Quando | Solo per il trasporto di merci per conto terzi |
Chi deve compilarla | Il committente |
Cosa deve contenere | • Dati del vettore • Dati del committente • Dati del caricatore • Dati del proprietario della merce • Dati merce trasportata (tipologia, quantità, luogo di carico e scarico) • Eventuali istruzioni • Luogo e data compilazione • Firma del compilatore (non può essere il vettore) |
Equipollenza | Non vi è obbligo di compilare la scheda di trasporto quando il conducente è in grado di esibire altro documento, per esempio il DDT (documento di trasporto) o altra documentazione nella quale siano riportati tutti i dati richiesti nella scheda di trasporto. In genere nel DDT sono già presenti tutti i dati necessari ma solitamente mancano quelli del caricatore. E’ pertanto possibile, in alternativa: • Integrare il DTT (o altro documento di carico/trasporto obbligatorio) con i dati del caricatore • Redigere scheda di trasporto in aggiunta al DTT (o altro documento) Se invece è già presente altro documento di carico/trasporto che riporta tutti i dati, non vi è obbligo della scheda di trasporto |
Esenzioni | Vi è esenzione dall’obbligo della scheda di trasporto nel caso di trasporto in collettame alle seguenti condizioni: • Che sul veicolo siano presenti partite diverse di merce • Che le diverse partite di merce siano commissionate da diversi committenti • Che le singole partite siano ciascuna di peso non superiore a 5 T |
Sanzioni |
Mancanza al seguito scheda di trasporto esistente |
Scheda di trasporto presente ma priva di uno degli elementi essenziali • Al conducente art. 7 bis comma 5 D.lvo 286/05 • Sanzione pecuniaria pagamento misura ridotta euro 40,00 • Fermo amministrativo del veicolo fino all’esibizione della scheda di trasporto, del contratto in forma scitta o di altro documento equipollente |
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Mancanza della scheda di trasporto in quanto non compilata dal committente • Al committente art. 7 bis comma 4 D.lvo 286/05 • Sanzione pecuniaria pagamento misura ridotta euro 40,00 |
Maurizio Marchi
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