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Il 4 dicembre 2011 è entrato in vigore il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 21.10.2009 n. 1071/2009/CE. Caratteristica del regolamento comunitario è quello di entrare in vigore nell'intero territorio dell'Unione Europea senza necessità di essere recepito dai singoli paesi membri. Il singolo stato appartenente all'Unione Europea ha comunque una discrezionalità per certi adempimenti, sanzioni, ecc. L'Italia non ha provveduto ad alcuna regolamentazione per cui, stante l'urgenza in prossimità dell'entrata in vigore, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con Decreto del 25-11-2011 avente oggetto "Disposizioni tecniche di prima applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, circa norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio. Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 novembre 2011, n. 277"  ha chiarito alcune questioni.

 

Requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada Per ottenere l'autorizzazione per l'esercizio della professione, le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi devono dimostrare o aver dimostrato l'onorabilità, l'idoneità professionale e quella finanziaria Inoltre dimostrato o dimostrare una sede effettiva e stabile, nonché, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ottemperare o aver ottemperato a quanto disposto dall'articolo 2, comma 227, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le imprese di trasporto di persone su strada devono dimostrare o aver dimostrato i requisiti di onorabilità, idoneità professionale e finanziaria, nonché il requisito di stabilimento secondo quanto disciplinato dal presente decreto. Devono comunicare, entro trenta giorni, alle autorità competenti la perdita di uno o più dei requisiti sopra menzionati.
Gestore dei trasporti I soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei trasporti, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009, in possesso dei requisiti di onorabilità e di idoneità professionale, devono essere, alternativamente:
a) amministratore unico, ovvero membro del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente;
b) socio illimitatamente responsabile per le società di persone;
c) titolare dell'impresa individuale o familiare o collaboratore dell'impresa familiare;
d) persona, legata da rapporto di lavoro subordinato, alla quale le relative attribuzioni sono state espressamente conferite.
Periodo transitorio

In sede di prima applicazione, decorrente dal 4 dicembre 2011, vengono acquisiti al Registro elettronico nazionale delle imprese di cui all'articolo 11, sezione imprese e gestori, i dati contenuti negli archivi del centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici di cui al comma 2, punto 1, del citato articolo, sia per le imprese di trasporto di persone su strada autorizzate all'accesso al mercato, sia per le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi autorizzate all'accesso al mercato e iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, sulla base anche dei dati conservati a cura del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori. L'acquisizione dei dati avviene, in ogni caso, con riserva di verifica successiva del soddisfacimento dei requisiti da parte delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada.

3. Le imprese di cui al comma 2 sono autorizzate in via provvisoria all'esercizio della professione nel territorio nazionale fino alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 e possono essere ammesse, sempre in via provvisoria, al mercato del trasporto internazionale anche nel caso in cui si trovino in una delle seguenti condizioni:

 

a) impresa già dispensata ai sensi dell'art. 18, comma 3, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 e successive modificazioni;

b) impresa di cui all'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 28 aprile 2005, n. 161, che ha ottenuto una valutazione positiva per l'esercizio dell'autotrasporto di merci in campo internazionale dalla Commissione istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose e il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

c) impresa di cui all'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale 28 aprile 2005, n. 161, già rientranti nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 2, del
decreto ministeriale 16 maggio 1991, n. 198, che utilizzino solo autoveicoli dello stesso tipo e sempre che le disposizioni vigenti in materia di trasporti
internazionali prevedano il regime della licenza comunitaria o il rilascio dell'autorizzazione internazionale.

4. Le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi prive di idoneità finanziaria e professionale, nonché le restanti imprese di trasporto su strada già in attività, comprese le imprese precedentemente esentate ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto del Ministro dei trasporti 16 maggio 1991, n. 198, devono chiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 9, comma 2, dimostrando il possesso dei requisiti di cui al presente decreto, secondo le procedure ed i termini stabiliti con provvedimento del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici - Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, che prevederà, ove possibile, il ricorso anche a autocertificazioni o a dichiarazioni sostitutive di atto notorio dell'impresa e del gestore dei trasporti. Qualora risultasse che i requisiti non sono soddisfatti entro i termini stabiliti ai sensi del presente comma, l'impresa viene cancellata dal Registro di cui all'articolo 11, con conseguente cancellazione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi e, quindi, con la conseguente cessazione dell'attività e con la perdita dei requisiti per l'accesso al mercato.

5. Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1071/2009, la verifica circa la sussistenza dei requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada, di cui all'art. 3, comma 1 del presente decreto, viene comunque disposta entro sei mesi dalla data a partire dalla quale si applica il predetto regolamento.

6. Per i profili connessi con gli aspetti sanzionatori, fino al pieno esercizio della delega di cui all'articolo 3 della legge 4 giugno 2010, n. 96 («Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009»), s'intendono applicabili le sanzioni, connesse con le violazioni degli obblighi di comunicazione, previste dall'articolo
19 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395.

 

 

A cura di Maurizio Marchi Comandante Polizia Municipale
www.polizialocale.net

 

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