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News conducenti professionali

Con Circolare 24-6-2011 n. 300/A/5631/11/101/3/3/9, recante titolo "L. 29 luglio 2010, n. 120 recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Ulteriori chiarimenti", il Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato fornisce alcune interpretazioni ed in particolare:

Carta di qualificazione dei conducenti titolari di patente comunitaria alle dipendenze di imprese italiane

La direttiva 2003/59/CE, recepita nell'ordinamento italiano con il D.Lgs. n. 286/2005, considera i soggetti a cui la stessa è riferita quali "conducenti" esercenti un'attività professionale di trasporto di persone o di cose.
Sul punto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ritenuto che il riferimento alla "cittadinanza" (in essa posto) sia da intendersi come assorbito dal dato dell'esercizio di tale attività professionale: pertanto, sotto il profilo dell'applicazione di tutto il complesso delle disposizioni nazionali di attuazione deve farsi riferimento alla patente posseduta, distinguendo se la stessa sia italiana, sia rilasciata da altro Stato comunitario o da un paese terzo all'UE.
In considerazione di quanto premesso, si rendono necessarie alcune precisazioni operative in ordine al possesso della Carta di Qualificazione (C.Q.C) da parte di conducenti titolari di patente di guida rilasciata da un altro Stato comunitario, qualora gli stessi risultino alle dipendenze di imprese di trasporto italiane. Al riguardo si chiarisce che l'obbligo del possesso della carta di qualificazione del conducente resta escluso per detti conducenti titolari di patente comunitaria di guida della categoria C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D o D+E rilasciate prima del 9 settembre 2008 (per il trasporto di persone) e del 9 settembre 2009 (per il trasporto di cose).
Qualora il conducente risulti titolare di patente di guida italiana o rilasciata da uno Stato extracomunitario, resta fermo l'obbligo del possesso della carta di qualificazione del conducente per poter svolgere attività di autotrasporto professionale di persone e di cose alle dipendenze di un'impresa nazionale.
Se, viceversa, il conducente lavori per conto di un'impresa con sede in uno Stato extracomunitario che non ha previsto il possesso di tale titolo abilitativo alla guida professionale, non si dovrà procedere ad alcuna contestazione in materia, risultando sufficiente la sola patente di guida esibita all'atto del controllo stradale.
Si rammenta, infine, che possono esercitare anche in Italia attività di autotrasporto professionale conducenti per i quali altro Stato comunitario abbia comprovato l'assolvimento degli obblighi di qualificazione iniziale e/o periodica (ad esempio, tramite l'indicazione del codice armonizzato 95); conseguentemente agli stessi non deve essere richiesta la carta di qualificazione italiana ai fini dell'esercizio di tale attività professionale.

Pagamento in misura ridotta direttamente nelle mani dell'accertatore, ai sensi dell'articolo 207 e 202, comma 2-bis, del C.d.S.

Come è noto, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni generali in materia di pagamento in misura ridotta, al conducente di un veicolo immatricolato in uno Stato estero o con targa EE, quando viola una disposizione del C.d.S., è imposto di pagare immediatamente e direttamente nelle mani dell'agente accertatore quanto deve a titolo di pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria.
Si tratta in sostanza di una misura cautelare a garanzia del credito che, nelle ipotesi di veicolo di proprietà di uno straniero, il quale non ha un legame stabile con il territorio italiano, sarebbe pregiudicato in caso di mancato pagamento, per le obiettive difficoltà di notifica degli atti e di attivare procedure di riscossione coattiva all'estero.
Qualora il trasgressore non intenda avvalersi di tale facoltà e voglia fare ricorso al verbale, è tenuto a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione:
- una somma pari ai minimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione, se conducente di un veicolo immatricolato in uno Stato che fa parte dell'Unione Europea o dello Spazio economico europeo, ovvero conducente professionale di un veicolo italiano che violi gli specifici articoli del C.d.S. così come previsto dall'articolo 37 della L. n. 120/2010 prima richiamato;
- pari alla metà del massimo se conducente di un veicolo immatricolato in un paese extracomunitario.
In mancanza del pagamento immediato o del versamento della cauzione è disposto il fermo amministrativo del veicolo presso uno dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 214-bis, fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni.
È stato da più parti segnalato che talvolta il trasgressore che ha effettuato inizialmente il pagamento a titolo di cauzione, decida successivamente di rinunciare alla facoltà di proporre ricorso od opposizione e manifesti l'intenzione di estinguere l'illecito amministrativo mediante il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, utilizzando a tal fine la somma versata a titolo di cauzione all'atto della contestazione.
A tal proposito si precisa che la somma versata a titolo di cauzione può essere incamerata come pagamento della sanzione pecuniaria, purché si acquisisca formalmente la manifestazione di volontà del trasgressore/ricorrente di rinuncia a proporre ricorso.
Qualora la dichiarazione in tal senso non sia sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, si avrà cura di autenticare la firma mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000, cioè sottoscrivendola e presentandola (o inviandola) unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Trasporti eccezionali

Con circolare 19-5-2011 n. 300/A/4691/11/101/21/2 recante titolo "Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità. Scorte tecniche ed interventi di regolazione del traffico. D.M. 4 febbraio 2011 recante modifiche al D.M. 18 luglio 1997 "Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità", il Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato precisa che:

"Il personale abilitato a svolgere servizi di scorta tecnica, nell'ambito dell'effettivo svolgimento della scorta e lungo il percorso autorizzato, ha la possibilità di regolare il traffico, intimando a tutti gli altri utenti della strada di arrestarsi, se ciò è necessario alla sicurezza del transito del convoglio eccezionale.Sulla base delle disposizioni dell'articolo 12 C.d.S., i poteri di disciplina del traffico attribuiti al personale abilitato prescindono dalle caratteristiche dimensionali dei veicoli da scortare e possono essere esercitati, per tutelare la sicurezza della circolazione stradale, in tutti i casi in cui non sia strettamente necessario un intervento più ampio di ordine e sicurezza pubblica. Quest'ultimo, infatti, si può espletare soltanto con poteri autoritativi di cui il personale di scorta non è dotato.I segnali manuali del personale di scorta, per tali ragioni, prevalgono su quelli luminosi e sugli altri segnali stradali nel senso che, sia pure con i limiti sopraindicati e nel rispetto delle disposizioni del Disciplinare tecnico, le prescrizioni o i divieti imposti da questi soggetti possono derogare il contenuto degli altri segnali stradali e dei dispositivi luminosi di regolazione del traffico.In particolare, in corrispondenza delle intersezioni, comprese quelle semaforizzate, le segnalazioni degli addetti alla scorta in occasione del transito del convoglio eccezionale scortato possono prevalere temporaneamente, con l'adozione di tutte le cautele necessarie e nel rispetto dei limiti dettati dalla generale prudenza, su quelle imposte dai dispositivi semaforici o dai segnali stradali di precedenza. Ciò in quanto la complessità della manovra di attraversamento impone necessariamente all'intero convoglio eccezionale, compresi i veicoli di scorta, di attraversare l'intersezione senza soluzioni di continuità."

Tempi di guida e tolleranze

Con Circolare n. 300/A/5033/11/111/20/3 del 01 giugno 2011 "Periodi di guida e di riposo dei conducenti (Reg. CE 561/06) e apparecchi di controllo/registrazione (Reg. CEE 3821185). Quesiti e chiarimenti interpretativi" il Ministero dell'Interno precisa che:

Obbligo di registrazione del riposo giornaliero

L'art. 15, paragrafo 2, del Reg. (CEE) n. 3821/85, prescrive che "Quando i conducenti si allontanano dal veicolo e non sono pertanto in grado di utilizzare l'apparecchio di controllo montato sul veicolo stesso, i periodi di tempi di cui al paragrafo 3, secondo trattino, lettere b), c) e d), devono:
a) se il veicolo è munito di apparecchio di controllo in conformità dell'allegato I, essere inseriti sul foglio di registrazione, a mano o mediante registrazione automatica o in altro modo, in maniera leggibile ed evitando l'insudiciamento del foglio; oppure
b) se il veicolo è munito di apparecchio di controllo in conformità dell'allegato 1B, essere inseriti sulla carta del conducente grazie al dispositivo di inserimento dati manuale dell'apparecchio di controllo".
Dalla lettura della norma in esame si evince, pertanto, che i periodi di riposo giornaliero vanno registrati o inseriti manualmente sotto il simbolo ImmagineLettino  (lettino), anche quando il conducente si allontana dal veicolo portando al seguito il foglio di registrazione o la carta tachigrafìca.
L'inosservanza comporterà la violazione di cui all'art. 19 della L. 13 novembre 1978, n. 727, ovvero dell'art. 174 del Codice della Strada solo se si accerta, con diverso metodo e mediante altri elementi probatori, il mancato rispetto del periodo di riposo giornaliero in argomento.

Spostamenti del veicolo durante l'interruzione o il riposo giornaliero

Con la nota di orientamento 3, la Commissione europea ha indicato l'approccio da seguire qualora vi fosse la necessità di interrompere la pausa, il riposo giornaliero o settimanale per spostare un veicolo in determinati luoghi o in situazioni di emergenza, disponendo che se circostanze straordinarie, ragioni di oggettiva emergenza ovvero un ordine specifico da parte di un organo di polizia o di un'altra autorità impongono di spostare il veicolo, il conducente può, in linea di principio, interrompere il riposo, senza incorrere nella relativa sanzione.
Poiché la nota orientativa della Commissione fa riferimento anche a circostanze straordinarie, si ritiene che se il conducente deve interrompere la pausa o il riposo per alcuni minuti, ad esempio per spostare il veicolo, per anticipare le operazioni di carico/scarico della merce per sopravvenute ed improcrastinabili esigenze organizzative del terminal che ha necessità di liberare urgentemente l'area destinata al carico/scarico e non dispone di propri autisti da destinare a tale attività, oppure per fare defluire il traffico in un'area di parcheggio su disposizione dell'organo di Polizia Stradale, tale interruzione non può essere considerata un'infrazione.
In tali casi, il conducente dovrà indicare a mano, sul foglio di registrazione del dispositivo analogico, ovvero sul tabulato del dispositivo digitale, il motivo che ha determinato l'interruzione della pausa o del riposo (giornaliero o settimanale) prima di intraprendere il viaggio, avendo altresì cura di far vistare tale annotazione manuale dall'organo di polizia o dall'autorità che ha eventualmente disposto lo spostamento del veicolo (ad esempio, l'ente che gestisce il terminal).
Qualora ciò non sia possibile il conducente dovrà in ogni caso integrare detta annotazione manuale con i necessari dati identificativi dell'organo di polizia o dell'autorità che ha autorizzato lo spostamento del veicolo, allo scopo di consentire ogni eventuale riscontro sulla veridicità dei fatti ivi indicati.
Si evidenzia, infine, come la nota orientativa comunitaria prenda in considerazione l'interruzione della pausa o del riposo solamente «per alcuni minuti», che deve essere giustificata dal verificarsi di un evento straordinario ed eccezionale e non, viceversa, per istituire una prassi illegittima finalizzata a limitare i periodi di riposo prescritti in modo tassativo dalla normativa comunitaria.
L'inosservanza è riconducibile alla violazione prevista dall'art. 174 del Codice della Strada.

Tolleranze concesse alle registrazioni con tachigrafo digitale

Con la nota di orientamento 4, la Commissione europea ha indicato, anche in questo caso, l'approccio che gli organi di controllo dovrebbero seguire relativamente alle registrazione dei periodi di guida con tachigrafi digitali quando i conducenti effettuano frequenti soste o ripetute operazioni di carico e scarico.

Dal momento che i tachigrafi digitali registrano i dati con maggiore accuratezza di quelli analogici, è possibile che i conducenti in tali circostanze abbiano un numero maggiore di registrazioni di periodi di guida se utilizzano un tachigrafo digitale invece di un modello analogico. Infatti, quello digitale registra come attività di guida un intero minuto anche se in tale intervallo temporale la guida si sia limitata in concreto ad uno spostamento di pochi secondi,comunque superiore a 5 secondi .
Per incoraggiare la rapida diffusione del tachigrafo digitale e garantire al tempo stesso ai conducenti equità di trattamento -indipendentemente dallo strumento di registrazione utilizzato - la Commissione europea è del parere che gli organi nazionali di controllo dovrebbero applicare una certa tolleranza nei confronti dei conducenti di veicoli che effettuano soste frequenti o viaggi con ripetute operazioni di carico e scarico e che sono dotati di tachigrafo digitale.
La tolleranza in questione può essere applicata sottraendo un minuto per ciascun periodo di guida continuato, dopo una sosta, per un massimo di 15 minuti su un periodo di guida di quattro ore e mezza.
Si precisa che la stessa dovrà essere concessa solo ed esclusivamente ai periodi di guida e non alle interruzioni o ai riposi giornalieri rispettivamente prescritti dagli articoli 7 e 8 del Reg. (CE) n. 561/2006.
Giova rappresentare infine che a decorrere dal 1° ottobre 2011, per effetto dell'entrata in vigore delle disposizioni del Reg. (CE) n. 1266/2009 del 16 dicembre 2009 con cui è stato adeguato per la decima volta al progresso tecnico il Reg. (CEE) n. 3821/85 (ed, in particolare, l'allegato 1B), verrà introdotto un nuovo sistema di calcolo dei ed. «microspostamenti» che supererà definitivamente i contenuti della nota orientativa prima citata.

Maurizio Marchi
www.polizialocale.net
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