Da un punto di vista generale la principale novità è l'adeguamento delle procedure amministrative alla spedizione e trasporto delle merci pericolose confezionate secondo le "Quantità esenti - Excepted quantities" conformemente a quanto previsto nel paragrafo 3.5 del Codice IMDG. Tale modalità di spedizione infatti non era prevista dal Codice IMDG alla data di uscita della normativa attualmente vigente.
Sono state inoltre apportate altre modifiche minori tra le quali alcune riguardano la documentazione che deve essere presentata al Comandante della nave, prima dell'imbarco, circa le procedure di emergenza da seguire nel caso di incidenti connessi con il trasporto delle merci pericolose.
Più rilevanti sono le modifiche apportate alle norme integrative riservate al trasporto delle merci pericolose su navi mercantili in viaggi nazionali che sono raccolte al punto 11 e al punto 12 dell'allegato al Decreto.
Tali modifiche sono state ritenute necessarie per mantenere un livello di sicurezza del trasporto adeguato a quanto previsto dal Codice IMDG e per evitare quanto già successo in passato ovvero che alcune merci pericolose viaggiassero senza che nessuna delle autorità coinvolte nel trasporto (Autorità Marittima, Comandante della nave) fosse stata preventivamente informata.
La modifica più rilevante riguarda il trasporto marittimo delle merci pericolose imballate in colli, contenitori intermedi o cisterne poste su veicoli stradali o su carri ferroviari in conformità a quanto previsto dalle Norme ADR/RID. Il Decreto 1105/2005 prevedeva tale agevolazione per tutti i viaggi e indipendentemente dalle condizioni meteo marine, nel caso di trasporto di merci imballate in colli o in contenitori intermedi, e per i soli viaggi di durata inferiore alle 2 ore ed esclusivamente in condizioni meteo marine favorevoli, nel caso di trasporto di veicoli cisterna stradali.
Tale possibilità è stata ora limitata ai viaggi di durata inferiore alle 2 ore e 30 minuti e soltanto in condizioni meteo marine favorevoli indipendentemente dalle modalità di confezionamento e imballaggio delle merci.
Si è quindi ritenuto che le prescrizioni delle Norme ADR/RID, che sono meno restrittive di quelle IMDG in particolare per quanto riguarda i criteri di segregazione tra le merci, non garantissero un livello di sicurezza adeguato per viaggi che, pur in ambito nazionale, possono avere durata pari o superiore alle 10 ore e possono avvenire in condizioni meteo marine fortemente avverse.
In conseguenza di quanto sopra il trasporto delle merci pericolose da o verso la Sardegna oppure su rotte quali Genova-Palermo, Napoli-Palermo o Livorno-Catania dovrà essere effettuato in totale osservanza a quanto previsto dal Codice IMDG.
E' stato inoltre chiarito che la possibilità di effettuare il trasporto in ambito nazionale delle merci pericolose in conformità alle Norme ADR/RID non esime lo speditore dal presentare l'istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione all'imbarco e trasporto presso l'Autorità Marittima del porto di imbarco. L'istanza dovrà essere presentata anche nel caso di trasporto di merci pericolose in quantità limitata per unità di trasporto conformemente al punto 1.1.3.6 dell'Accordo ADR.
Esclusivamente nel caso di trasporto di sole merci pericolose imballate in "Quantità limitate – Limited Quantities" o imballate in "Quantità esenti – Excepted Quantities" lo speditore è esentato dalla presentazione della suddetta istanza. In quest'ultimo caso lo speditore dovrà comunque presentare all'Autorità Marittima del porto di imbarco una comunicazione scritta dalla quale risulti che il trasporto è effettuato in esenzione totale ADR/RID e che tutte le prescrizioni riportate nei paragrafi 3.4 o 3.5 dell'ADR/RID sono state soddisfatte. Tale comunicazione dovrà essere vistata dalla Autorità Marittima ed accompagnare le merci pericolose durante il trasporto.
L'ultima modifica apportata alle norme integrative riservate al trasporto su navi mercantili in viaggi nazionali riguarda la documentazione che deve essere presentata al Comandante della nave, prima dell'imbarco, circa le procedure di emergenza da seguire nel caso di incidenti connessi con il trasporto delle merci pericolose. Il Decreto 1105/2005 prevedeva che fosse fornita al Comandante della nave copia delle istruzioni scritte per il conducente stradale di cui alla sezione 5.4.3 dell'Accordo ADR che, a suo tempo, fornivano indicazioni di intervento che furono ritenute adeguate anche al trasporto marittimo. Le modifiche intervenute a tale sezione dell'ADR hanno di fatto reso tali istruzioni scritte di scarsissima utilità per il Comandante o per i membri dell'equipaggio che dovessero intervenire in caso di emergenza.
E' stato quindi ritenuto che, ad eccezione del trasporto di sole merci pericolose imballate in "Quantità limitate – Limited Quantities" o imballate in "Quantità esenti – Excepted Quantities", al Comandante debba essere fornita copia della documentazione di cui al punto 6.14 dell'allegato al Decreto analogamente a quanto previsto per i trasporti internazionali.
Dott. Mirko Bruni
(Associazione Nazionale Chimici dei Porti)