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Dopo quasi sei mesi di "gestazione", è entrato in vigore, in Gazzetta Ufficiale dal 2 aprile scorso, il Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 24/10/2011 (G.U. 2/4/2012 n. 78 ) Determinazione dei criteri per l'adozione di un sistema di classificazione del rischio da applicare alle imprese di autotrasporto.

Il decreto, come si legge nel primo articolo del decreto "ha per scopo la determinazione dei criteri per l'adozione di un sistema di classificazione del rischio da applicare alle imprese di autotrasporto, di viaggiatori e merci, in conto proprio o per conto di terzi, sulla base del numero relativo e della gravità delle infrazioni commesse con veicoli in disponibilità delle imprese stesse, alle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85".


Si stabilisce pertanto che "La contestazione delle infrazioni di cui all'allegato III del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, accertate su strada dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' registrata mediante annotazione da parte degli agenti accertatori", con annotazione che contiene la denominazione e la sede dell'impresa, il numero di targa del veicolo o del complesso veicolare per mezzo del quale e' stata commessa l'infrazione, l'indicazione dell'infrazione, della sua gravità secondo le prescrizioni di cui all'allegato III del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144.
Qualora l'infrazione venga commessa con veicoli detenuti in virtù di un contratto di locazione senza conducente, stipulato a norma dell'articolo 84, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, oltre agli elementi di cui alle precedenti lettere a), b) e c), gli agenti accertatori annotano, altresì, il numero d'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori dell'impresa che utilizza il veicolo o il complesso veicolare per mezzo del quale e' stata commessa l'infrazione.


Per le imprese stabilite all'estero, invece, deve essere aggiunto lo stato di stabilimento dell'impresa.


I dati delle infrazioni meglio specificate nell'Allegato III del Decreto Legislativo 4 Agosto 2508, n. 144, dovranno essere comunicati, con modalità telematiche, dall'organo da cui dipende l'agente che ha accertato l'infrazione, al Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione. Si intende definita la contestazione con gli stessi criteri stabiliti per il sistema della patente a punti.


In pratica quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi, ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei ricorsi medesimi. Il termine decorre dalla conoscenza, da parte dell'ufficio da cui dipende l'agente accertatore, dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza dei termini per la proposizione dei ricorsi ovvero della conoscenza degli esiti dei ricorsi medesimi.


Al fine di rendere effettiva la portata del decreto ministeriale, viene istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici - l'elenco delle imprese aventi la disponibilità dei veicoli con i quali sono state commesse le infrazioni, diviso in due sezioni: quella italiana e quella estera.
La sezione italiana e' articolata in autotrasporto merci e autotrasporto viaggiatori e, per ciascuna articolazione, in autotrasporto in conto proprio e in conto terzi. La sezione estera e' articolata per nazionalità dell'impresa ed e' suddivisa in autotrasporto merci e viaggiatori.


Ogni anno il Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al ricevimento delle comunicazioni attribuisce un punteggio all'impresa correlato all'infrazione, con una successiva classificazione del rischio da applicare alle imprese di autotrasporto, sulla base del numero e della gravità delle infrazioni commesse con i veicoli in disponibilità delle singole imprese.


Le imprese di autotrasporto che superano l'indicatore di rischio stabilito sono assoggettate a controlli più rigorosi e frequenti. Le imprese che esercitano l'autotrasporto di merci o di viaggiatori, in conto proprio o per conto di terzi, che superano, entro l'anno solare, il punteggio di 100 punti, sono considerate a rischio elevato.


Per le imprese aventi sede all'estero, l'Ufficio di coordinamento provvede, ogni anno, a comunicare alle competenti autorità di ciascun paese l'elenco delle imprese che presentano un indice di rischio elevato.


Allegato I


Tabella per il calcolo del punteggio delle imprese italiane

Tipo di Infrazione Punteggio
base
Infrazioni meno gravi
secondo la classificazione di cui all'allegato III del D. Lgs. 4 Agosto 2008, n. 144
5
Infrazione gravi
secondo la classificazione di cui all'allegato III del D. Lgs. 4 Agosto 2008, n. 144
10
Infrazioni molto gravi
secondo la classificazione di cui all'allegato III del D. Lgs. 4 Agosto 2008, n. 144
25

 

Coefficente matematico moltoplicativo da applicare al punteggio base secondo la consistenza del parco veicolare


Parco Veicolare Coefficiente
di Trasformazione
da 0 a 3 veicoli 2
da 4 a 10 veicoli 0.78
da 11 a 30 veicoli 0.35
da 31 a 50 veicoli 0.13
da 51 a 100 veicoli 0.07
da 101 a 250 veicoli 0.03
oltre 251 0.02

 

Punteggio finale da attribuire ai fini del calcolo del fattore di rischio


Infrazioni meno gravi infrazioni gravi infrazioni molto gravi
Punteggio per coefficiente di
trasformazione da 0 a 3 veicoli
10 20 50
Punteggio per coefficiente di
trasformazione da 4 a10 veicoli
3.9 7.8 19.5
Punteggio per coefficiente di
trasformazione da 11 a 30 veicoli
1.75 3.5 8.75
Punteggio per coefficiente di
trasformazione da 31 a 50 veicoli
0.65 1.3 3.25
Punteggio per coefficiente di
trasformazione da 51 a 100 veicoli
0.35 0.7 1.75
Punteggio per coefficiente di
trasformazione da 101 a 250 veicoli
0.15 0.3 0.75
Punteggio per coefficiente di
trasformazione oltre 251
0.1 0.2 0.5

 

A cura di Maurizio Marchi Comandante Polizia Municipale
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