che effettua il trasporto di rifiuti. Ciascun dispositivo USB contiene: l’identificativo utente (username), la password per l’accesso al sistema, la password di sblocco del dispositivo (PIN) e il codice di sblocco personale (PUK).
Gli impianti di discarica, inoltre, per monitorare l'ingresso e l'uscita degli automezzi dagli impianti, devono dotarsi di apparecchiature idonee, la cui installazione e manutenzione sarà riservata al personale del Sistri.

Tempi di iscrizione e operatività del sistema:

E’ previsto un ordine di gradualità temporale.

Il I Gruppo di utenti, ovvero:

- i produttori iniziali di rifiuti pericolosi (ivi compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8, del DLgs 152/06) con più di cinquanta dipendenti;
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e attività di recupero e smaltimento con più di cinquanta dipendenti;
- i commercianti e gli intermediari;
- i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- le imprese di cui all'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali;
- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti;
- in caso di trasporto marittimo, il terminalista concessionario dell'area portuale e l'impresa portuale ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o allo sbarco, in attesa del successivo trasporto;
- in caso di trasporto ferroviario, i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto;
deve iscriversi al SISTRI entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto, ovvero entro il 28/02/2010. Per questo I gruppo il SISTRI sarà operativo entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto, ovvero entro il 13/07/2010.

Il II Gruppo di utenti, ovvero:
- le imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi (ivi compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8, del DLgs 152/06) che hanno fino a cinquanta dipendenti;
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e attività di recupero e smaltimento che hanno tra i cinquanta e gli undici dipendenti;
deve iscriversi al SISTRI dal 30mo giorno al 75mo giorno dalla data di entrata in vigore del Decreto, ovvero dal 13 febbraio al 30 marzo 2010. Per questo II gruppo il SISTRI sarà operativo entro 210 giorni dall’entrata in vigore del decreto, ovvero entro il 12/08/2010.


Oltre alle categorie di soggetti tenuti a comunicare le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attività attraverso il SISTRI, l'articolo 1 del Decreto ministeriale individua anche le categorie di soggetti che possono aderire su base volontaria al SISTRI, ovvero:
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006, che non hanno più di dieci dipendenti;
- gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi;
- le imprese ed gli Enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006;
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006.
Questo terzo gruppo può aderire al SISTRI a decorrere dal 210mo giorno dalla data di entrata in vigore del Decreto, cioè dal 12/08/2010.

dott.ssa Laura Saviano
Studio Kemis

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